Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29626 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29626 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

ORDINANZA
sul ricorso 26692-2016 proposto da:
CONFLITTI DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA, Via
GIUSEPPE FERRARI n.35, presso lo studio dell’avvocato SAMAN
DADMAN, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIANNI DI MATTEO;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– con troricorrente –

avverso la sentenza n. 1965/40/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO SEZIONE DISTACCATA di
LATINA, depositata il 11/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/10/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Data pubblicazione: 11/12/2017

Fatti di causa
Conflitti Domenico propone ricorso per cassazione, affidato a due
motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con
controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina, n. 1965/40/2016,
depositata in data 11/04/2016, con la quale – in controversia

negli anni d’imposta 2004, 2005 e 2006 dal contribuente (esercente
l’attività di medico convenzionato con il SSN) – è stata confermata la
decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del
contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame del
contribuente, hanno sostenuto che il contribuente non aveva
dimostrato di non avvalersi di autonoma organizzazione, emergendo
dalla documentazione in atti che lo stesso non svolgeva la sola
attività di medico in regime di convenzione, esercitando anche
l’attività di odontoiatra, disponeva di “tre studi situati in diversi ed
altrettanti Comuni”,

di due unità operative odontoiatriche, ed aveva

corrisposto, per le annualità in contestazione, spese per compensi a
terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale di
odontoiatra e per beni strumentali “di importo considerevole”.
A seguito di deposito di proposta ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale
comunicazione alle parti; il ricorrente ha depositato memoria ed

il

Collegio ha disposto la redazione con motivazione semplificata.

RAGIONI della DECISIONE
1. Il

ricorrente lamenta, con il primo motivo, la nullità della

sentenza, ex art.360 n. 4 c.p.c., per motivazione meramente
apparente e basata su affermazioni generiche ed apodittiche, in
violazione degli artt. 36 comma 2 n 4 d.lgs. 546/1992, 132 comma 2
n. 4 c.p.c. e 118 comma 1, disp. att.c.p.c., non avendo il
contribuente sostenuto spese per lavoro dipendente o spese per
prestazioni di terzi, se non per l’acquisto di protesi, materiale
strettamente necessario per l’esercizio dell’attività professionale, ed
Ric. 2016 n. 26692 sez. MT – ud. 26-10-2017
-2-

concernente l’impugnazione di diniego di rimborso dell’IRAP versata

essendo due dei Comuni, nei quali erano ubicati gli studi
professionali, limitrofi e di dimensioni molto limitate ed utilizzati
soltanto per l’esercizio dell’attività di medico in convenzione. Con il
secondo motivo, il ricorrente lamenta quindi la violazione, ex art.360
n. 3 c.p.c., degli artt.2 e 3 d.lgs. 446/1997, stante l’insussistenza del
requisito dell’autonoma organizzazione, presupposto per

2. La prima censura è infondata.
La giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha affermato che si
ha motivazione omessa o apparente quando il giudice di merito
omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui
ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi
elementi, non procede ad una loro disamina logico-giuridica, tale da
lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (v. Cass. n.
16736/2007). Ciò non ricorre nel caso in esame, laddove la C.I.P..,
sia pure in maniera sintetica, ha ritenuto di dovere affermare !a
sussistenza, per gli anni in contestazione, del requisito dell’autonoma
organizzazione, valutate le prove offerte dal contribuente. Si tratta di
una motivazione che non può considerarsi meramente apparente, in
quanto esplicita le ragioni della decisione (cfr. Cass. 5315/2015).
3. La seconda censura è del pari infondata.
Questa Corte, a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016), ha, di recente,
affermato il seguente principio di diritto:

“Con riguardo al

presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione
previsto dall’art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446 -, il cui
accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di
legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente,:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non
sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui
responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti,
secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per
l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si
avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia
dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria
Ric. 2016 n. 26692 sez. MT ud. 26-10-2017
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l’assoggettamento ad IRAP.

ovvero meramente esecutive”.

Questa Corte, da ultimo

(Cass.17569/2016), nel confermare l’assoggettabilità ad IRAP del
professionista, ha ulteriormente precisato come fosse stato
accertato, nel giudizio di merito, oltre al dato della pluralità di studi
professionali, il possesso di beni strumentali eccedenti, in relazione
all’attività medica svolta, il minimo indispensabile per l’esercizio della

quale si è evidenziato il dato, pacifico, dell’utilizzo della pluralità di
studi professionali, da parte del professionista, non solo per lo
svolgimento dell’attività convenzionata, ma anche per quella di
consulenza professionale resa privatamente).
Ora, nella fattispecie, risulta accertato il dato decisivo della pluralità
di studi professionali ubicati, in più comuni, due dei quali risultano
destinati anche all’esercizio di attività odontoiatrica, in quanto tale
esercizio della professione in una pluralità di studi denota lo
svolgimento dell’attività (non solo di medico convenzionato ma
anche di odontoiatra) attraverso un processo organizzativo che esula
dalla sola esclusiva attività del contribuente (cfr. Cass. 25720/2014;
Cass. 19011/2016).
4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese,
liquidate come in dispositivo, seguono la socombenza.

PQM
La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle
spese processuali, liquidate in complessivi C 2.000,00, oltre
eventuali spese prenotate a debito.
Ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso
articolo 13.
Così deciso, in Roma, il 26/10/2017.

professione (cfr. Cass.221103/2016, nonché Cass.19011/2016, nella

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