Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29628 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 05/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

VODAFONE OMNITEL N.V. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in Roma, via Po 25-B, presso lo studio dell’Avv. Francesco Giammaria,

che la rappresenta e difende unitamente all’Avv. Andrea Mordà per

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.L. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in Roma, via Emilio Faà Di Bruno n. 52, presso lo studio

dell’avvocato Ciccacci Massimiliano, rappresentato e difeso

dall’avvocato Porcaro Antonio per procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5146/2009 della Corte d’appello di Napoli,

depositata il 14/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito l’Avv. Porcaro;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- Con ricorso al giudice del lavoro di Napoli, C. L. impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli da Vodafone Omnitel per violazione del divieto di attivazione di tariffe telefoniche promozionali su schede di utenze personali o riconducibili a parenti ed amici, chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno.

2.- Accolta la domanda e proposto appello da Vodafone, la Corte di appello di Napoli con sentenza 14.10.09 rigettava l’impugnazione ritenendo sproporzionata la sanzione espulsiva in relazione al comportamento contestato. Secondo il giudice non esisteva una regola aziendale, conosciuta dai dipendenti, che indicasse i tipi di attivazione vietati ed i soggetti destinatari del divieto, tanto che la condotta oggetto di censura era stata solo vagamente delineata con la lettera di contestazione. La condotta contestata non rientrava, del resto, in nessuna delle categorie di comportamenti cui il ccnl dei dipendenti delle aziende esercenti servizi di telecomunicazione (art. 48, lett. b) ricollegava la sanzione del licenziamento senza preavviso. La Corte riteneva, dunque, che il comportamento del C. non fosse caratterizzato da connotati tali da far ritenere che la sua realizzazione avesse fatto venir meno il rapporto fiduciario tra le parti.

3.- Proponeva ricorso per cassazione Vodafone deducendo: a) carenza di motivazione in quanto la genericità della contestazione è derivata da una parziale lettura della lettera di contestazione (motivi primo e secondo); b) violazione dell’art. 7 s.d.l. e dell’art. 112 c.p.c., in quanto il lavoratore, secondo quanto risultante dalla risposta scritta alla contestazione, aveva ben compreso il contenuto dell’addebito, al punto da non eccepirne in giudizio la genericità; il vizio rilevato dal giudice sarebbe dunque frutto di ultrapetizione (motivi terzo e quarto); e) violazione dell’art. 2119 c.c. in quanto il giudizio sulla proporzionalità sarebbe stato effettuato in astratto, senza riscontro probatorio, dato che senza motivazione le prove testimoniali dedotte non erano state ammesse (motivi quinto e sesto); d) violazione dell’art. 2119 c.c. in quanto il giudice aveva ritenuto non apprezzabile il danno patrimoniale derivato al datore dalla condotta del dipendente e, comunque, non avrebbe considerato che la condotta stessa, a prescindere dal suo non inserimento tra i comportamenti sanzionabili con il licenziamento comunque era fonte di violazione di un principio etico comunemente avvertito dalla collettività.

Si difendeva con controricorso C..

4.- Il consigliere relatore ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. ha depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza. La ricorrente ha depositato memoria.

5.- I motivi da uno a sei (sub 3.a, 3.b e 3.c) sono privi del requisito dell’autosufficienza, in quanto non indicano quale fosse il contenuto della lettera di contestazione che si assume male interpretata, nè precisano quale fosse il tenore delle difese del lavoratore da cui dovrebbe arguirsi l’evidente significato della contestazione. Analogamente il contenuto dei capitolati di prova non è neppure sommariamente riassunto. Consegue l’assoluta impossibilità per il Collegio di effettuare un qualsiasi riscontro fattuale circa il contenuto della tesi difensiva sostenuta dalla ricorrente.

6.- Quanto ai motivi settimo ed ottavo (sub 4.d) si contrasta l’argomentata motivazione del giudice di merito in punto di genericità dell’addebito e di sproporzione della sanzione espulsiva con considerazioni di merito valutativo (a proposito del contrasto della condotta con il comune senso etico) che sollecitano alla Corte un inammissibile giudizio di fatto, senza colpire il punto fondamentale della motivazione, e cioè che per affermarsi la proporzionalità tra condotta e sanzione espulsiva, avrebbe dovuto provarsi che il lavoratore fosse consapevole che nell’ambito del rapporto di lavoro quel certo comportamento era da considerare vietato.

7.- Il giudice di merito, infatti, deve valutare la congruità della sanzione espulsiva tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda che, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico, risulti sintomatico della gravità rispetto ad un’utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi a tal fine preminente rilievo sia alla configurazione che delle mancanze addebitate faccia la contrattazione collettiva, che all’intensità dell’elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni svolte dal dipendente, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto (ed alla sua durata ed all’assenza di precedenti sanzioni), alla sua particolare natura e tipologia, (giurisprudenza costante, v. da ultimo Cass. 22.6.09 n. 14586).

Il giudice di merito si è attenuto a tali principi, procedendo alla valutazione del comportamento tenuto dal lavoratore, così giungendo alla conclusione della mancanza di proporzionalità, non sottraendosi – ai fini di un esauriente esposizione degli elementi di convincimento – all’analisi dell’art. 48 del contratto collettivo, traendo proprio dalla valutazione del suo contenuto significativi elementi logici a favore del giudizio di non proporzionalità.

8.- Il ricorso è, dunque, infondato e deve essere rigettato. Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 30,00 (trenta/00) per esborsi ed in Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA