Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29626 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 05/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliato in Roma, via Della Frezza n. 17, presso

l’Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’Avv.

Coretti Antonietta, che lo rappresenta e difende con gli Avv. De Rose

Emanuele e Vincenzo Stumpo per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.I. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in Roma in v.le Carso n. 63, presso lo studio dell’Avv. Grenci

Brunella, rappresentata e difesa dall’Avv. PILITANO’ Anna Maria, per

procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1038/2009 della Corte d’appello di Reggio

Calabria, depositata il 19/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito l’Avv. Luigi Caliulo per delega Coretti;

udito il Sostituto Procuratore Generale dott. BASILE Tommaso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- Con sentenza 9.12.03 il Tribunale del lavoro di Locri dichiarava il diritto di P.I. ad ottenere la rivalutazione dell’assegno mensile di L. 800.000 percepito nel 1999 quale soggetto avviato al lavoro in quanto addetto a progetti di Lavori di pubblica utilità (LPU) ex D.Lgs. n. 280 del 1997, nella misura dell’80% della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati prevista dalla L. n. 144 del 1999, art. 25 che fissava il nuovo importo in L. 850.000 mensili.

2.- Proposto appello dall’INPS, la Corte d’appello di Reggio Calabria con sentenza 19.10.09 rigettava l’impugnazione.

3.- Avverso questa sentenza proponeva ricorso per cassazione l’INPS sostenendo che l’importo del sussidio erogato durante i mesi ricadenti nel 1999 e previsto per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità (LPU) da parte dei giovani delle Regioni del Mezzogiorno ai sensi del D.Lgs. n. 280 del 1997 resta fissato nella misura stabilita dal D.L. n. 510 del 1996, art. 1, comma 3, conv.

dalla L. n. 608 del 1996, in virtù del rinvio operato dal D.Lgs. n. 280 del 1997, art. 3, comma 3 e non è quindi suscettibile dell’adeguamento previsto dal combinato disposto del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8 e della L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9, specificamente previsto per l’assegno spettante ai lavoratori socialmente utili (LSU). Rispondeva P. con controricorso.

4.- Il consigliere relatore ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. ha depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza.

5.- Deve premettersi che l’assegno mensile base per i lavori socialmente utili (LSU), fissato dal D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, art. 8, comma 3, in L. 800.000 (Euro 413,17) e rivalutato dal successivo comma 8, con decorrenza dall’1.1.99, nella misura dell’80% della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, è stato successivamente determinato, dalla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 9, in L. 850.000 mensili (Euro 438,99), dall’1.1.99, non suscettibili di rivalutazione, del citato D.Lgs. n. 468 cit., ex art. 8, comma 8, atteso il palese contrasto di quest’ultima norma con il tenore del richiamato art. 45, comma 9, che fissa in maniera chiara, diretta ed esauriente la misura mensile, per il 1999, dell’assegno in questione (Cass. 6.5.09 n. 10397). Ne consegue che la misura dell’adeguamento in discussione, per l’anno 1999, è di Euro 25,82 mensili pari alla differenza tra Euro 438,99 ed Euro 413,17.

6.- Tanto premesso, sulla base della recente giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che tale adeguamento, previsto per i lavoratori addetti a LSU, si applichi anche al sussidio corrisposto ai lavoratori addetti ai LPU. Infatti, in tema di lavori socialmente utili, il D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 1 fornisce una definizione di portata generale dei LSU, comprensiva delle varie attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, nonchè dei lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione in particolari bacini d’impiego, in conformità all’intento demandato dalla legge delega – consistente nella revisione dell’intera disciplina dei lavori socialmente utili – e in vista di una configurazione unitaria di tutte le attività ivi descritte che ha, successivamente, trovato consolidamento nella nuova disciplina dettata in materia dal D.Lgs. n. 81 del 2000. Ne consegue che il rapporto tra il disposto di cui al D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 2 – che delinea i settori di attività per i “progetti di lavoro di pubblica utilità” – e quello di cui al D.Lgs. n. 280 del 1997, art. 3 – diretto ad individuare i “lavori di pubblica utilità” in funzione della “creazione di occupazione” in uno specifico bacino di impiego -si configura in termini di specificazione di intenti generali in ambiti territoriali determinati, all’interno di una medesima tipologia di attività e di una medesima finalità del legislatore, connessa ad obiettivi di tutela dalla disoccupazione e di inserimento dal lavoro, di modo che l’incremento dell’assegno, nella misura e nei termini determinati dalla L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9, trova applicazione anche per i lavori di pubblica utilità previsti dal D.Lgs. n. 280 del 1997 (Cass. 21.1.11 n. 1461 e numerose altre sentenze coeve).

7.- Il ricorso è, dunque, infondato e deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00 (trenta/00) per esborsi ed in Euro 1.000,00 (mille/00) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell’antistataria Avv. Anna Maria Pulitanò.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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