Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29630 del 22/10/2021

Cassazione civile sez. lav., 22/10/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 22/10/2021), n.29630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5063/2019 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI n. 11, presso lo studio dell’avvocato NICOLA RASILE,

rappresentato e difeso dagli avvocati RAFFAELE PELLEGRINO, GIUSEPPE

PELLEGRINO;

– ricorrente –

contro

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA SALLUSTIO n. 9, presso lo studio dell’avvocato LORENZO

SPALLINA, rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIA MURO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1954/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/11/2018 R.G.N. 1032/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2021 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato LORENZO SPALLINA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1954 depositata il 30/11/2018 la Corte di appello di Milano, confermando la pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha dichiarato nell’ambito della procedura di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58 – la legittimità della destituzione adottata da ATM SERVIZI s.p.a. nei confronti di C.A. in data 27/3/2017 per omicidio colposo durante la guida dell’autobus di linea a cui era adibito in data (OMISSIS), come accertato in sede penale.

2. La Corte, con riguardo all’unico profilo impugnato in sede di reclamo concernente la tardività della contestazione disciplinare, ha rilevato che il C. aveva comunicato all’azienda, col verbale di incidente, la dinamica del sinistro ove segnalava di aver arrestato la marcia dell’automezzo non ravvisando alcuna anomalia ma ritenendo di aver urtato dei veicoli; al rientro da un periodo di malattia di alcuni mesi, il (OMISSIS) il lavoratore veniva sospeso dalla guida a causa dell’incidente rivelatosi mortale per un passante ed era assegnato ad altre mansioni; il 23/5/2007 la Commissione tecnica di accertamento, sentito il lavoratore, non avendo elementi sufficienti per accertare i fatti se non la dichiarazione del C. che si dichiarava esente da responsabilità, rinviava ogni decisione all’esito del procedimento penale ove il lavoratore era imputato per omicidio colposo; il lavoratore nulla comunicava alla società relativamente all’iter del procedimento penale e la stessa solo intorno alla metà di maggio 2009 reperiva la sentenza di primo grado di condanna; l’1/7/2009 il C. chiedeva un periodo di aspettativa di un anno per motivi di salute; poco dopo il suo rientro, in data 28/7/2010, la società comunicava la contestazione disciplinare e il lavoratore si giustificava rilevando che la sentenza non era definitiva e che la contestazione era tardiva; il procedimento disciplinare avviato con la contestazione rimaneva sospeso in attesa della definizione del giudizio penale, di cui si dava comunicazione al lavoratore con lettera del 20/4/2014 che – in assenza di comunicazioni fornite da parte del lavoratore, nonostante reiterate richieste dell’azienda – veniva conosciuto dall’azienda tramite accesso al Casellario giudiziario dal quale si appurava la conferma della sentenza di condanna in sede di appello e in sede di legittimità; il procedimento disciplinare era, quindi, riavviato e il 27/3/2017 era disposta la destituzione del C..

3. La Corte territoriale osservava, in primis, che del R.D. n. 148 del 1931, artt. 37 e segg., non prevedono specifiche tempistiche per lo svolgimento del procedimento disciplinare; aggiungeva, inoltre, che in – ossequio al criterio di immediatezza da intendersi in senso relativo – la società era venuta a conoscenza del sinistro mortale solamente a maggio 2009, quando entrava in possesso della sentenza di condanna di primo grado (“della quale il lavoratore si era ben guardato di dare avviso”), e che non aveva avuto altre possibilità di accertare la reale dinamica dei fatti, posto che all’atto del sinistro vi era solo C. che aveva sempre negato ogni sua responsabilità; infine, l’attesa del decorso dell’aspettativa richiesta dal lavoratore per motivi di salute non era censurabile in quanto adottata a favore del lavoratore stesso, che in condizioni di vulnerabilità non avrebbe avuto la possibilità di difendersi adeguatamente; il ritardo della riapertura del procedimento disciplinare, a seguito della contestazione disciplinare, doveva imputarsi al lavoratore che, omettendo qualsiasi comunicazione in ordine all’iter del procedimento penale, aveva intenzionalmente ritardato l’esito del procedimento disciplinare stesso; infine l’adibizione a mansioni diverse dalla guida aveva consentito alla società di soprassedere nell’adozione di un provvedimento di sospensione preventivo, peraltro del tutto facoltativo e discrezionale ai sensi del R.D. n. 148 del 1931, art. 46.

4. Per la cassazione della sentenza ricorre il lavoratore affidandosi a tre motivi di ricorso, illustrati da memoria. Resiste la società con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e/o falsa applicazione del R.D. n. 148 del 1931, artt. 37 e segg. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) emergendo con tutta evidenza, dalla lettura del R.D. n. 148, artt. 45 e 53, la tardività della contestazione, avendo, in ogni caso, il datore di lavoro la possibilità di procedere ad una rituale contestazione disciplinare a seguito della lettura della sentenza penale che aveva definito il giudizio di primo grado; la società inoltre nulla ha comunicato al lavoratore, dopo aver ricevuto le sue controdeduzioni, in ordine a una eventuale sospensione del procedimento disciplinare ovvero alla sospensione del lavoratore, proseguendo il C. la propria attività lavorativa sino al 30/4/2014 nonostante del R.D. n. 148, art. 53, prevede che, a seguito delle indagini e delle constatazioni necessarie per l’accertamento di fatti costituenti le mancanze… “i funzionari debbono contestare all’agente i fatti di cui è imputato, invitando a giustificarsi”.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione e/o falsa applicazione del R.D. n. 148 del 1931, art. 46, nonché omesso esame circa un fatto oggetto del giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte territoriale, trascurato che il mancato esercizio della facoltà di sospensione del lavoratore dal servizio ha ricadute in ordine alla valutazione del comportamento delle parti, anche soprattutto al fine di accertarne la buona fede.

3. Con il terzo motivo di ricorso si denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in quanto il rilevante periodo di tempo intercorso tra l’incidente e il licenziamento, con prestazione di attività da parte del C., consente di escludere la sussistenza di una effettiva volontà del datore di lavoro di risolvere il rapporto, ricorrendo una ipotesi di “insussistenza del fatto” di cui della L. n. 300 del 1970, art. 18, che deve essere applicato nel caso di specie.

4. I primi due motivi di ricorso sono, in parte inammissibili e, per la parte residuale, infondati.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di tutte le “rationes decidendi” rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa (ex multis, Cass. S.U. n. 7931/2013; Cass. 18/09/2006, n. 20118).

Nel caso in esame il motivo censura solo una delle rationes decidendi poste dalla Corte di merito a fondamento del rigetto della censura del lavoratore in ordine alla tardività della contestazione disciplinare. In particolare, il motivo non investe l’affermazione contenuta nella impugnata sentenza secondo cui il R.D. n. 148 del 1931, non impone alcuna tempistica in ordine alla contestazione disciplinare.

Va rilevato che, in materia di procedimento disciplinare degli autoferrotranvieri, la speciale disciplina dettata al R.D. n. 148 del 1931, all. A, non è stata abrogata dalla L. n. 300 del 1970, art. 7. Questa Corte (Cass. n. 11929 del 2009) ha ricordato, anche in base al richiamo della giurisprudenza costituzionale, la natura di fonte primaria al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, all. A, nonché la permanente specialità, sia pure residuale, del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, per cui la speciale regolamentazione di tale impiego può essere modificata unicamente mediante specifici interventi legislativi (Corte Cost. n. 301 del 2004). E’ stato, altresì, ribadito (cfr. Cass. n. 5551 del 2013, Cass. Sez. U., n. 15540 del 2016) che il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri “e’ disciplinato da una normativa speciale costituente un corpus compiuto ed organico, onde il ricorso alla normativa generale è possibile solo ove si riscontrino in essa lacune tali che non siano superabili neanche attraverso l’interpretazione estensiva o analogica di altre disposizioni appartenenti allo stesso corpus o relative a materie analoghe o secondo i principi generali dell’ordinamento”.

Ebbene, il R.D. n. 148, art. 53, prevede alcune fasi (la fase della contestazione, con invito del dipendente a giustificarsi; la fase della relazione scritta, ove i funzionari riassumono i fatti emersi; la fase della valutazione da parte del direttore, o di suo delegato, dei fatti con espressione del c.d. opinamento circa la sanzione da infliggere), fasi di una procedura che questa Corte (Cass. n. 13654 del 2015, Cass. n. 13804 del 2017) ha ritenuto maggiormente garantita, per il dipendente del settore autoferrotranviario, rispetto a quella prevista dalla L. n. 300 del 1970; per tali fasi, peraltro, non sono previsti (a differenza, ad es., della disciplina dettata del T.U. n. 165 del 2001, art. 55 bis) termini minimi o massimi di compimento.

Il ricorrente si è limitato a riprodurre il testo del R.D. n. 148 del 1931, art. 53, senza avanzare alcuna censura in ordine alla statuizione del giudice di merito di validità del procedimento disciplinare in considerazione dell’assenza di violazione di termini minimi o massimi (né proponendo censure in ordine all’osservanza di tutte le fasi del procedimento).

3.3. Con riguardo alla critica della ricostruzione delle risultanze fattuali operata dalla Corte di merito, occorre premettere che al presente giudizio si applica ratione temporis la formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotta del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, nel senso chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8053 del 2014, secondo il quale la lacunosità e la contraddittorietà della motivazione possono essere censurate solo quando il vizio sia talmente grave da ridondare in una sostanziale omissione, né può fondare il motivo in questione l’omesso esame di una risultanza probatoria, quando essa attenga ad una circostanza che è stata comunque valutata dal giudice del merito.

E’ però da escludere che nel caso ci si trovi innanzi a una delle indicate patologie estreme dell’apparato argomentativo, considerato che gli aspetti valorizzati nel ricorso sono stati tutti puntualmente esaminati dalla Corte territoriale (in specie, la sequenza cronologica dei fatti: il sinistro provocato dal C. del (OMISSIS); l’assenza del lavoratore per malattia; il rientro in azienda il (OMISSIS) e l’assegnazione a mansioni diverse dalla guida; l’audizione del lavoratore il 23/5/2007; l’omissione, da parte del lavoratore, di qualsiasi informazione inerente il procedimento penale a suo carico il reperimento, a metà maggio 2009, della sentenza di primo grado da parte della società; la richiesta di aspettativa di un anno da parte del C. l’1/7/2009; la contestazione disciplinare all’immediato rientro in azienda; le successive giustificazioni del lavoratore concernenti la non definitività della sentenza penale di primo grado e la tardività della contestazione disciplinare; il reperimento, da parte dell’azienda senza alcuna collaborazione del lavoratore, della sentenza penale di secondo grado nell’aprile 2014; la lettera della società del 2/4/2014 con cui si richiamava la contestazione disciplinare e si precisava di rimanere in attesa dell’esito definitivo del giudizio penale; le reiterate richieste dell’azienda al lavoratore di trasmettere la sentenza definitiva e il reperimento della stessa tramite accesso alla Casellario giudiziale; il riavvio del procedimento disciplinare in data 27/3/2017), ma sono stati ritenuti superati dalle ulteriori risultanze o comunque non decisivi. Nella specie, la Corte territoriale ha correttamente valutato l’atteggiamento garantistico della società che ha soprasseduto ad adottare la contestazione disciplinare durante il periodo di aspettativa richiesto dallo stesso lavoratore per “motivi di salute”, al fine di preservare il suo stato di integrità fisica e psicologica.

Ne deriva che sotto nessun profilo la motivazione può dirsi omessa, né può quindi procedersi in questa sede a nuova valutazione delle medesime circostanze.

3.4. Infondato risulta, infine, il richiamo all’affidamento del lavoratore nell’assenza di provvedimento disciplinari in considerazione dei dilatati tempi in cui il procedimento si è svolto. Invero, secondo una lettura dell’art. 53, coerente con le garanzie predisposte in via generale dalla L. n. 300 del 1970, art. 7 e conforme ai parametri costituzionali, la Corte territoriale ha evidenziato sia la richiesta avanzata dal lavoratore stesso in sede di audizione di attendere l’esito definitivo del procedimento penale sia l’assoluta mancanza di collaborazione del lavoratore in ordine alla comunicazione della conclusione del procedimento penale, conformandosi, pertanto, all’orientamento di questa Corte secondo cui l’accertamento di un danno subito dal datore non implica necessariamente l’accertamento sul contenuto della responsabilità in tutti i suoi elementi e sul grado di responsabilità e può richiedere accertamenti ulteriori in relazione alla complessità dei fatti: solo ove siano accertati adeguatamente tutti gli anzidetti profili, sorge l’obbligo della contestazione disciplinare, presupponendo questa l’accertamento dell’illecito disciplinare in tutti i suoi elementi costitutivi (Cass. 14103 del 2014).

La valutazione della Corte territoriale risulta adeguata e corretta, e rispetta i principi affermati da questa Corte in ordine alla tempestività della contestazione disciplinare, che deve salvaguardare i contrapposti interessi del datore di lavoro a non avviare procedimenti senza aver acquisito i dati essenziali della vicenda e del lavoratore a vedersi contestati i fatti in un ragionevole lasso di tempo dalla loro commissione.

Si è infatti affermato (Cass. n. 20719 del 2013; Cass. n. 15649 del 2010; Cass. n. 18711 del 2007; Cass. n. 14113 del 2006) che, in tema di procedimento disciplinare, il principio secondo il quale l’addebito deve essere contestato immediatamente va inteso in un’accezione relativa, compatibile con l’intervallo di tempo necessario al datore di lavoro per il preciso accertamento delle infrazioni commesse dal prestatore. Ne’ è stata evidenziata alcuna violazione del diritto di difesa del lavoratore, ma è stato, al contrario evidenziato dalla Corte territoriale come fu proprio il lavoratore a richiedere l’attesa della definizione del procedimento penale al fine di fornire più convincenti giustificazioni.

Infine, deve rilevarsi che la valutazione dell’immediatezza della contestazione è rimessa alla valutazione del giudice di merito (il cui giudizio è insindacabile in sede di legittimità ove sia immune da vizi logici e sia adeguatamente motivato), il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili ed idonee.

4. Con specifico riferimento alla sospensione preventiva dallo stipendio e dal servizio, disposta ai sensi del detto R.D. n. 148 del 1931, art. 46, all. “A”, nei confronti degli agenti autoferrotranviari sottoposti a procedimenti disciplinari e penali, questa Corte ha in più occasioni ribadito che essa costituisce non già una sanzione disciplinare, come la sospensione dal servizio prevista dall’art. 42 dello stesso allegato, ma una misura cautelare di carattere provvisorio, che è estranea al procedimento disciplinare, ancorché ad esso connessa (Cass. Sez. U., n. 5779 del 23/03/2004, Sez. L, n. 27110 del 2006, n. 18498 del 2008), sicché una volta che i fatti contestati all’agente rientrino in quelli che legittimano l’adozione di una sanzione disciplinare, l’azienda non ha alcun obbligo di individuare ragioni autonome che giustifichino l’adozione del provvedimento cautelare, provvedimento che è di natura discrezionale, come si evince chiaramente dal tenore lessicale dell’art. 46.

5. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

Della questione non vi è traccia nella sentenza impugnata, né il ricorrente indica in alcun modo se, con quale atto e in che termini la questione stessa sia stata eventualmente riproposta in grado di appello.

In tema questa Corte ha ripetutamente affermato che “nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito, a meno che tali questioni o temi non abbiano formato oggetto di gravame o di tempestiva e rituale contestazione nel giudizio di appello” (v. Cass. 5-7-2002 n. 9812, Cass. 9-12-1999 n. 13819). Nel contempo è stato anche precisato che “nel caso in cui una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, indicando altresì in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, così da permettere alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa” (v. Cass. 27-8-2013 n. 12571; Cass. 22-1-2013, n. 1435; Cass. 28-7-2008, n. 20518; Cass. 15-2-2003 n. 2331, Cass. 10-7- 2001 n. 9336).

6. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c..

7. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

 

 

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