Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29629 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29629 Anno 2017
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: FERRO MASSIMO

Data pubblicazione: 11/12/2017

ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:

RG 28458/2016- g.est.

ferro

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SANTONI GIANFRANCO, in proprio e quale I.t. della società
MORDIMI e PERBACCO s.a.s. di Santoni Gianfranco & C., rapp.
e dif. dall’avv. Massimiliano Versini e dall’avv. Rodolfo Matteotti, elett.
dom. presso lo studio dell’avv. Francesco Vannicelli, in Roma, via
Varrone n.8, come da procura in calce all’atto
-ricorrente-

tql-.0f/
FALLIMENTO(GIANFRANCO, in proprio e quale I.t. della società
MORDIMI e PERBACCO s.a.s. di Santoni Gianfranco & C., in
persona del cur.fall. p.t., rapp. e dif. dall’avv. Brino Piazzola e dall’avv.
Elisa Garzon, nonché dall’avv. Emanuele Coglitore, elett. dom. presso
lo studio del terzo, in Roma, via Confalonieri n.5, come da procura in
calce all’atto
-controricorrenteBE.PE . s.a.s.,
DE NARDI MONICA, AMISTADI SANDRA, DUMITRU SARBU
DORIGHELLI EMILIANO
-intimati
per la cassazione della sentenza App. Trento 3.11.2016,
n.277/2016, in R.G. 181/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 7 novembre 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma
semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del
Primo Presidente.

FATTI DI CAUSA
Rilevato che:

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Contro

1. SANTONI GIANFRANCO, in proprio e quale I.t. della società
MORDIMI e PERBACCO s.a.s. di Santoni Gianfranco & C. impugnano la
sentenza App. Trento 3.11.2016, n.277/2016, in R.G. 181/2016, con
cui è stato respinto il loro reclamo già proposto ex art.18 I.f. avverso
la sentenza Trib. Rovereto 12.5.2016, n.13/2016 di declaratoria del

DE NARDI MONICA, AMISTADI SANDRA, DUMITRU SARBU, il primo
quale creditore personale del Santoni e gli altri quali lavoratori alle
dipendenze della società;
2. la corte di appello ha riconosciuto che: a) nessun vizio atteneva
alla fase notificatoria delle istanze avanti al tribunale, posto che essa
non era andata a buon fine, ma il tribunale aveva respinto le domande,
invece accolte in sede di reclamo ex art.22 I.f., con decreto di
comparizione a società e socio preceduto da notifica perfezionatasi con
il ‘rito degli irreperibili’ alla società e per il socio Santoni con il mancato
ritiro (identicamente a quanto avvenuto, per questi, ex art.140 c.p.c.
già avanti al tribunale), circostanza non oggetto di censura nel reclamo
ex art.18 I.f.; b) la notifica della conseguente sentenza di fallimento
risultava perfezionata anche alla società ex art.140 c.p.c., alla sede; c)
il debitore non aveva dimostrato il difetto di possesso congiunto dei tre
requisiti di cui all’art.1 co.2 I.f., né la documentazione alfine prodotta
era giudicata affidabile, mentre altra risultava tardiva e comunque
irrilevante;
3.

con il ricorso, in due motivi i ricorrenti contestano la regolarità

dell’instaurazione del contraddittorio nella prima fase avanti al
tribunale e quanto alla società, nullità che poteva essere rilevata
d’ufficio dalla corte, così come tale potere doveva essere esercitato
sulla attendibilità della documentazione fornita, anziché dare rilievo alle
mere non produzioni del debitore ovvero alla tardività d’ingresso nel
giudizio;

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proprio fallimento reso su originaria istanza di BE.PE . s.a.s., nonché di

RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1.

il primo motivo di ricorso è inammissibile, posto che

l’insussistenza del vizio dell’instaurazione del contraddittorio in capo
alla società appare correttamente giustificata dalla corte territoriale

decreto avanti al tribunale) in capo all’accomandatario che era altresì
legale rappresentante della società in accomandita (cioè unico soggetto
legittimato a difendersi per conto ed a nome della società stessa,
circostanza pacifica), sia il difetto d’interesse della società a dolersi di
una supposta omessa notifica laddove il primo provvedimento del
tribunale era di reiezione delle istanze, sia infine la piena regolarità
della instaurazione del contraddittorio sul reclamo dei creditori al citato
decreto di rigetto per la instaurazione della fase avanti alla corte
d’appello;
2.

orbene, la prima ratio decidendi

non appare puntualmente

contestata dagli odierni ricorrenti, né le restanti possono trovare
accoglimento; quando alle restanti, osserva questa Corte essere
risalente e consolidato il principio per cui «l’inderogabile esigenza di
assicurare il diritto di difesa dell’imprenditore insolvente nella fase
anteriore al fallimento, in esito alla sentenza della Corte costituzionale
nn. 141-70 e 110-72, deve ritenersi soddisfatta, con riguardo ai limiti
della struttura sommaria e camerale del procedimento per la
dichiarazione del fallimento, ogni qualvolta l’imprenditore sia posto
comunque in grado di conoscere e contraddire le ragione che hanno
portato a richiedere detta dichiarazione; e a tal fine la convocazione ed
audizione del socio illimitatamente responsabile, in qualità di
rappresentante della società, è idonea a metterlo in grado di esercitare
il diritto di difesa sia con riguardo alla dichiarazione di fallimento della
società, sia con riguardo alla dichiarazione di fallimento di esso socio,

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menzionando sia il perfezionamento della notifica stessa (del ricorso-

conseguente “ope legis”» (Cass. 8924/1992); tale principio è stato
espressamente esteso da Cass. 11015/2005 al «caso in cui il socio
dichiarato fallito abbia la veste di legale rappresentante della società»,
per cui «la comunicazione della sentenza ricevuta in questa veste
assicur[a] la piena conoscenza della decisione anche con riguardo alla

comunicazione decorre il termine breve per proporre appello anche
nella qualità di socio.»; ed ancor più di recente, dopo la riforma
dell’art.15-18 I.f., Cass. 23430/2016 ha statuito che

«nel caso di

dichiarazione di fallimento di una società di persone e del socio
illimitatamente responsabile, il termine breve per la proposizione del
reclamo da parte del socio decorre, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 17 e 18 I.fall., solo dalla data in cui la sentenza, nella sua
stesura integrale, gli è stata notificata. Tuttavia, anche in virtù di un
ragionevole bilanciamento delle esigenze di tutela del diritto di difesa
e di concentrazione e celerità dello svolgimento delle procedure
concorsuali, deve ritenersi che, nel caso in cui il socio dichiarato fallito
sia il legale rappresentante della società, la notificazione della sentenza
ricevuta in quest’ultima veste gli assicuri la piena conoscenza della
decisione anche con riguardo alla dichiarazione di fallimento personale,
con la conseguenza che da detta notifica decorre il termine breve per
proporre reclamo anche nella qualità di socio.»;
3. tale decisioni appaiono esemplificative per mere fattispecie del
medesimo principio, correttamente seguito dalla corte d’appello,
connesso alla piena conoscenza dell’atto di convocazione in capo alla
società ove esso sia stato legalmente notificato al socio che, in quanto
legale rappresentante, sia legittimato a rappresentarla, tanto più, come
nella vicenda, allorché la società si sia messa nella condizione in fatto
di non raggiungibilità con la notifica tramite PEC e la susseguente alla
sede;

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dichiarazione di fallimento personale, con la conseguenza che da detta

4.

altrettanto inammissibile è poi la doglianza sulla ulteriore ratio

decidendi che, facendo leva sul difetto d’interesse in capo alla società

a reclamare il decreto di rigetto delle istanze di fallimento ed invero
sulla circostanza della notifica del decreto di convocazione sul reclamo
avanti alla corte d’appello notificato a società e socio, sposta sulla
ex

art.22 I.f., l’esigenza di rispetto del

contraddittorio, pienamente integrato;
5.

il secondo motivo è inammissibile, posto che la corte ha dato

motivatamente atto della inattendibilità e incompletezza delle scritture
contabili recate in giudizio dai debitori e della conseguente
insussistenza dei presupposti per attivare meccanismi di coadiuvazione
istruttoria officiosa, così conformandosi al principio, da ribadirsi, per il
quale «in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, l’art.
1, comma 2, I.fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007, pone
a carico del debitore l’onere di provare di essere esente da fallimento,
così gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto
dei parametri ivi prescritti, mentre residua in capo al tribunale un
potere di indagine officiosa finalizzato ad evitare la pronuncia di
fallimenti ingiustificati, che si esplica nell’acquisizione di informazioni
urgenti (art. 15, comma 4, l.fall.), nell’utilizzazione dei dati dei ricavi
lordi in qualunque modo essi risultino (e, dunque, a prescindere dalle
allegazioni del debitore: art. 1, comma 2, lettera b, I.fall.) e
nell’assunzione dei mezzi di prova officiosi ritenuti necessari nel
giudizio di impugnazione ex art. 18 l.fall. Tale ruolo di supplenza,
tendendo a colmare le lacune delle parti, è necessariamente limitato ai
fatti da esse dedotti quali allegazioni difensive, ma non è rimesso a
presupposti vincolanti poiché richiede una valutazione del giudice di
merito circa l’incompletezza del materiale probatorio e l’individuazione
di quello utile alla definizione del procedimento, nonché circa la sua
concreta acquisibilità e rilevanza decisoria, sicché, trattandosi di una
facoltà necessariamente discrezionale, il mancato esercizio dei poteri

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seconda fase, aperta

istruttori ufficiosi da parte del giudice non determina l’illegittimità della
sentenza e, ove congruamente motivato, non è sindacabile in
cassazione.» (Cass. 24721/2015);
6.

vale comunque in tema – pure in difetto di espressa denuncia

del vizio di motivazione, invece consistentemente riconoscibile nella

comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno
2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere
interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle
preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di
legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione
solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza
della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza
impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto
l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel
“contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella
“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa
qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza”
della motivazione.» (Cass. s.u. 8053/2014);
7.

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con condanna alle

spese secondo le regole della soccombenza e liquidazione come da
dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti in
solido al pagamento delle spese di lite liquidando le stesse in euro 8.100
(di cui euro 100 per esborsi), oltre accessori di legge in favore di
ciascuno dei controricorrenti. Ai sensi dell’art. 13, co.
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1-quater, d.P.R.

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doglianza – il principio per cui «la riformulazione dell’art. 360, primo

115/02, come modificato dalla 1. 228/12, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso
principale, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13.

il Presidente
dott.Andr a Scaldaferri

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre 2017.

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