Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2963 del 01/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 01/02/2022, (ud. 14/12/2021, dep. 01/02/2022), n.2963
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3921-2020 proposto da:
Z.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOACCHINO
GESMUNDO 4, presso il suo studio, rappresentato e difeso da se
stesso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 7099/9/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 19/12/2019; udita la relazione
della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del
14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. Z.G. promuoveva giudizio di ottemperanza della sentenza nr 8595 del 6/12/2018 emessa dalla Commissione Tributaria della Regione Lazio che annullava la cartella di pagamento emessa nei confronti del contribuente relativa all’Irap anno 2003 e condannava l’Amministrazione Finanziaria alla restituzione della somma di Euro 6.872,33 oltre accessori.
2 La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, dato atto che nelle more del giudizio di ottemperanza l’Agenzia delle Entrate aveva effettuato il rimborso, provvedendo anche al pagamento degli interessi, dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spese di giudizio.
4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente al solo scopo di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Il contribuente ha depositato memoria illustrativa.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Con un unico motivo dedotto – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per aver erroneamente la CTR disposto la compensazione delle spese.
2. Il motivo è fondato.
2.1 E’ circostanza pacifica che la l’Amministrazione Finanziaria si sia resa inadempiente nel rimborsare al contribuente delle somme indebitamente versate da quest’ultimo per l’imposta Irap. Solo nel corso del giudizio di ottemperanza l’Agenzia delle Entrate ha assolto all’obbligo restitutorio sicché è fuor di dubbio che sussiste soccombenza virtuale dell’Ufficio.
2.2 Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto opportuno compensare le spese del giudizio di ottemperanza valorizzando il comportamento dell’Agenzia delle Entrate che “già prima del deposito del ricorso aveva trasmesso al concessionario della Riscossione l’ordine di sgravio delle imposte indebitamente pagate e si è fattivamente attivata affinché il contribuente ricevesse in tempi brevi rimborso che ha riguardato altre partite creditorie sospese con l’Agenzia delle Entrate”.
2.3 Detta circostanza, se può rilevare ai fini dell’esclusione della condanna della condanna ex art. 96 c.p.c., non è certamente idonea a spiegare alcun effetto sul governo delle spese in quanto il sollecito pagamento avvenuto dopo che è stato promosso il giudizio di ottemperanza, preceduto dalla infruttuosa formale messa in mora, non implica alcuna forma di soccombenza reciproca, né costituisce, di per sé sola, una valida ragione per discostarsi dal criterio generale della soccombenza previsto dall’art. 91 c.p.c., e dal D.Lgs. n. 546 del 2012, art. 15.
3 Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza con rinvio alla CTR, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2022