Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29625 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 05/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, Via Giuseppe Sisco n. 8, presso lo studio

dell’Avvocato Nelli Isabella, che lo rappresenta e difende unitamente

all’Avvocato Beniamino Groppali per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA “CLAUDIO MONTEVERDI”, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

Via Della Balduina n. 7, presso lo studio dell’Avvocato Trovato

Concetta, che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato Fabio

Ferroni per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 354/2009 della Corte D’appello di Brescia,

depositata il 16/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

BASILE Tommaso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- Con ricorso al giudice del lavoro di Cremona, R.M. esponeva di aver partecipato alla selezione pubblica bandita dalla locale Fondazione Scuola di musica “Claudio Monteverdi” per il conferimento di un incarico annuale di docenza nel corso di violoncello e lamentava che la commissione giudicatrice aveva adottato criteri non oggettivi per valutare i suoi titoli artistici, culturali e professionali, assegnandogli un punteggio insufficiente e tale da non consentirgli l’ammissione alla prova pratica. Chiedeva, pertanto, l’annullamento del risultato della selezione ed il suo rinnovo e, in ogni caso, il risarcimento del danno.

2.- Rigettata la domanda, il R. proponeva appello lamentando che il primo giudice, pur ritenendo che la commissione esaminatrice avesse violato i principi di correttezza e buona fede, non aveva accolto la domanda, quantomeno in punto di risarcimento del danno. La Fondazione proponeva impugnazione incidentale contro il capo della sentenza che aveva ritenuto la non correttezza dello svolgimento del concorso.

3.- La Corte d’appello di Brescia con sentenza 16.9.09 accoglieva l’appello incidentale e dichiarava assorbito quello principale, rilevando che trattavasi di concorso unilateralmente bandito da ente privato, nel cui espletamento non ravvisava irregolarità, sia per quanto riguardava la competenza della commissione esaminatrice, sia per i criteri valutativi adottati, che riteneva non censurabili nel merito, in ragione della discrezionalità tecnica imposta dalla natura del concorso.

4.- Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione R.. Si è difeso con controricorso la Fondazione. Il consigliere relatore ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. ha depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza.

5.- Il ricorrente deduce violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. nonchè carenza di motivazione, contestando i passi della motivazione in cui si sostiene che egli non avrebbe contestato i criteri di valutazione adottati dalla commissione giudicatrice e l’iter decisionale nel suo complesso, ribadendo i suoi motivi di censura, e cioè che l’attività della commissione si era svolta senza trasparenza, in base a criteri di esame dei titoli fissati dopo la presentazione delle domande (e non prima), non resi noti all’esterno ed attuati senza illustrazione dei criteri valutativi.

6.- La sentenza parte dal presupposto che il bando di concorso è stato varato da un ente privato ed ha escluso che le operazioni concorsuali fossero state condotte in violazione dei principi di buona fede e correttezza, all’esito di una disamina delle risultanze istruttorie che evidenzia la professionalità e competenza della commissione esaminatrice, la correttezza della procedura dalla stessa adottata, la discrezionalità della commissione stessa di considerare prevalenti particolari requisiti ai fini della considerazione della capacità e del merito dei candidati, la razionalità del criterio adottato per l’attribuzione dei punteggi.

7.- La giurisprudenza ritiene che il bando di concorso indetto, nell’ambito dei rapporti di lavoro regolati dal diritto privato, per l’assunzione, la promozione o il riconoscimento di determinati trattamenti o benefici a favore del personale all’esito di determinate procedure selettive, costituisce un’offerta contrattuale al pubblico (ovvero ad una determinata cerchia di destinatari potenzialmente interessati), caratterizzata dal fatto che l’individuazione del soggetto o dei soggetti, tra quelli che con l’iscrizione al concorso hanno manifestato la loro adesione e che devono ritenersi concretamente destinatari e beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della procedura concorsuale e secondo le regole per la medesima stabilite. Il datore di lavoro nell’espletamento del concorso è tenuto a comportarsi con correttezza e secondo buona fede, così come nell’adempimento di ogni obbligazione contrattuale (Cass. 19.4.06 n. 9049, ed altre conformi).

8.- Con la sua domanda il ricorrente intende contestare non l’inapplicazione delle norme contenute nel bando, quanto il contenuto materiale del bando stesso, di cui assume la carenza, addebitando alla commissione esaminatrice di aver supplito alle sue carenze con l’esercizio non corretto della sua attività discrezionale. Il ricorso per cassazione è, tuttavia, formulato in termini generici, in quanto non censura in modo adeguato la sentenza di merito nel punto in cui sostiene che R. in appello non aveva più contestato l’inidoneità della commissione e l’idoneità dei criteri di valutazione dei titoli adottati, dato che non è precisato quale fosse il contenuto dell’impugnazione principale proposta e non è precisato se il suo esame avrebbe imposto di considerare dati di fatto ed argomenti logici di carattere pregiudiziale rispetto all’impugnazione incidentale.

9.- In ogni caso, il giudice di merito ha compiuto una articolata motivazione di fatto, basata sulle risultanze istruttorie e congruamente motivata sul piano logico; le contestazioni mosse con il ricorso per cassazione solo formalmente deducono vizi della motivazione, in quanto gli argomenti adottati solo nominalmente sono diretti a contestare il concetto di correttezza e buona fede accolto dal giudice, mentre in realtà contestano il merito del giudizio cui questi è pervenuto.

10.- Il ricorso è, dunque, infondato e deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 30,00 (trenta/00) per esborsi ed in Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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