Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29628 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29628 Anno 2017
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: FERRO MASSIMO

Data pubblicazione: 11/12/2017

ORDINANZA

RG 26144/2016- g.est.frji.ferro

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Sul ricorso proposto da:
DELL’ONTE GIOVANNA, in proprio e quale titolare dell’impresa
individuale GHILA’ di Dell’Onte Giovanna, rapp. e dif. da avv.
Massimo Cardarelli e dall’avv. Marino Marinelli, nonché dall’avv.
Emanuele Coglitore, elett. dom. presso lo studio del terzo in Roma,

-ricorrenteCo n tro

FALLIMENTO DELL’ONTE GIOVANNA,

in proprio e quale

titolare dell’impresa individuale GHILA’ di Dell’Onte Giovanna, in
persona del curatore fall. p.t.
FASHION s.r.l.
JAGIELLO DOROTA KAROLINA
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI VENEZIA
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI
VENEZIA
-intimati-

per la cassazione della sentenza App. Venezia 28.9.2016, n. 2157,
in R.G. 1378/2016;
vista le memorie dei ricorrenti;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 7 novembre 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma
semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del
Primo Presidente.

FAT
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D I CAUSA
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via F.Confalonieri n.5, come da procura in calce all’atto

Rilevato che:
1.DELL’ONTE GIOVANNA, in proprio e quale titolare dell’impresa
individuale GHILA’ di Dell’Onte Giovanna impugna la sentenza App.
Venezia 28.9.2016, n. 2157, in R.G. 1378/2016, con cui è stato
rigettato il suo reclamo proposto ex artt.18 e 173 I.f. avverso la

fallimento e resa su istanza di un creditore e del P.M. conseguente alla
revoca del concordato di pari data;
2.Ia corte di appello ha riconosciuto la infondatezza della
complessiva doglianza dopo aver premesso, per quanto qui d’interesse,
che: a) la debitrice era stata ammessa al concordato preventivo con
decreto 18.2.2016, sulla base di una nuova proposta rispetto a quella
originariamente depositata all’esito del termine, già una prima volta
prorogato, concesso sulla domanda di concordato con riserva del
26.3.2015; b) la debitrice non depositava nei 15 giorni dalla
comunicazione del decreto la somma di 28.000 euro fissata ai sensi
dell’art.163 I.f., così divenendo la circostanza oggetto di informazione
al tribunale da parte del commissario; c) all’udienza del 31 marzo 2016
convocata per la contestazione, la debitrice depositava assegno
circolare corrispondente, chiedendo pronunciarsi l’improcedibilità del
procedimento aperto ex art.173 I.f.; d) all’udienza creditore istante e
P.M. si rimettevano al tribunale sulla revoca e, per il caso di sua
pronuncia, instavano perché fosse dichiarato il fallimento;
3. la corte respingeva il reclamo, riassunto nei suoi quattro motivi
perché vertente sulla comune questione della assunta natura
ordinatoria del termine per il deposito delle somme richieste per la
procedura, non condividendo la tesi della debitrice ed invece ritenendo
imprescindibile la necessità della preventiva costituzione del fondo utile
alla procedura nel termine assegnato, in conformità a richiamato
indirizzo di legittimità;

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sentenza Trib. Padova 18.4.2016, n. 88/2016 dichiarativa del proprio

4.con il ricorso si deducono, nei suoi plurimi motivi, vizi processuali
del procedimento per la dichiarazione di fallimento e comunque
imperniati, da un lato, sull’erronea adesione alla citata tesi circa la
natura perentoria del termine per il deposito delle somme di cui
all’art.163 I.f. e, dall’altro e comunque, sulla non automaticità della

art.153 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1. il ricorso è inammissibile; la natura delle argomentazioni a
sostegno della impugnazione – in parte avulse dalla concreta
fattispecie, non risultando che la ricorrente abbia chiesto la
rimessione in termini – non permette a questa Corte di discostarsi
dal proprio consolidato indirizzo, qui ribadito, per cui “in tema di
concordato preventivo, il termine fissato dal tribunale, ai sensi
dell’art. 163 l.fall., per il deposito della somma che si presume
necessaria per l’intera procedura ha carattere perentorio, atteso
che la prosecuzione di quest’ultima richiede la piena disponibilità,
da parte del commissario, dell’importo a tal fine destinato e
questa esigenza può essere soddisfatta soltanto con la
preventiva costituzione del fondo nel rispetto del predetto
termine, da considerarsi quindi improrogabile, con conseguente
inefficacia del deposito tardivamente effettuato.” (Cass.

8100/2016, 18704/2016);
2. e parimenti, come chiarito nel secondo precedente ed a reiezione
della ‘premessa comune’ ai motivi di ricorso, va data continuità
all’indirizzo per cui “l’omesso deposito della somma di cui all’art.
163, comma 3, I.fall., come quantificata nel decreto di
ammissione alla procedura di concordato preventivo, innesta,

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revoca, stante la possibilità della rimessione in termini del debitore ex

attraverso l’informativa del commissario giudiziale al tribunale, il
subprocedimento di revoca dell’ammissione a quella procedura,
ex art. 173 l.fall., che si articola in due fasi: la prima, necessaria
ed officiosa, nel corso della quale il tribunale verifica la
sussistenza dei requisiti per l’adozione del provvedimento; la

dichiarazione di fallimento, ove ne ricorrano i presupposti di cui
agli artt. 1 e 5 l.fall.”;
3. il ricorso è pertanto inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, co. 1quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla I. 228/12, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari
a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del co. 1-bis dello
stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre 2017.
il Presidente
dott. A irea Scaldaferri

seconda, eventuale e ad impulso di parte, che può condurre alla

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