Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29626 del 16/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 16/11/2018, (ud. 20/06/2018, dep. 16/11/2018), n.29626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11856/2013 proposto da:

AEM TORINO DISTRIBUZIONE S.P.A., e IREN S.P.A. già IRIDE S.P.A.,

già AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA TORINO S.P.A., in persona dei

legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA di RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato GERARDO

VESCI, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO

GUASCO E RUGGERO PONZONE per la prima società e unitamente agli

Avvocati ATTILIO BONINI e FABIOLA ZAMBON, per la seconda società,

giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati

ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO,

giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA NOMOS S.P.A., ora EQUITALIA NORD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1071/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 31/10/2012 R.G.N. 1718/2010.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Torino ha parzialmente accolto l’opposizione della soc. AEM Torino Distribuzioni spa – adiuvata dalla soc. Iride spa, ora Iren spa avverso la cartella esattoriale con la quale era stato ingiunto alla società,su istanza dell’Inps, di pagare Euro 206.635,27 per contributi relativi alla cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, indennità di mobilità e di disoccupazione per il periodo tra settembre e novembre 2008.

La Corte ha ridotto l’importo richiesto ad Euro 197.224,15 con la cartellà in quanto questa comprendeva anche i contributi relativi al personale dirigente nei confronti dei quali non era previsto il versamento dei contributi per mobilità.

Sosteneva l’opponente che la sua ragione societaria privata era trasposizione solo formale delle originarie aziende municipali di erogazione di pubblici servizi e che essa conservava la sua originaria natura di azienda pubblica e rimaneva soggetta alla normativa pubblicistica e, dunque, non tenuta al pagamento della contribuzione oggetto delle cartelle.

La Corte d’appello ha ritenuto, invece, che l’opponente non godeva dell’esenzione contributiva riservata dalla legge alle imprese pubbliche, essendo assoggettata alla comune disciplina delle società per azioni e che,pertanto, essa non rientrava fra le imprese esonerate dall’applicazione della cassa integrazione guadagni (D.L.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869, art. 3 ed della L. 5 novembre 1968, n. 1115art. 2 e della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 16) ed era tenuta al pagamento della contribuzione relativa, nonchè della contribuzione conseguente per la mobilità dei lavoratori rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione. Secondo la Corte torinese, la soc. AEM non rientrava neppure nella categoria delle aziende di pubblici servizi, che, al pari delle aziende pubbliche, non erano soggette all’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria (R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 40, n. 2 ed D.P.R. 24 aprile 1957, n. 818, art. 36), nè godeva del regime derogatorio previsto dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 20 (conv. dalla L. 5 agosto 2008, n. 133), che aveva stabilito che l’obbligo assicurativo in questione fosse applicato alle dette aziende solo a decorrere dall’1.01.09. Infine, ha escluso anche la sussistenza del requisito della stabilità di impiego risultando pacifica l’assenza di accertamento da parte del Ministero del lavoro D.P.R. n. 818 del 1957, ex art. 36, non potendo essere esteso l’accertamento a suo tempo svolto nei confronti di AEM e cioè di soggetto rispondente al momento della domanda dei necessari requisiti,ma non applicabile alle diverse configurazioni societarie che,nel corso del tempo, si erano succedute nella gestione del servizio pubblico.

2. Avverso questa sentenza,con unico atto, propongono ricorso per cassazione AEM Torino Distribuzioni e Iren spa, già Iride s.p.a. già Azienda Energetica Metropolitana Torino spa, formulando 5 motivi.

Resiste l’INPS con controricorso, in proprio e quale procuratore speciale della SCCI s.p.a. Non svolge attività difensiva Equitalia Nomos sp.a. Le ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. Con il primo motivo le società ricorrenti, denunciando la violazione di un complesso di norme (D.Lgs.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869, art. 3, comma 1; L. n. 1115 del 1968, art. 2; L. n. 464 del 1972, art. 1; L. n. 164 del 1975, art. 1; L. n. 270 del 1988, art. 1; L. n. 142 del 1990, art. 22; D.Lgs. n. 276 del 2000, art. 113; L. n. 448 del 2001, art. 35; D.Lgs. n. 158 del 1995, art. 2 comma 2; D.Lgs. n. 163 del 2006 art. 3, comma 28; D.Lgs. n. 333 del 2003, art. 2; L. n. 133 del 2008, art. 20, comma 2; artt. 2112 e 2359 c.c.), nonchè il vizio di motivazione, censurano la sentenza per avere ritenuto dovuti i contributi per CIGS e CIGO: in sintesi, sostengono che la partecipazione di soggetti pubblici al capitale sociale

comporta che le società medesime devono essere annoverate nell’ambito delle “imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate”, esonerate, in base al disposto del D.C.P.S. n. 869 del 1947, art. 3, dall’applicazione delle norme sull’integrazione dei guadagni degli operai dell’industria; quanto al vizio di motivazione, esso andrebbe ravvisato nell’omesso esame delle situazioni di fatto inerenti alle caratteristiche delle società, che in ragione del peculiare oggetto, della presenza di capitale pubblico, della “assoluta dominanza” dell’ente pubblico, dell’assoggettamento al regime di concessione pubblica ed al controllo della Corte dei Conti, non si prestano ad essere inquadrate nell’ambito della normale società per azioni di diritto comune.

Con il secondo motivo le ricorrenti censurano la sentenza per violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 16, commi 1 e 2, per avere affermato la sussistenza dell’obbligo della contribuzione per la mobilità, richiamando le stesse considerazioni già svolte nel primo motivo.

Con il terzo motivo, le ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 40, n. 2; L. n. 133 del 2008, art. 20, commi 2, 4, 5 e 6, art. 2112 c.c., nonchè il vizio di motivazione, riproponendo gli argomenti già svolti circa la natura della società, riconducibile alla categoria di aziende di cui del R.D.L n. 1827 del 1935, art. 40, n. 2; conferma ne sarebbe la L. n. 133 del 2008, art. 20, comma 2, che ricomprende in una qualificazione unitaria “le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzati e a capitale misto”; assumono che la normativa è stata del tutto novellata, con la conseguenza che l’imposizione contributiva per la disoccupazione involontaria nei confronti delle aziende di cui all’art. 40 decorre solo dal 1/1/2009; sostengono, inoltre, sempre nello stesso motivo, che l’esenzione contributiva doveva comunque riconoscersi in quanto esse ricorrenti erano sorte a seguito di vicende traslative dal Gruppo AEM, cui era incontestato si applicasse il C.C.N.L. Elettrici-Federalelettrica, che garantiva la stabilità di impiego, sicchè sia ai sensi dell’art. 2112 c.c., sia per applicazione diretta del contratto collettivo, tutti i suoi dipendenti godevano della stabilità di impiego, condizione questa che di per sè escludeva l’obbligo contributivo per la disoccupazione involontaria; in ordine a tutte queste circostanze la motivazione della sentenza era in ogni caso carente o affetta da incongruenze.

Con il quarto motivo denunciano la violazione e falsa applicazione del D.Lgs.C.P.S. n. 869 del 1947, art. 3, comma 1, L. n. 223 del 1991, art. 16, commi 1 e 2, R.D.L. n. 1827 del 1000, art. 40, n. 2, L. n. 133 del 2008, art. 935, art. 20, commi 2, 4, 5 e 6 e art. 2112 c.c., riproponendo la medesima questione della continuazione dello status giuridico delle società,sorte per derivazione ex art. 2112 c.c., da società aventi diritto agli esoneri contributivi; il motivo è esteso anche al vizio di motivazione sulle medesime circostanze.

Con il quinto motivo, in subordine, si dolgono della mancata riduzione delle sanzioni attesa l’esistenza di un notevole contrasto interpretativo.

4. I motivi sono infondati.

Giudicando su fattispecie sovrapponibili alla presente, questa Corte ha avuto modo di ribadire che, anche successivamente all’entrata in vigore della L. n. 448 del 2001, art. 35,D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 3, comma 28 e del D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 2 (conv. con L. n. 133 del 2008), le società per azioni a prevalente capitale pubblico aventi ad oggetto l’esercizio di attività industriali sono tenute al pagamento dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità, non potendo trovare applicazione l’esenzione stabilita per le imprese industriali degli enti pubblici, trattandosi di società di natura essenzialmente privata, finalizzate all’erogazione di servizi al pubblico in regime di concorrenza, nelle quali l’amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato, e restando irrilevante, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario, la mera partecipazione pur maggioritaria da parte dell’ente pubblico (cfr., ex aliis, Cass. 20 aprile 2016, n.7981; Cass. 2 ottobre 2015, n. 19761; Cass. 29 agosto 2014, n. 18455; Cass. 30 ottobre 2013, n. 24524; Cass. 11 settembre 2013, n. 20818; Cass. 10 marzo 2010, n. 5816; da ultimo, Cass. 4 aprile 2017, n. 8704, e Cass. 12 ottobre 2017, n. 24012).

Tali affermazioni di principio non possono essere scalfite nè dal D.Lgs. n. 148 del 2015, art. 10, il quale – per quanto qui interessa – ha espressamente previsto l’assoggettamento alla cassa integrazione (e alla relativa contribuzione) delle imprese industriali aventi ad oggetto la “produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas”, dal momento che la sua natura innovativa rispetto al quadro ordinamentale già esistente è già stata espressamente disconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. in tal senso Cass. nn. 9816 del 2016, 26016 e26202 del 2015), nè a fortiori dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 309, il quale, nel far salvo dal novero delle abrogazioni previste dal D.Lgs. n. 148 del 2015, art. 46, D.L.C.P.S. n. 869 del 1947, art. 3 (a norma del quale “sono escluse dall’applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell’industria (…) le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato”), ha semmai confermato la voluntas legis di escludere dall’area di operatività delle disposizioni concernenti l’integrazione salariale soltanto quei soggetti che possano qualificarsi come “imprese industriali dello Stato o di altri enti pubblici”, tra le quali, per le ragioni anzidette, non possono figurare le imprese gestite in forma di società a partecipazione pubblica (così Cass. nn. 7332 e 8704 del 2017, in cui si richiamano Cass. S.U. nn. 26283 del 2013 e 5491 del 2014).

5. Alla luce dei principi giurisprudenziali su richiamati, sussiste l’obbligo del versamento contributivo per le prestazioni indicate.

6.Con riferimento ai contributi relativi alla disoccupazione involontaria le censure sono infondate. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che non può attribuirsi alcun significato, ai fini di configurare l’esonero contributivo, al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, il quale ha previsto, solo con decorrenza 1/01/2009 l’obbligo del versamento dei contributi per malattia e maternità nei confronti delle “imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali, privatizzate ed a capitale misto” (art. 20, comma 2). “La contribuzione disciplinata da tale norma è diversa da quella inerente i titoli vantati dall’INPS nella presente controversia e non implica una “razionalizzazione” dell’intera materia dell’obbligazione contributiva delle imprese pubbliche, privatizzate e a capitale misto, ovvero una assimilazione di tali imprese a qualunque fine previdenziale o assistenziale, dato che, piuttosto, la omogeneità è solo nel senso della estensione dell’obbligo contributivo per la malattia a tutte le imprese, comprese quelle privatizzate e a capitale misto” (v. la già citata sentenza Cass. n. 5816 del 2010) (Così Cass. 11 settembre 2013, n. 20818).

7. Parimenti si è escluso che l’esonero dalla contribuzione possa derivare da provvedimenti emessi dall’Autorità amministrativa per l’applicazione del richiamato R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 40, comma 2 (che escludeva l’assoggettamento dei dipendenti delle aziende pubbliche e di quelle esercenti pubblici servizi “quando ad essi sia garantita la stabilità dell’impiego”) e con i quali era stata accertata la stabilità di impiego del personale dipendente della Azienda Energetica Metropolitana (AEM) di (OMISSIS) stante l’applicazione di contratti collettivi nazionali di lavoro dai quali si desumerebbe una incontestata stabilità di impiego. Quanto sostenuto nei motivi di ricorso è infatti frutto di una non corretta lettura dell’art. 2112 c.c., la quale persegue lo scopo di garantire ai lavoratori la conservazione dei diritti in caso di mutamento dell’imprenditore, assicurando la continuità del rapporto di lavoro nei confronti dell’azienda, o alla parte di essa, trasferita ed esistente al momento del trasferimento (v. per tutte Cass. 17.03.09 n. 4452), laddove è estranea alla tutela da essa offerta la garanzia di continuità delle prerogative della struttura aziendale riconosciute alla parte imprenditoriale dall’autorità amministrativa, atteso che dette prerogative sono condizionate alla permanenza dei requisiti richiesti dalla legge per il loro riconoscimento (così ancora Cass. n. 20818/2013, cui adde Cass. n. 24012/2017).

8. Deve essere, pertanto, confermata la giurisprudenza di questa Corte, anche recentemente ribadita e alla quale si intende dare continuità con la presente decisione, che – richiamata la normativa di riferimento, all’epoca costituita dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 40 e dal D.P.R. n. 818 del 1957, art. 36, ha affermato che dalla coordinata lettura di tali norme si evince che:

– anche in relazione al personale dipendente delle aziende esercenti pubblici servizi l’esenzione dall’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione volontaria opera soltanto ove ai medesimi sia garantita la stabilità d’impiego;

– anche in relazione ai personale dipendente delle aziende esercenti pubblici servizi detta stabilità d’impiego, ove non risultante da norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico, deve essere accertata dal Ministero competente su domanda del datore di lavoro,con decorrenza dalla data di tale domanda. Del pari, non essendo ricomprese le clausole pattizie di cui alla contrattazione collettiva di diritto comune fra le “norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico”, l’eventuale stabilità d’impiego garantita da detta contrattazione collettiva non potrebbe di per sè condurre all’esenzione contributiva in difetto di domanda di accertamento al riguardo da parte del datore di lavoro e di conseguente riconoscimento di detta stabilità da parte dell’Autorità amministrativa competente (ex plurimis, n 7332/2017; Cass., 19761/2015; Cass. n. 18455/2014; Cass. 24524/2013; 20818/2013).

9. Infine, è infondato anche il quinto motivo. Come questa Corte ha già affermato, ai fini dell’applicabilità della normativa sanzionatoria di favore è richiesto un quid pluris rispetto alla non manifesta infondatezza della doglianza o all’opinabilità della sussistenza dell’obbligazione, elementi presenti nella quasi totalità delle controversie in tema di imponibilità contributiva, essendo richiesto un affidamento incolpevole nell’interpretazione disattesa in giudizio, derivante dallo stesso comportamento dell’ente impositore o da un consolidato orientamento giurisprudenziale. Tali situazioni non ricorrono nel caso in esame, stante la consolidata giurisprudenza di segno contrario rispetto alle posizioni della società (Cass. 26 giugno 2017, n.15897). Inoltre, secondo quanto già affermato da questa Corte (Cass. n. 27513/2013) il comma 15 della norma citata pone come premessa per la riduzione delle sanzioni civili, l’integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali nel termine fissato dagli enti impositori (Cass. 1 dicembre 2014, n. 25389; Cass. n. 01 marzo 2016, n. 4077). Non contraddice la soluzione adottata la deduzione (formulata nella memoria ex art. 378 c.p.c.) secondo la quale la Iren Energia avrebbe eseguito il pagamento della contribuzione richiesta: la deduzione formulata per la prima volta in Cassazione risulta inammissibile, così come inammissibili sono le nuove produzioni documentali ex art. 372 c.p.c. (in tal senso, Cass. 10 luglio 2017, n. 17031).

In ragione della successione di leggi intervenuta nella fattispecie e delle conseguenti incertezze di coordinamento, il Collegio ritiene opportuno procedere alla compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra le parti costituite.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, compensa le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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