Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29629 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 05/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.F. (c.f. (OMISSIS)) dom.to presso la

Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. Piccirilli Giovanni Osvaldo per procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

SEVEL – Società Veicoli leggeri s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale

G. Cesare n. 23, presso lo studio dell’avvocato De Luca Tamajo

Raffaele, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

Salvatore Trifirò e Giacinto Favalli per procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 155/2010 della Corte d’appello di L’Aquila,

depositata il 12/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

BASILE Tommaso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- Con ricorso al giudice del lavoro di Lanciano, A. F., dipendente di SEVEL spa, impugnava quattro sanzioni disciplinari inflitte con provvedimenti del 2, 3, 8 e 11.9.03 (rispettivamente a tre ore di multa, a due e, in due casi, tre giorni di sospensione) ed irrogate per l’erronea esecuzione delle operazioni della mansione ricoperta di addetto all’unità di montaggio di veicoli industriali.

2.- Accolta la domanda con riferimento all’ultima sanzione, A. proponeva appello sostenendo l’insufficiente valutazione delle risultanze istruttorie e la sproporzione tra fatti addebitati e sanzioni irrogate. Con appello incidentale SEVEL spa chiedeva la riforma della sentenza e l’affermazione della legittimità anche della quarta sanzione.

3.- La Corte di appello di L’Aquila con sentenza 12.03.10 respingeva l’impugnazione principale ed accoglieva l’incidentale, accertando i comportamenti tenuti dall’incolpato e rilevandone l’effettiva rispondenza alla descrizione fattane dal datore nella contestazione, altresì rilevando la tempestiva erogazione delle sanzioni e la loro proporzione in relazione alla gravità degli addebiti.

4.- Proponeva ricorso per cassazione A. deducendo: (1) carenza di motivazione, violazione degli artt. 112, 116, 244 c.p.c., nonchè degli artt. 2697 e 2722 c.c. e della L. n. 300 del 1970, art. 7 per l’erroneità del metodo valutativo adottato nel merito, non avendo il giudice analitizzato le risultanze istruttorie in relazione a ciascun comportamento, così assegnando rilievo a circostanze scarsamente rilevanti o estranee ai fatti e non considerandone altre;

violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 e degli artt. 1175 e 1375 c.c. e carenza di motivazione, a proposito (2) della intempestività dell’irrogazione delle sanzioni, e (3) della sproporzione della sanzione in riferimento alle condizioni fisiche del lavoratore ed alla gravità dei comportamenti. Si difendeva con controricorso SEVEL s.p.a.

5.- Il consigliere relatore ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. ha depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza. La controricorrente ha depositato memoria.

6.- Quanto al primo motivo, deve rilevarsi che tutte le contestazioni attengono alla cattiva esecuzione delle operazioni assegnate al lavoratore nella catena di montaggio, consistenti nell’inserimento dell’olio idroguida e del liquido paraflou nei motori dei veicoli, mediante erroneo utilizzo delle attrezzature aziendali. Il giudice di merito con ampia ed analitica motivazione ha preso in considerazione le evidenze documentali e testimoniali, ponendole a confronto e considerandone la risultante. Le doglianze del ricorrente non valgono a scalfire la motivazione, che è congruamente motivata, e si riducono ad una mera contestazione dell’esito interpretativo, sulla base di una diversa riconsiderazione dei fatti.

7.- Quanto al secondo ed al terzo motivo, il giudice ha accertato che la contestazione degli addebiti è stata tempestiva in relazione alle circostanze del caso concreto (chiusura dello stabilimento per le ferie estive, prolungata assenza del dipendente per malattia) e che il lasso di tempo tra comportamento e sanzione non ha menomato il diritto di difesa dell’incolpato. Lo stesso giudice ha ritenuto proporzionate le sanzioni in relazione sia alla gravità dei comportamenti (irrimediabile danneggiamento di alcuni veicoli, pericolosità del comportamento in relazione alla sicurezza degli altri dipendenti), che alla condizione fisica dell’incolpato (accertata sulla base della testimonianza del medico aziendale).

Anche in questo caso, la valutazione del giudice del merito è congruamente motivata ed è fondata su un giudizio di fatto che è contestato dal ricorrente non per violazione delle regole logiche, per la ritenuta inufficienza del risultato, interpretativo.

7.- I motivi dedotti, in conclusione, mirano ad un sovvertimento del giudizio di merito, proponendo una diversa ricostruzione del dato istruttorio già congruamente valutato dalla Corte d’appello. Il ricorso è pertanto infondato e deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00 (trenta/00) per esborsi ed in Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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