Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29625 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 16/11/2018, (ud. 06/06/2018, dep. 16/11/2018), n.29625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5494-2014 proposto da:

B.P., T.R., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO MACIOCI, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERNANDO BRACCO,

giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

V.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE FORNACI

38 presso lo studio dell’avvocato MARINELLA BLENGINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO ALBERICI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 944/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 09/10/201 r.g.n. 1426/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2018 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto;

udito l’Avvocato CLAUDIO MACIOCI;

udito l’Avvocato SARA CISTRIANI per delega Avvocato FABIO ALBERICI.

Fatto

FATTI di CAUSA

Con sentenza pubblicata il 15 ottobre 2012 il giudice del lavoro di Mondovì rigettava la domanda proposta da V.D. come da ricorso introduttivo depositato il 29 nov. 2011 nei confronti dei convenuti T.R. e B.P., volta all’ottenimento di differenze retributive maturate negli anni dal 2001 al 2006, per l’attività di lavoro subordinato prestata alle dipendenze della S.r.l. CAFFE’ STATUTO, posta in liquidazione il 7 agosto 2008 e cancellata dal registro delle imprese il successivo 20 dicembre, della quale i suddetti convenuti erano stati soci ed il T. anche liquidatore, ritenuto il difetto di legittimazione passiva di costoro, condannando quindi l’attore al pagamento delle spese di lite.

Avverso la succitata pronuncia, notificata il 2 novembre 2012, proponeva appello il V. come da ricorso depositato il 10 novembre 2012, cui resistevano gli appellati come da memoria depositata il 3 settembre 2013. L’interposto gravame veniva in parte accolto dalla Corte d’Appello di Torino, come da sentenza n. 944 in data 19 settembre – 9 ottobre 2013, mediante compensazione delle spese relative al primo grado del giudizio e conseguente condanna degli appellati alla restituzione della somma di Euro 10.707,44 oltre interessi, in favore dell’appellante; compensate altresì le spese di secondo grado.

Tale pronuncia è stata impugnata dal rag. T.R. e da B.P. mediante ricorso per cassazione in data 25 – 26 febbraio 2014, affidato a due motivi, limitatamente all’anzidetta compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio di merito. V.D. ha resistito al ricorso mediante tempestivo controricorso del tre – quattro aprile 2014.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso è stata lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 10, nn. 3 e 4, avuto riguardo alla statuizione con la quale veniva disposta l’integrale compensazione delle spese processuali del giudizio di primo grado.

Con il secondo motivo, inoltre, è stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, con riferimento alla dichiarata compensazione delle spese per il giudizio d’appello.

Per quanto qui ancora interessa va rilevato che con il 5^ motivo di appello il V. in via subordinata aveva impugnato la sentenza di primo grado relativamente al regolamento delle spese, attesa la peculiarità della situazione, di modo che le stesse avrebbero dovuto essere per intero compensate. In via ancora più gradata, con il 6^ motivo l’appellante aveva lamentato la quantificazione delle spese di lite liquidata dal tribunale.

La Corte d’Appello giudicava fondato il 50 motivo, ravvisando nel complesso della esaminata vicenda processuale, tenuto conto dell’attivazione tempestiva del lavoratore per far valere il proprio credito nei confronti della società in epoca anteriore alla sua messa in liquidazione, nonchè della qualità delle parti, valide ragioni per la compensazione integrale delle spese di primo grado. Di conseguenza, l’appellante aveva diritto alla ripetizione della somma di Euro 10.707,44 (con interessi di legge), versata a titolo di spese legali in favore degli attuali appellati in esecuzione della statuizione dell’impugnata sentenza, pagamento di cui lo stesso aveva fornito prova documentale, con ciò risultando assorbita ogni altra questione.

Pertanto, in considerazione della parziale reciproca soccombenza, tenuto altresì conto della complessità delle questioni trattate, la Corte distrettuale riteneva che si dovesse far luogo pure alla compensazione delle spese di secondo grado.

Tanto premesso, le anzidette doglianze vanno disattese in forza delle seguenti considerazioni. Ed invero, deve in primo luogo osservarsi che la causa di cui è processo risulta essere stata introdotta come da ricorso depositato il 29 novembre 2011. Opera, quindi, nella specie il testo dell’art. 92 c.p.c., comma 2. (Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti), così modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11. La Corte di merito sul punto ha ritenuto, quindi, con adeguato motivato apprezzamento delle risultanze processuali nel loro complesso, evidentemente così integrate le gravi ragioni tali da consigliare la integrale compensazione delle spese di primo grado, richiamando, tra l’altro, in motivazione anche le problematiche interpretative aventi ad oggetto gli effetti sostanziali e processuali conseguenti all’estinzione delle società di capitali o di personale cancellate dal registro delle imprese, che avevano a lungo impegnato la giurisprudenza di legittimità, ancora recentemente chiamata a pronunciarsi in materia, citando in proposito la valenza innovativa nelle modifiche apportate al testo dell’art. 2495 c.c. evidenziato dalle sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010, nonchè 6070 del 12/02 12/03/2013, pronunciate dalle Sezioni unite civili di questa Corte (secondo cui, tra l’altro, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci. i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore giudiziale o extragiudiziale -, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo). Di conseguenza, doveva comunque riconoscersi la legittimazione passiva dei due convenuti, in qualità di soci della estinta Caffè Statuto, in forza della successione sui generis nei termini sopra indicati, anche se poi in concreto non risultava esservi stato un riparto positivo tra i soci di somme residuate in base al bilancio finale di liquidazione, dal quale anzi era emersa una perdita di complessivi 47.514,00 Euro, nè peraltro essendo stato provato l’incasso da parte dei due soci di utili di gran lunga superiori a quelli indicati nel bilancio finale di liquidazione, segnatamente con riferimento ad una omessa rappresentazione dell’incasso di 320mi1a Euro derivato dalla cessione dell’esercizio. Pertanto, la domanda andava rigettata nei confronti dei convenuti, siccome infondata per come dedotta con il ricorso introduttivo del giudizio, ed inammissibile per irrituale novità della questione successivamente rappresentata in ordine ad una pretesa responsabilità colposa del liquidatore ex art. 2495 c.c., comma 2.

D’altro canto, va pure ricordato che in tema di spese processuali, il sindacato di questa Corte di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. Sez. 6 – 3, n. 24502 del 17/10/2017. Conforme Cass. 5 civ. n. 8421 del 31/03/2017 e n. 15317 del 2013).

Nè può trascurarsi in materia la portata della sentenza n. 77/7 marzo – 19 aprile 2018 (sebbene non strettamente attinente al testo dell’art. 92 c.p.c., comma 2 qui in discussione), con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 92, comma 2 codice di rito, come modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13 convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”:

“… La regolamentazione delle spese di lite è processualmente accessoria alla pronuncia del giudice che la definisce in quanto tale ed è anche funzionalmente servente rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.). Il “normale complemento” dell’accoglimento della domanda – ha affermato questa Corte (sentenza n. 303 del 1986) – è costituito proprio dalla liquidazione delle spese e delle competenze in favore della parte vittoriosa.

Ma non è una regola assoluta proprio in ragione del carattere accessorio della pronuncia sulle spese di lite, come emerge dalla giurisprudenza di questa Corte che ha esaminato un’ipotesi di contenzioso – il processo tributario prima della riforma del 1992 – in cui non era affatto prevista la regolamentazione delle spese di lite sì che la parte soccombente non ne sopportava l’onere e la parte vittoriosa non ne era ristorata. Ha infatti affermato questa Corte (sentenza n. 196 del 1982) che “l’istituto della condanna del soccombente nel pagamento delle spese ha bensì carattere generale, ma non è assoluto e inderogabile”: come è consentito al giudice di compensare tra le parti le spese di lite ricorrendo le condizioni di cui all’art. 92 c.p.c., comma 2 (disposizione attualmente censurata), così rientra nella discrezionalità del legislatore modulare l’applicazione della regola generale secondo cui alla soccombenza nella causa si accompagna la condanna al pagamento delle spese di lite. Analogamente, con riferimento al giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, questa Corte (ordinanza n. 117 del 1999) ha ribadito che “l’istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese di giudizio, pur avendo carattere generale, non ha portata assoluta ed inderogabile, potendosene profilare la derogabilità sia su iniziativa del giudice del singolo processo, quando ricorrano giusti motivi ex art. 92 c.p.c., comma 2, sia per previsione di legge – con riguardo al tipo di procedimento – in presenza di elementi che giustifichino la diversificazione dalla regola generale”. Parimenti è stata ritenuta non illegittima una regola di settore che, all’opposto, escludeva in ogni caso la compensazione delle spese di lite in ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento del danno esercitata nel processo penale dalla parte offesa costituitasi parte civile nel regime precedente la riforma del codice di procedura penale del 1987 (sentenza n. 222 del 1985).

Ampia quindi è la discrezionalità di cui gode il legislatore nel dettare norme processuali (ex plurimis, sentenze n. 270 del 2012, n. 446 del 2007 e n. 158 del 2003) e segnatamente nel regolamentare le spese di lite. Sicchè è ben possibile – ha affermato questa Corte (sentenza n. 157 del 2014) – “una deroga all’istituto della condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, in presenza di elementi che la giustifichino (sentenze n. 270 del 2012 e n. 196 del 1982), non essendo, quindi, indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese (sentenza n. 117 del 1999)”.

11.- Muovendo da questa affermata possibile derogabilità della regola che prescrive la condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, vanno ora esaminate le censure mosse alla disposizione indubbiata dai giudici rimettenti, che sono centrate proprio sulle possibili deroghe a tale regola. Le quali, da epoca risalente e per lungo tempo, sono state affidate ad una clausola generale che chiamava in gioco la discrezionalità del giudice al momento della decisione della causa….

12.- Intanto il legislatore era intervenuto ed aveva modificato, dopo quasi centocinquant’anni, la norma in questione confermando sì la clausola generale dei “giusti motivi”, quale presupposto della compensazione delle spese di lite, ma richiedendo che questi fossero “esplicitamente indicati nella motivazione” (L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1…

La prescrizione dell’espressa indicazione dei “giusti motivi” nella motivazione della decisione del giudice sulle spese di lite non apparve però ancora sufficiente a contrastare una tendenza, esistente nella prassi, al frequente ricorso da parte del giudice alla facoltà di compensare le spese di lite anche in caso di soccombenza totale. Il legislatore è quindi intervenuto una seconda volta proprio sulla clausola generale accentuandone, in chiave limitativa, il carattere derogatorio rispetto alla regola generale che vuole che alla soccombenza totale segua anche la condanna al pagamento delle spese di lite. La L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile), ha così riformulato l’art. 92, comma 2: “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.

13.- Al fondo di questo contesto riformatore è la consapevolezza, sempre più avvertita, che, a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera.

Da ciò l’adozione, in epoca recente, di istituti processuali diretti, in chiave preventiva, a favorire la composizione della lite in altro modo….

Per altro verso, quando non di meno la lite arriva all’esito finale della decisione giudiziaria, appare giustificato che l’alea del processo debba allora gravare sulla parte totalmente soccombente secondo una più stretta regola generale, limitando alla ricorrenza di “gravi e eccezionali ragioni” la facoltà per il giudice di compensare le spese di lite.

Questo raggiunto equilibrio è stato però alterato da un’ulteriore, più recente, modifica del censurato art. 92 c.p.c., comma 2.

14.- Da ultimo infatti, sull’abbrivio riformatore cominciato nel 2005, il legislatore, nel 2014, è andato ancora oltre ed ha ristretto ulteriormente il perimetro della deroga alla regola che vuole che le spese di lite gravino sulla parte totalmente soccombente: non più la clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni”, ma due ipotesi nominate (oltre quella della soccombenza reciproca che non è mai mutata), ossia l’assoluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.

Così ha disposto, da ultimo, il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater convertito, con modificazioni, nella L. n. 162 del 2014 (norma che, per espressa previsione dell’art. 13, comma 2 D.L. citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l’11 novembre 2014)….

15.- Però la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa.

La prevista ipotesi del mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente è connotata dal fatto che, in sostanza, risulta modificato, in corso di causa, il quadro di riferimento della controversia. Questa evenienza sopravvenuta – che concerne prevalentemente la giurisprudenza di legittimità, ma che, in mancanza, può anche riguardare la giurisprudenza di merito – non è di certo nella disponibilità delle parti, le quali si trovano a doversi confrontare con un nuovo principio di diritto, sì che, nei casi di non prevedibile overruling, l’affidamento di chi abbia regolato la propria condotta processuale tenendo conto dell’orientamento poi disatteso e superato, è nondimeno tutelato a determinate condizioni, precisate in una nota pronuncia delle sezioni unite civili della Corte di cassazione (sentenza 11 luglio 2011, n. 15144).

Il fondamento sotteso a siffatta ipotesi – che, ove anche non prevista espressamente, avrebbe potuto ricavarsi per sussunzione dalla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” – sta appunto nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti. Ma tale ratio può rinvenirsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti: tra le più evidenti, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens…o altre analoghe sopravvenienze. Le quali tutte, ove concernenti una “questione dirimente” al fine della decisione della controversia, sono connotate da pari “gravità” ed “eccezionalità”, ma non sono iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate: necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia.

Ciò può predicarsi anche per l’altra ipotesi prevista dalla disposizione censurata – l’assoluta novità della questione – che è riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza. In simmetria è possibile ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a “gravi ed eccezionali ragioni”.

Del resto, la stessa ipotesi della soccombenza reciproca, che, concorrendo con quelle espressamente nominate dalla disposizione censurata, parimenti facoltizza il giudice della controversia a compensare le spese di lite, rappresenta un criterio nient’affatto rigido, ma implica una qualche discrezionalità del giudice che è chiamato ad apprezzare la misura in cui ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente, tanto più che la giurisprudenza di legittimità si va orientando nel ritenere integrata l’ipotesi di soccombenza reciproca anche in caso di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta (Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 22 febbraio 2016, n. 3438).

Si ha quindi che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3 Cost., comma 1) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111 Cost., comma 1) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost., comma 1) perchè la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.

16.- Per la riconduzione a legittimità della disposizione censurata può anche considerarsi che più recentemente lo stesso legislatore, in linea di continuità con l’azione riformatrice degli ultimi anni, è ritornato alla tecnica normativa della clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni”. Infatti, dopo l’introduzione della disposizione attualmente censurata, il legislatore ha novellato alcune norme del processo tributario…. Ciò orienta la pronuncia di illegittimità costituzionale che si va a rendere nel senso che parimenti le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi – l'”assoluta novità della questione trattata” ed il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” – hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale.

Va quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

L’obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell’art. 111 Cost., comma 6, che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….”.

Dunque, il giudice delle leggi, con riferimento al complessivo Ordinamento giuridico vigente, ha rilevato il carattere non assoluto e non inderogabile, nè tanto meno automatico del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da ritenersi temperato però a norma della possibile motivata compensazione ex art. 92 c.p.c., comma 2, secondo la versione apportata dal legislatore del 2009. Successivamente, le Sezioni unite civili di questa Corte, in relazione a tale modifica della norma, con sentenza n. 2572/12 in data 13/12/2011 – 22/02/2012, con riferimento al motivo ricorso formulato per “violazione o falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360, nn. 4 e 5) – errata compensazione delle spese di causa (art. 92 c.p.c.)” hanno osservato, in particolare, come la disposizione citata, nella parte in cui fa riferimento alla concorrenza di “gravi ed eccezionali ragioni” (così come nella versione precedente faceva riferimento alla concorrenza di “giusti motivi”), si ponga quale norma “elastica”, configurabile quando una disposizione di limitato contenuto (ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali) delinea un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa. Nella individuazione delle gravi ed eccezionali ragioni, la cui concorrenza autorizza all’esercizio del potere discrezionale di compensare le spese, il giudice di merito è dunque chiamato ad integrare il contenuto della norma: tale attività di precisazione e integrazione è censurabile in sede di legittimità al pari di ogni giudizio fondato su norme giuridiche, atteso che, nell’esprimere il giudizio di valore necessario ad integrare il parametro generale contenuto nella norma elastica, il giudice compie un’attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma, dando concretezza a quella parte mobile della stessa che il legislatore ha voluto tale per adeguarla ad un determinato contesto storico-sociale ovvero a determinate situazioni non esattamente ed efficacemente specificabili a priori. I citati motivi di compensazione suddetti, in quanto tutti idonei a far emergere apprezzabili ragioni, ancorchè successivamente ritenute infondate, per agire o resistere in giudizio, sono in realtà, pure se fondati su dati oggettivi, intesi a valorizzare al fine della compensazione delle spese un atteggiamento soggettivo del soccombente che ha agito o resistito in giudizio, ed in tal senso esprimono un valore che è stato espressamente ritenuto meritevole di considerazione dallo stesso legislatore ai fini dell’incidenza sulle spese, come chiaramente ricavabile, sia pure a contrario, dalla disciplina in tema di responsabilità aggravata di chi agisce o resiste con dolo o colpa grave (intesi dalla giurisprudenza anche come consapevolezza del proprio torto ovvero consapevolezza dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione). La novità delle questioni è dunque ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese se ed in quanto sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e pertanto deve essere valutata con riferimento al momento in cui è stata introdotta la lite ovvero è stata posta in essere l’attività che ha dato origine alle spese di cui si discute, essendo però evidente che le questioni la cui novità occorre valutare non possono essere che quelle sulle quali si è determinata la soccombenza, ossia le questioni decise.

Orbene, nel caso di specie qui in esame i motivi di ricorso sono stati formulati con espresso riferimento ai soli vizi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 anche se poi nella relativa illustrazione si assume pure lo svolgimento di un’argomentazione del tutto criptica, che non consente il controllo sulla motivazione e sulla congruità delle ragioni poste a sostegno della decisione. A tale ultimo riguardo, però occorre aver riguardo alle modifiche dell’art. 360, n. 5 codice di rito, apportate successivamente dal legislatore 2012, in part. D.l. 22 giugno 2012, n. 83, ex art. 54, comma 1, lett. b), conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, norma che per espressa previsione dell’art. 54, comma 3 D.L. cit. si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, avvenuta il 12 agosto 2012, di conseguenza nella specie ratione temporis applicabile riguardo all’impugnata pronuncia d’appello, risalente al settembre – ottobre dell’anno 2013; norma quindi inesistente all’epoca della succitata pronuncia delle Sezioni Unite di febbraio 2012, avente ad oggetto la novella del 2009. Dunque, tralasciando anche la questione circa la possibile abrogazione dell’art. 92, comma 2, con riferimento alla prescritta esplicita motivazione (peraltro scomparso nel testo modificato con la riforma del 2014, per cui l’anzidetta prescrizione potrebbe risultare rilevante soltanto sul piano disciplinare), per effetto di incompatibilità (art. 15 disp. gen.) con quanto previsto in generale dal suddetto D.L. n. 83 del 2012, relativamente a quello che veniva comunemente indicato come vizio di motivazione riguardo all’art. 360, n. 5 medesimo codice di rito, sta di fatto che la motivazione in quanto tale può essere rilevante soltanto ove inferiore al c.d. minimo costituzionale, ciò che è da escludersi nel caso di specie, dovendosi in proposito aver riguardo a tutte le complessive ragioni indicate dalla impugnata sentenza n. 944/2013. Evidentemente, infatti, allorchè la Corte di merito ha ritenuto di compensare le spese di primo grado, considerata la vicenda processuale non suo complesso, non ha tenuto conto soltanto della opinata tempestiva attivazione del lavoratore per far valere il proprio credito.

Come è ormai noto, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. sez. un. civ. nn. 8053 e 8054 del 07/04/2014. In senso analogo v. anche Cass. 6 civ. – 3 n. 21257 08/10/2014, id. n. 23828 del 20/11/2015, 3 civ. n. 23940 del 12/10/2017 secondo cui il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia. V. pure Cass. 3 civ. n. 11892 del 10/06/2016, secondo cui anche il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio – nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo – unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante. Cfr. altresì Cass. sez. un. civ. n. 22232 del 03/11/2016: la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture).

Pertanto, ancorchè in modo alquanto sintetico, ma comunque in conformità alla concisa esposizione richiesta dall’art. 132 c.p.c., n. 4 (come novellato dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 17), laddove si è fatto cenno alla complessiva vicenda processuale si è inteso alludere pure, tra l’altro, alla correzione/integrazione della sentenza impugnata, che aveva ritenuto il difetto di legittimazione passiva dei convenuti per rigettare la domanda a causa della opinata impossibilità di considerare i soci di una società a responsabilità limitata, cancellata dal registro delle imprese con conseguente sua estinzione, successori della stessa, diversamente però da quanto in seguito sul punto chiarito dalla succitata pronuncia delle S.U. n. 6070 del 12 marzo 2013, donde il riconoscimento della legittimazione passiva dei convenuti, attuali ricorrenti.

Dunque, sono da escludersi i vizi denunciati: quello di error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4, perchè non risulta violato quanto a motivazione il c.d. minimo costituzionale (peraltro senza univoca eccezione in termini di nullità); quello di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, perchè l’apprezzamento di merito svolto nel caso specifico, così come sopra delineato, non può dirsi in contrasto insanabile ovvero incompatibile con la norma elastica di cui al cit. art. 92, comma 2 in base a quanto ai succitati principi in proposito affermati dalle Sezioni unite del 2012 e anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77/2018 (cfr. anche Cass. Sez. 6 – 3, ordinanza n. 11815 del 15/05/2018, secondo cui, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo risultante dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11, la compensazione delle spese di lite può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, soltanto per “gravi ed eccezionali ragioni”, tra le quali, trattandosi di nozione necessariamente elastica, può ricondursi la novità della questione giuridica decisa e la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in base alla quale era stato emesso il provvedimento impugnato, non potendo in tal caso imputarsi alla controparte di resistere invocando una norma vigente o di non farsi carico di una sua possibile incostituzionalità. In senso conforme id. n. 5267 del 16/03/2016).

Analogamente, di conseguenza, va anche disatteso il secondo motivo di ricorso circa la pur lamentata compensazione delle spese di secondo grado, laddove la stessa Corte costituzionale, come si è visto, nella motivazione della sentenza n. 77, ha dato atto del diritto vivente circa la piena legittimità della compensazione in caso di soccombenza reciproca, con conseguente facoltà per il giudice della controversia, la quale implica una certa discrezionalità dell’organo giudicante, chiamato ad apprezzare la misura in cui ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente, in proposito richiamando il più recente orientamento giurisprudenziale, nel senso di ritenere integrata l’ipotesi della reciproca soccombenza anche in caso di accoglimento parziale domanda proposta (giusta la ricordata pronuncia di Cass. 3 civ. Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 22/02/2016, così massimata sul punto: “La regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell’unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92 c.p.c., comma 2); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorchè quest’ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento”).

D’altro canto, la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 2 civ. n. 30592 del 20/12/2017), è nel senso che la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (v. conforme id. n. 2149 del 31/01/2014, nonchè Cass. n. 289 del 1966. Cfr. altresì Cass. 2 civ. n. 11042 del 15/07/2003, secondo cui, tra l’altro, la situazione di reciproca soccombenza va, inoltre, intesa in senso ampio ed in essa deve essere ricompresa anche la soccombenza concernente le statuizioni che, benchè non incidano sulla parte dispositiva, decidono questioni sollevate nel processo e dibattute tra le parti, potenzialmente idonee ad orientare la decisione in senso sfavorevole alla parte che ha visto accolte le proprie tesi, anche se la decisione sia stata poi fondata su altre considerazioni.

Cass. 1 civ. n. 10113 del 24/04/2018: la nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell’accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo.

Cfr. ancora Cass. 1 civ. n. 19613 del 04/08/2017, secondo cui il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato -e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito- sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia la loro quantificazione, senza eccedere i limiti – ove previsti – fissati dalle tabelle vigenti).

Una volta, dunque, nella specie parzialmente riformata la gravata sentenza, ancorchè limitatamente al regolamento delle spese di primo grado, mediante l’anzidetto corretto accoglimento in parte dell’appello sul punto, del tutto legittimamente per le spese concernenti quest’ultimo la Corte di merito ha ritenuto la reciproca soccombenza.

Del resto, parte ricorrente con il secondo motivo si è doluta, in particolare, della compensazione delle spese di secondo grado, contestando la ravvisata reciproca soccombenza, avuto riguardo all’esito complessivo della lite, invece reputato favorevole per le proprie sorti. Al riguardo va, tuttavia, osservato che detta questione andava al più propriamente sollevata in relazione al riformato regolamento delle spese di primo grado, per il quale la Corte di merito ha finito per confermare, sebbene con motivazione parzialmente diversa, il rigetto della domanda, però con la compensazione di quelle spese, ma in proposito, come si è visto, non già sotto il profilo della reciproca soccombenza.

Per contro, limitatamente alle sorti del giudizio di secondo grado, atteso l’accoglimento del gravame, ancorchè per quanto di ragione, non può oggettivamente escludersi nella specie una reciproca soccombenza, essendo stata l’impugnazione in parte qua giudicata fondata. Di conseguenza, può risultare discutibile se ed in quali limiti fosse ravvisabile, in concreto ed in punto di fatto, una reciproca soccombenza parziale, relativamente all’appello, ma quindi in termini strettamente quantitativi, ciò che tuttavia non è ammissibile in questa sede di legittimità, alla luce della succitata giurisprudenza.

Pertanto, il ricorso deve essere respinto, con conseguente condanna della parte rimasta qui soccombente al rimborso delle relative spese, sussistendo altresì i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

la Corte RIGETTA il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore del controricorrente, in Euro =2500,00= (duemilacinquecento/00) per compensi ed in =200,00= Euro per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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