Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2963 del 10/02/2014
Civile Sent. Sez. 1 Num. 2963 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: DI AMATO SERGIO
SENTENZA
sul ricorso 8360-2009 proposto da:
CALZATURIFICIO CAPPELLI S.R.L. (c.f. 00087700472),
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO
Data pubblicazione: 10/02/2014
CONFALONIERI 2, presso l’avvocato DI GIROLAMO
ALFREDO, che lo rappresenta e difende unitamente
2014
33
all’avvocato MILANI MARCO, giusta procura in calce
al ricorso;
– ricorrente contro
1
COMUNE DI MONSUMMANO TERME (C.F.
00363790478),
in
persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II
18,
presso il dott. GIAN MARCO GREZ, rappresentato e
difeso dall’avvocato ARIZZI FRANCO, giusta procura a
–
avverso la sentenza n.
controricorrente
1300/2008
–
della CORTE
D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/01/2014 dal Consigliere Dott. SERGIO
DI AMATO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato DI GIROLAMO che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato CARBONE
B.G., con delega, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per
margine del controricorso;
l’accoglimento del ricorso.
2
Ritenuto in fatto e in diritto
– che, con sentenza del 24 settembre 2008, la Corte di
appello di Firenze, pronunciando sull’opposizione alla
stima proposta dalla s.r.l. Calzaturificio Cappelli,
determinava in C 44.002,85 l’indennità dovuta dal Comune
di Monsummano Terme per l’espropriazione di un’area
edificabile di mq. 2.520 sita zona P.I.P.; che, in
particolare, secondo la Corte di appello, l’indennità
doveva essere determinata, ai sensi dell’art. 16 del d.
lgs. n. 504/1992 e dell’art. 37, comma settimo, del d.p.r.
n. 327/2001, avendo riguardo non al valore venale, ma al
minore valore dichiarato ai fini ICI per l’anno 1994;
– che avverso detta sentenza proponeva ricorso per
cassazione la s.r.l. Calzaturificio Cappelli, deducendo:
–
1) la violazione dell’art. 37, settimo comma, del d.p.r.
n.
327/2001 atteso che il limite posto da detta
disposizione, analogamente a quello posto dal precedente
art. 16 del d. lgs. n. 504/1992, comportava soltanto che
l’erogazione
dell’indennità
di
espropriazione,
da
commisurare al valore venale del bene, era condizionata al
pagamento da parte del contribuente della giusta imposta
ICI maggiorata di interessi e sanzioni; 2) il vizio di
motivazione quanto alla individuazione dei principi
desumibili dalla giurisprudenza di legittimità;
– che il Comune di Monsummano Terme resisteva con
controricorso;
3
- che entrambe le parti hanno presentato memoria;
– che il primo motivo è fondato, con assorbimento del
secondo, in quanto la Corte costituzionale, con la
sentenza n. 338/2011, ha dichiarato l’illegittimità
dell’art. 37, comma settimo, del d.p.r. n. 327/2001;
– che, pertanto, l’indennità di espropriazione deve
essere determinata avendo riguardo al valore venale del
terreno espropriato;
– che, contrariamente a quanto assume la ricorrente,
non è possibile una decisione di merito poichè è mancato
un accertamento sul valore venale del terreno, considerato
che al riguardo la Corte di appello si è limitata a
riportare le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio,
senza prendere posizione sui contrasti tra le parti,
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara
assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in
relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese
del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di
Firenze in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9
gennaio 2014.
costituzionale dell’art. 16 del d. lgs. n. 504/1992 e