Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29624 del 29/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 25/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29624
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in Roma,
PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’Avvocato FUSI MASSIMO, giusta mandato a margine del ricorso per
regolamento di competenza;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25br presso lo studio
dell’Avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresentata e difende, giusta
procura a margine della memoria per regolamento di competenza;
– resistente –
avverso l’ordinanza n.r. 428/10 del TRIBUNALE di PISA, depositata il
08/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/11/2011 dal Presidente relatore Dott. BRUNO BATTIMIELLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. MARIO FRESA.
Fatto
IN FATTO E DIRITTO
A seguito di conciliazione sindacale, attuativa dell’accordo sindacale 13 gennaio 2006 tra Poste Italiane s.p.a. e i sindacati dei lavoratori, D.S. venne inserita in una graduatoria dalla quale Poste avrebbe attinto per le future assunzioni. Tra le sedi regionali pubblicate essa prescelse la struttura COO-Toscana di (OMISSIS), ma Poste rifiutò la stipula perchè risultava un carico pendente.
La D. convenne quindi in giudizio Poste Italiane chiedendo al Giudice del lavoro del Tribunale di Pisa l’accertamento dell’obbligo di Poste di assumerla (a tempo indeterminato).
Costituitasi la società, il Giudice adito, con ordinanza resa all’udienza dell’8 giugno 2010 ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore di quella del Tribunale di Roma, comune sede della società.
Avverso questa decisione D.S. ha proposto istanza di regolamento di competenza.
Poste ha depositato memoria.
Il P.M. ha concluso per il rigetto del ricorso.
D.S. ha depositato memoria.
Il Giudice del Tribunale di Pisa ha osservato che “la ricorrente ha adito questo Tribunale in applicazione analogica dell’art. 413 c.p.c., secondo l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità invocata nel ricorso.”.
Ha proseguito rilevando che “si tratta di una giurisprudenza di legittimità che però si attaglia a fattispecie strutturalmente diverse, di obbligo a contrarre scaturente dalla legge …”. Ha aggiunto che la ricorrente non aveva indicato chiaramente il criterio di collegamento, sicchè era da applicare il criterio della sede della società in Roma.
Il ricorso è manifestamente fondato.
Il criterio di collegamento, del quale la ricorrente ha inteso avvalersi, è chiaramente individuato nella struttura COO-Toscana di (OMISSIS), costituente dipendenza di Poste Italiane ai sensi dell’art. 413 c.p.c., comma 2, dove la D. pretende di essere assunta.
Cass., sez. un., n. 11043/2001, ha stabilito, ai fini della competenza territoriale, un’equiparazione tra rapporto di lavoro già costituito e rapporto di lavoro da costituire, quale che sia la fonte, legale o contrattuale dell’obbligo ad assumere. Si legge infatti in motivazione “che sono devolute alla competenza del giudice del lavoro anche le cause nelle quali si fanno valere diritti all’assunzione nel posto di lavoro o altri diritti nascenti dalla mancata assunzione in violazione di obblighi contrattuali o di legge”.
In accoglimento del ricorso, va quindi dichiarata la competenza del Tribunale del Lavoro di Pisa. L’onere delle spese grava su Poste Italiane, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Pisa. Condanna la società al pagamento delle spese, in Euro 20,00 per esborsi e in Euro 1000,00 per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 25 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011