Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29627 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29627 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso 4264-2015 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA – C.F.
80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende upe legt5,
– ricorrente contro

PETRELLA CHIARA, MARONGIU FRANCESCA, SECONDINO VITTORIA,
DI RICO EMANUELA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI
PIETRALATA N.320, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA
RICCI, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO
ORECCHIONI;

con troricorrenti

avverso la sentenza n. 959/2014 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA, depositata il 20/11/2014;

Data pubblicazione: 11/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

RILEVATO

che con la sentenza impugnata la Corte di appello di L’Aquila, in

Petrella Chiara, Marongiu Francesca, Di Rico Emanuela e Secondino
Valeria, dipendenti del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
alle differenze retributive conseguenti alla maggiore anzianità di
servizio prestata in forza di contratti a tempo determinato;

che la Corte territoriale, richiamato il principio di non discriminazione
sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo
determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999,
nel rigettare le ulteriori censure mosse dal MIUR, ha svolto le
seguenti considerazioni: – le condizioni di impiego, rispetto alle quali
sussiste il divieto di discriminazione, comprendono, in conformità con
quanto chiarito dalla Corte di Giustizia, tutti gli istituti idonei ad
incidere sulla quantificazione del trattamento retributivo, non
essendo idonei a giustificare una diversità di trattamento tanto la
mera circostanza che un impiego nel settore pubblico sia definito
‘non di ruolo’, quanto la specialità del sistema del reclutamento
scolastico; – la posizione del docente a tempo indeterminato e quella
di chi ha lavorato con continuità nella medesima mansione in forza di
una pluralità di rapporti a termine sono pertanto pienamente
equiparabili, non potendo essere preclusiva la circostanza che si
tratti di un impiegato ‘non di ruolo’, non assunto per pubblico
concorso e non soggetto a stabilizzazione dopo un periodo di prova;

che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

che i dipendenti hanno resistito con controricorso;
Ric. 2015 n. 04264 sez. ML – ud. 19-10-2017
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riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il diritto di

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,
è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che dopo la comunicazione della proposta il Ministero ricorrente ha

che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente
in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma
semplificata;

CONSIDERATO

Che, pur essendo intervenuta rinuncia al ricorso, manca la prova
della notifica dell’atto di rinuncia alla controparte costituita;

che questa Corte ha ripetutamente affermato che in assenza dei
requisiti di cui all’art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ. (notifica
alle parti costituite o comunicazione degli avvocati delle stesse per
l’apposizione del visto), l’atto di rinunzia, sebbene non idoneo a
determinare l’estinzione del processo, denota il venir meno definitivo
di ogni interesse alla decisione e comporta, pertanto,
l’inammissibilità del ricorso, salvo che la controparte manifesti la
volontà di ottenere, comunque, la pronuncia sull’oggetto del
contendere (cfr. Cass. n. 2259/2013; Cass. n. 11606/2011; Cass.
Sez. Un. n. 3876/2010);

che, pertanto, non ravvisandosi ragioni per discostarsi dalla
giurisprudenza richiamata, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che l’intervenuta rinuncia giustifica la compensazione delle spese del
giudizio di legittimità;

Ric. 2015 n. 04264 sez. ML – ud. 19-10-2017
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depositato atti di rinuncia al ricorso;

che non può trovare applicazione nei confronti delle amministrazioni
dello Stato l’art. 13 comma 1 quater D.p.r. 30 maggio 2002 n. 115,
nel testo introdotto dall’art. 1 , comma 17 legge 24 dicembre 2012
n. 228, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della
prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.

tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. n. 1778/2016);

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