Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2963 del 10/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 2963 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: DI AMATO SERGIO

SENTENZA

sul ricorso 8360-2009 proposto da:
CALZATURIFICIO CAPPELLI S.R.L. (c.f. 00087700472),
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

Data pubblicazione: 10/02/2014

CONFALONIERI 2, presso l’avvocato DI GIROLAMO
ALFREDO, che lo rappresenta e difende unitamente
2014
33

all’avvocato MILANI MARCO, giusta procura in calce
al ricorso;
– ricorrente contro

1

COMUNE DI MONSUMMANO TERME (C.F.

00363790478),

in

persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II

18,

presso il dott. GIAN MARCO GREZ, rappresentato e
difeso dall’avvocato ARIZZI FRANCO, giusta procura a

avverso la sentenza n.

controricorrente

1300/2008

della CORTE

D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/01/2014 dal Consigliere Dott. SERGIO
DI AMATO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato DI GIROLAMO che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato CARBONE
B.G., con delega, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per

margine del controricorso;

l’accoglimento del ricorso.

2

Ritenuto in fatto e in diritto
– che, con sentenza del 24 settembre 2008, la Corte di
appello di Firenze, pronunciando sull’opposizione alla
stima proposta dalla s.r.l. Calzaturificio Cappelli,
determinava in C 44.002,85 l’indennità dovuta dal Comune

di Monsummano Terme per l’espropriazione di un’area
edificabile di mq. 2.520 sita zona P.I.P.; che, in
particolare, secondo la Corte di appello, l’indennità
doveva essere determinata, ai sensi dell’art. 16 del d.
lgs. n. 504/1992 e dell’art. 37, comma settimo, del d.p.r.
n. 327/2001, avendo riguardo non al valore venale, ma al
minore valore dichiarato ai fini ICI per l’anno 1994;
– che avverso detta sentenza proponeva ricorso per
cassazione la s.r.l. Calzaturificio Cappelli, deducendo:

1) la violazione dell’art. 37, settimo comma, del d.p.r.
n.

327/2001 atteso che il limite posto da detta

disposizione, analogamente a quello posto dal precedente
art. 16 del d. lgs. n. 504/1992, comportava soltanto che
l’erogazione

dell’indennità

di

espropriazione,

da

commisurare al valore venale del bene, era condizionata al
pagamento da parte del contribuente della giusta imposta
ICI maggiorata di interessi e sanzioni; 2) il vizio di
motivazione quanto alla individuazione dei principi
desumibili dalla giurisprudenza di legittimità;
– che il Comune di Monsummano Terme resisteva con
controricorso;
3

- che entrambe le parti hanno presentato memoria;
– che il primo motivo è fondato, con assorbimento del
secondo, in quanto la Corte costituzionale, con la
sentenza n. 338/2011, ha dichiarato l’illegittimità

dell’art. 37, comma settimo, del d.p.r. n. 327/2001;
– che, pertanto, l’indennità di espropriazione deve
essere determinata avendo riguardo al valore venale del
terreno espropriato;
– che, contrariamente a quanto assume la ricorrente,
non è possibile una decisione di merito poichè è mancato
un accertamento sul valore venale del terreno, considerato
che al riguardo la Corte di appello si è limitata a
riportare le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio,
senza prendere posizione sui contrasti tra le parti,
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara
assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in
relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese
del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di
Firenze in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9
gennaio 2014.

costituzionale dell’art. 16 del d. lgs. n. 504/1992 e

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA