Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29630 del 28/12/2020

Cassazione civile sez. II, 28/12/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 28/12/2020), n.29630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21528-2019 proposto da:

I.L.N., elettivamente domiciliato in VICOLO M. BUONARROTI

N. 2 INT. 3 -PADOVA – presso l’avv. MARIA BASSAN che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO

PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in 2020 ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

22/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2020 dal Consigliere Dott. DE MARZO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto depositato il 22 maggio 2019 il Tribunale di Venezia ha rigettato l’opposizione proposta, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, nell’interesse di I.L.N., cittadino nigeriano dell’Edo State – Nigeria.

2. Per quanto ancora rileva, il Tribunale ha osservato: a) che il racconto del richiedente, quanto ai contrasti con un ricco e potente uomo politico appartenente agli O. per la proprietà di un terreno, appariva vago e caratterizzato da profili di contraddittorietà; b) che non ricorrevano le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria; e) che ostava al riconoscimento della protezione umanitaria la non credibilità del racconto e, in ogni caso, la mancata allegazione di specifici profili di vulnerabilità.

3. Avverso tale decreto, nell’interesse del soccombente, è stato proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, errata motivazione sulla credibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente, ritenuta senza approfondire con domande adeguate l’appartenenza del ricorrente al partito Ipob, senza considerare che la zona di provenienza e l’etnia erano significativi indizi di plausibilità della circostanza e, infine, valorizzando circostanze marginali, sulle quali non era stato richiesto alcun chiarimento in sede di audizione.

La doglianza è inammissibile, dal momento che in materia di protezione internazionale, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, verifica sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 21142 del 2019), non casualmente invocato dal ricorrente attraverso la non prevista formula della “errata motivazione”.

2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3.

La doglianza è inammissibile, in quanto prospetta, in una disordinata sovrapposizione di profili distinti, questioni che attengono alle tre forme di protezione.

Ora, il tema della protezione da forme persecutorie è messo fuori gioco da quanto osservato supra in relazione al primo motivo. Con riguardo alla protezione sussidiaria, il giudice di merito ha, altresì, rilevato che manca l’allegazione di fatti che rendano il ricorrente personalmente esposto al rischio di un danno grave in caso di rimpatrio, tale non potendosi ritenere la situazione di grave instabilità del Paese. A fronte di tali rilievi, il ricorrente si limita a contrapporre alla ricostruzione da parte del Tribunale della situazione generale del suo Paese di origine una propria ricostruzione, fondata su diverse informazioni, sostanzialmente con l’obiettivo di conseguire una rivisitazione delle valutazioni di merito del Tribunale inibita, invece, a questa Corte.

Quanto, infine, alla protezione per motivi ed, umanitari, il Tribunale, con un’autonoma ratio deciderteli, ha positivamente escluso l’esistenza di profili di vulnerabilità.

E le censure indirizzate a ques’ultimo percorso argomentativo sono inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, come interpretato da Cass., Sez. Un., n. 7155 del 2017, a mente della quale lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1 cit., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste neil’esonerare la Suprema Corte dell’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”. Invero, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabiie costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’Integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (cfr. Cass., Sez. Un., n. 29459 del 2019; Cass. n. 4455 del 2018).

Al di là delle ipotesi di tale privazione, il diritto di cui si tratta non può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza, atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione (v. Cass. n. 17072 del 2018).

Nè è ipotizzabile un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, o quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di ” estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico (v. Cass. n. 3681 del 2019).

La giurisprudenza di legittimità ha specificato che la protezione umanitaria, nel regime vigente ratione temporis, tutela situazioni di vulnerabilità da riferirsi ai presupposti di legge ed in conformità ad idonee allegazioni da parte del richiedente (Cass. n. 3681 del 2019). Posti tali principi di diritto, deve rilevarsi che ad essi si è attenuto il giudice del merito nel negare al ricorrente il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Nella specie, esclusa la rilevanza per quanto indicato supra sub 1, dei profili legati ai contrasti con un appartenente alla setta degli O., deve solo prendersi atto che gli unici profili di integrazione dedotti dal ricorrente sono rappresentati da attestati di frequenza di corsi di lingua, che non esprimono, in sè considerati, alcun reale radicamento in Italia.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, alla luce del valore e della natura della causa nonchè delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di controparte, che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2020

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