Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29630 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 05/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.R. (c.f. (OMISSIS)), D.E. (c.f.

(OMISSIS)), C.R. (c.f. (OMISSIS)),

BU.GI. (c.f. (OMISSIS)), Z.R. (c.f.

(OMISSIS)), BO.DA. (c.f. (OMISSIS)),

BO.FL. (c.f. (OMISSIS)), P.A.

(c.f. (OMISSIS)), PI.MI. (c.f.

(OMISSIS)), CA.DI.EL. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in Roma, Viale Giulio Cesare n. 14, presso

lo studio dell’avvocato Sipala Aldo, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Mondolo Rita per mandato a margine del

controricorso;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliato in Roma, via Della Frezza n. 17, presso

l’Avvocatura centrale dell’istituto, rappresentata e difesa dagli

Avv. Caliulo Luigi, Antonella Patteri e Sergio Preden per procura in

calce al ricorso;

– resistente –

avverso la sentenza n. 316/2010 della Corte d’appello di Venezia,

depositata il 07/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

BASILE Tommaso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- B.R., Bo.Da., Bo.Fl., B. G., C.R., Ca.Di.El., D. E., P.A., Pi.Mi., Z.R., nonchè P.W., Pa.Gi., M.G., F.G., L.P. e G.O. presentarono ricorso al Giudice del lavoro di Belluno per ottenere la rivalutazione dell’anzianità contributiva prevista dalla L. 28 aprile 1992, n. 257, art. 13, comma 8, in ragione dell’esposizione al rischio amianto per vari periodi in cui avevano quali “manutentori meccanici” lavorato alle dipendenze della Turbo s.pa., specializzata nella manutenzione delle turbine a vapore.

2.- Accolta la domanda con sentenza dell’8.10.08 solo per P. W., Pa.Gi., M.G., F.G., L.P. e G.O., l’INPS proponeva appello notificando l’atto di impugnazione a tutti gli attori originali, tanto vincitori che soccombenti. I soccombenti B.R., Bo.

D., Bo.Fl., Bu.Gi., C. R., Ca.Di.El., D.E., P.A., Pi.Mi., Z.R. si costituivano nel giudizio e proponevano appello incidentale, contestando il rigetto della loro domanda. I ricorrenti vincitori, si costituivano autonomamente e chiedevano il rigetto dell’appello principale dell’INPS. 3.- La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 7.10.10 rigettava l’impugnazione principale nel merito e l’accoglieva solo in punto di spese. La stessa Corte, pur dando atto del suo contenuto, in dispositivo non prendeva alcuna posizione circa l’impugnazione incidentale.

4.- Proponevano ricorso per cassazione le parti che avevano proposto l’appello incidentale deducendo: 1) in via primaria, nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione agli artt. 132, 112 e 421 c.p.c., sottolineando che il giudice di appello non ha tenuto in alcun conto la loro impugnazione, tanto in motivazione che in dispositivo, omettendo anzi di indicare il loro nome nell’intestazione stessa della sentenza, nè si è reso conto che il consulente tecnico di causa con una relazione integrativa (acquisita in diverso giudizio, ma prodotta in secondo grado), prendeva in esame in termini favorevoli anche la loro posizione; 2) carenza di motivazione, dedotta in via subordinata, per il caso che il giudice di legittimità ritenga che con i rapidi richiami all’appello incidentale contenuti nella parte espositiva il giudice abbia voluto estendere la pronunzia anche agli appellanti incidentali.

L’INPS ha depositato procura.

5.- Il consigliere relatore ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. ha depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza. I ricorrenti hanno depositato memoria.

6.- In ossequio al principio dell’unitarietà dell’impugnazione, le parti soccombenti hanno proposto tempestivo appello incidentale ai sensi dell’art. 343 c.p.c., comma 1, in risposta all’appello principale dell’INPS, che era stato loro autonomamente notificato.

7.- Nella parte espositiva il giudice di appello indica i nominativi degli appellanti incidentali e riassume il contenuto della loro impugnazione, precisando, tuttavia, che “le predette parti non venivano iscritte nel registro della cancelleria e questo ha determinato che nel dispositivo non ne venisse fatta menzione”. La sentenza, tanto nell’intestazione (ove sono riportate solo le parti dell’appello principale e le conclusioni relative), che nel dispositivo (ove si fa riferimento a “l’appello”) non reca nessun riferimento formale all’appello incidentale; in motivazione svolge una serie di considerazioni riferite all’organizzazione del lavoro dell’azienda ed ai livelli di inquinamento da amianto ivi riscontrabili, senza però indicare concreti elementi che facciano ritenere che esse possano attagliarsi alle censure mosse alla sentenza di primo grado dai ricorrenti incidentali. Tali dati oggettivi fanno ritenere che il giudice di appello abbia inteso limitare la sua pronunzia solo all’appello principale.

8.- Sulla base di questi elementi deve ritenersi sussistente il denunziato error in procedendo (violazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame dell’appello incidentale) denunziato con il primo motivo di ricorso. Il secondo motivo è da ritenere assorbito, non potendo essere oggetto di trattazione in sede di legittimità in quanto inerente l’accertamento del merito.

Conseguentemente, in ragione della sua nullità in parte qua, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo di ricorso accolto e la causa va rimessa al giudice indicato in dispositivo che procederà all’esame dell’appello incidentale, anche provvedendo circa le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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