Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29630 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29630 Anno 2017
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: FERRO MASSIMO

Data pubblicazione: 11/12/2017

ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO REAL ESTATE PROJECT s.r.l. in liq., in persona del
curatore fall. p.t., rapp. e dif. dall’avv. Giampaolo Manca, elett. dom.
presso lo studio dell’avv. Paola Fiecchi, in Roma, via Paola Falconieri,
n. 100, come da procura in calce all’atto

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- ricorrenteContro

-controricorrenteP.B.M. s.r.I., in persona del I.r.p.t.
– intimato-

per la cassazione della sentenza App. Cagliari 8.11.2016, n.
45/2016, in R.G. 106/2016;
vista la memoria del controricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 7 novembre 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma
semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del
Primo Presidente.

FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. il Fallimento di REAL ESTATE PROJECT s.r.l. in liq. impugna la
sentenza App. Cagliari 8.11.2016, n. 45/2016, in R.G. 106/2016, con
cui è stato accolto il reclamo della società REAL ESTATE PROJECT s.r.l.
in liq. già proposto avverso la sentenza Trib. Cagliari 8.1.2016, n.
4/2016 di declaratoria di fallimento reso su originaria istanza di P.B.M.
s.r.I.;

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REAL ESTATE PROJECT s.r.l. in liq., in persona del l. r. p.t., rapp.
e dif. dall’avv. Renato Margelli e dall’avv. Stefano Serra, elett. dom.
presso Antonia De Angelis, in Roma, via Portuense n. 104, come da
procura a margine dell’atto

2.

la corte di appello ha riconosciuto: a) la tempestività del

reclamo, intervenuto nel termine semestrale dal deposito della
sentenza del tribunale, cui non era seguita una provata notifica formale
alla parte; b) l’erroneità della originaria istanza di fallimento, non
attuata alla residenza del liquidatore, invero dovendosi ritenere

riscontrato specificamente dai giudici cagliaritani) nel procedimento ex
art.15 I.f., derivandone la revoca del fallimento e la rimessione al
giudice di primo grado ex art.354 c.p.c.;
3.

con il ricorso, in due motivi la ricorrente contesta la supposta

erroneità del procedimento notificatorio per come rilevato dalla corte,
sostenendone piuttosto la specialità rispetto a quello comune;

RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1. il ricorso è fondato, applicandosi in materia una disciplina che
questa Corte ha sintetizzato precisando che «l’art. 15, comma 3 I. fa/I.
(nel testo, nove/lato dalla I. n. 221/012, applicabile ratione temporis)
stabilisce che il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo
decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della
cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore
(risultante dal R.I. o dall’indice nazionale degli indirizzi pec delle
imprese e dei professionisti). Solo quando, per qualsiasi ragione, la
notificazione via PEC non risulti possibile o non abbia esito positivo, la
notifica andrà eseguita dall’U. G. che, a tal fine, dovrà accedere di
persona presso la sede legale del debitore risultante dal R.I., oppure,
qualora neppure questa modalità sia attuabile a causa dell’irreperibilità
del destinatario, depositerà l’atto nella casa comunale della sede
iscritta nel registro. La norma ha dunque introdotto in materia una
disciplina speciale, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito,

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inidonea la notifica presso la sede sociale, come avvenuto (e

regola le notificazioni degli atti del processo: va escluso, pertanto, che
residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di
convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli artt. 138 e segg.
o 145 c.p.c. (a seconda che l’impresa esercitata dal debitore sia
individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare della ditta o del

2.

va invero sottolineato che la pacifica legittimazione del

liquidatore a partecipare al procedimento per la dichiarazione di
fallimento di una società messa in liquidazione ovvero a reclamare la
relativa sentenza, e financo quando la società sia stata cancellata dal
registro delle imprese (Cass. 23393/2016), costituisce principio diverso
da quello organizzativo del contraddittorio stesso, avanti al tribunale,
ispirato con il vigente art.15 I.f. a criteri di celerità e pubblico interesse
contemperanti così le esigenze di pronta instaurazione del concorso per
come facenti capo alla pluralità degli operatori economici, tra cui la
massa dei creditori;
3.

al punto che detta specialità ha trovato piena giustificazione di

compatibilità costituzionale (Corte cost. 146/2016) e non può patire
alcuna limitazione de facto, quale quella invocata dalla controricorrente
ed emersa dalle difese, in punto di asserita conoscenza effettiva del
ricorrente di una diversa sede reale del debitore, circostanza irrilevante
in questo giudizio; né, per quanto premesso, la condizione della
liquidazione incide in modo diretto sulla configurazione sequenziale
degli adempimenti notificatori, per come dettati dalla novella
dell’art.15 I.f. applicabile alla vicenda e con

principio non

sovrapponibile a quello considerato per diversa, anteriore al 1 gennaio
2014, fattispecie nel precedente menzionato dal giudice di merito, ma
impropriamente utilizzato;
4.

il ricorso va dunque accolto, con cassazione e rinvio, anche per

la liquidazione delle spese.
P.Q.M.

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legale rappresentante della società.» (Cass. 602/2017, 17946/2016);

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’appello di
Cagliari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese
del procedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre 2017.

dott. Andr

Scaldaferri

il Presidente

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