Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29628 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 16/11/2018, (ud. 05/07/2018, dep. 16/11/2018), n.29628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10240-2014 proposto da:

TRENITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DELLA CROCE ROSSA 1, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA

CARINO, che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato PAOLO

FANFANI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.F., GU.FR., elettivamente domiciliati in ROMA

VIALE CARSO N. 23, presso lo studio dell’Avvocato ARTURO SALERNI,

rappresentati e difesi dall’avvocato CESARE PUCCI, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1299/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 07/11/2013 R.G.N. 1200/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2018 dal Consigliere Dott. LAURA CURCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La corte d’Appello di Firenze con sentenza n.1299/2013 ha riformato la sentenza del tribunale di Pisa del 2012 che aveva respinto le domande di G.F. e Gu.Fr. dirette a far accertare l’interposizione illecita di manodopera posta in essere dalla società Trenitalia, con accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo alla committente a far data dall’inizio dei rispettivi contratti di lavoro stipulato con le ditte appaltatrici, con condanna alla regolarizzazione del rapporto a fini retributivi e contributivi, per questi ultimi dovuti solo sulle differenze di maggiore retribuzione spettante.

Il giudice di prime cure, espletata l’istruttoria, aveva ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova della illiceità dell’appalto, essendo stati i ricorrenti sempre diretti da personale delle ditte appaltatrici, indicate nella società Bucalossi e poi Mazzini spa., che avrebbero quindi dimostrato un’autonoma organizzazione.

La corte, dopo ampia motivazione in diritto, ha invece ritenuto che dalle prove espletate fosse emerso che i due lavoratori erano stati adibiti ad attività non di mera pulizia, ma di “manutenzione treni” come i dipendenti di Trenitalia addetti all’officina meccanica ed in ausilio a questi ultimi, che di fatto i lavoratori erano diretti nell’effettuazione della prestazione dai dipendenti Trenitalia, mentre il responsabile della ditta appaltatrice si limitava soltanto a ricevere, attraverso un suo responsabile, le richieste di presenza al lavoro degli appellanti nei vari luoghi dove andava svolta l’attività manutentiva.

La corte distrettuale ha quindi escluso che nel caso di specie vi fosse stato un affidamento alle ditte appaltatrici di un’attività finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, con rischio dell’impresa relativo al servizio fornito e ha ritenuto conseguentemente l’illiceità dell’appalto ai sensi della L. n. 1369 del 1960, art. 1 applicabile ratione temporis, trattandosi di prestazioni lavorative iniziate il 1.6.2002 per il G. e il 1.7.2002 per il Gu., con accertamento del rapporto di lavoro in capo alla società Trenitalia.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Trenitalia affidato a due motivi, a cui hanno resistito con controricorso il lavoratori.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame di circostanze pacifiche utili ai fini della ricostruzione della fattispecie, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la corte di merito verificato di quale società appaltatrice fossero dipendenti i lavoratori nel periodo in contestazione, non avendo essi allegato tali circostanze di fatto, così omettendo un passaggio decisionale determinante e necessario ai fini del decidere. La sentenza impugnata ometterebbe qualsiasi motivazione su tale punto, ossia sulla comprovata esistenza di un rapporto di lavoro con le aziende appaltatrici interposte.

Con il secondo motivo di gravame Trenitalia spa deduce sempre l’omesso esame di altra circostanza pacifica, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel senso che la corte distrettuale non avrebbe dato alcun peso all’oggetto del servizio appaltato ed alle circostanze per le quali i lavoratori operavano in ambiti completamente diversi, senza verificare da chi provenissero le direttive che avevano mutato i servizi appaltati, non essendo peraltro scrutinabili, ai fini del decidere, mansioni diverse da quelle oggetto dell’appalto.

Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 2, n. 6. Lamenta la società l’omesso esame del fatto di non aver fornito la prova di essere stati lavoratori dipendenti delle società appaltatrici a far tempo dalle date indicate come inizio del rapporto di lavoro formalmente presso queste ultime. Tuttavia non chiarisce la ricorrente se già sin nel primo atto difensivo e quindi nella memoria di costituzione di primo grado (e non già solo in corso di causa o comunque solo in quella di appello a cui fa riferimento in ricorso) tale eccezione fosse stata ritualmente proposta. La società invero si è limitata soltanto alla trascrizione di parte della memoria di costituzione in appello – non seguita peraltro da una precisa indicazione della collocazione nel fascicolo di parte di tali atti, di primo e secondo grado. Tale mancanza impedisce pertanto un verifica diretta da parte di questo giudice della effettiva deduzione e quindi dell’effettiva valutazione di tale fatto nel corso del giudizio da parte del giudice di prime cure.

Il secondo motivo non merita accoglimento. La ricorrente deduce un omesso esame di fatto decisivo che individua tuttavia nel difforme oggetto della prestazione lavorativa rispetto a quella dell’appalto, oltre che nella mancata prova che la deviazione dell’operatività dei lavoratori, in difformità dell’oggetto dell’appalto, fosse imputabile alla società appaltante.

Ora è vero che questa Corte (cfr Cass. n. 8863/2014 e di recente Cass.9139/2018) ha statuito che per affermarsi la natura fraudolenta dell’appalto non basta che personale della società committente impartisca ordini al personale della società appaltatrice e che questa tolleri che suoi dipendenti svolgano mansioni diverse da quelle oggetto dell’appalto (nello specifico di causa attività di manutenzione e non di pulizia), ma che è necessaria una manifestazione di volontà degli organi competenti della committente e comunque una conoscenza ed una accettazione implicita di tale deviato oggetto dell’appalto.

Nel caso specifico tuttavia non si è in presenza di un vizio di omesso esame, atteso che i fatti sono stati ampiamente esaminati dalla corte di merito la quale, analizzando le risultanze testimoniali e diversamente interpretandole rispetto al giudice di primo grado, ha ritenuto che da esse fosse emerso non solo che Gu. e G. svolgevano le stesse mansioni degli operai dipendenti delle Ferrovie – saldando tubi, cambiando ferodi sui treni, quindi svolgendo attività di manutenzione e non di pulizia, oggetto quest’ultima dell’appalto delle società appaltatrici -, ma che vi era una loro subordinazione tecnica al personale dell’appaltante, che si occupava anche di organizzare l’attività di manutenzione da far loro svolgere, senza intervento del personale della società appaltatrice, la quale si limitava soltanto all’invio dei due lavoratori nei luoghi in cui era richiesta, da parte dei dipendenti della committente, la loro prestazione.

La corte territoriale ha poi imputato comunque alla volontà negoziale della committente società lo svolgimento di mansioni non oggetto dell’appalto, laddove ha precisato che l’accertato utilizzo costante del personale della ditta appaltatrice aveva di fatto comportato che l’oggetto dell’appalto era divenuto la forza lavoro utile ad integrare tali lavoratori nell’attività manutentiva, inseriti completamente nei cicli produttivi del committente, senza che costoro fossero in alcun modo coinvolti nell’organizzazione gestionale dell’appaltatore, finalizzata a lavori di pulizia.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con condanna della società al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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