Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29624 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 16/11/2018, (ud. 06/06/2018, dep. 16/11/2018), n.29624

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5285-2014 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA

1178, presso lo studio dell’avvocato NELIDE CACI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE DANILE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A.;

– intimata –

Nonchè da:

INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A GRAMSCI 20, presso

lo studio dell’avvocato GUIDO CONTI, che la rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2259/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 05/11/2013 r.g.n. 2448/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2018 dal Consigliere Dott. LAURA CURCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso principale assorbito l’incidentale.

udito l’Avvocato GUIDO CONTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n.2259/2013 la corte d’appello di Palermo ha riformato la sentenza del tribunale di Agrigento che aveva accolto la domanda di M.G., dipendente di Intesa San Paolo spa in qualità di quadro direttivo di primo livello, accertando il suo diritto di essere inquadrato nel 3^ livello categoria quadri direttivi, con condanna della banca al pagamento delle differenze retributive. Il primo giudice aveva ritenuto che il diritto alla promozione derivasse dallo svolgimento, dal 13.3.2000 sino all’11.2.2001, di mansioni di vice direttore della filiale di (OMISSIS), ritenuta agenzia di quarta categoria con undici addetti, in quanto comprendente altre due agenzie prive di autonomia contabile, site nei paesi di (OMISSIS).

La corte palermitana ha ritenuto invece che non fosse stata raggiunta la prova sufficiente del requisito dimensionale utile per il rivendicato inquadramento, in quanto dall’istruttoria testimoniale era emerso univocamente che le agenzie di (OMISSIS) difettavano soltanto di autonomia contabile, intesa come attività di contabilizzazione dei costi e dei ricavi dell’agenzia ai fini della redazione del bilancio e che solo per tale aspetto esse facevano capo alla sede di (OMISSIS), diretta da M., senza che ciò influisse sulla loro capacità di offrire alla clientela tutti i prodotti e i servizi della banca, compresi i fidi, per i quali i direttori avevano poteri di proposta illimitata.

La corte distrettuale ha invece escluso la rilevanza di altra testimonianza, perchè non precisa sulla qualificazione delle due sedi di (OMISSIS) come “settori” di quella di (OMISSIS) e sui poteri di gestione del direttore di sede nei confronti dei responsabili delle altre due agenzie.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione M. affidato a due articolati motivi, a cui ha resistito Intesa San Paolo con controricorso, svolgendo ricorso incidentale subordinato e poi depositando memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il M. deduce un omesso esame decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere la corte di merito considerato che le due agenzie di (OMISSIS) e di (OMISSIS) erano due agenzie di 4^ categoria senza autonomia contabile, con difetto di autonomia anche con riguardo alla concessione di fidi e di garanzie, ciò ricavandosi da, quanto contenuto nel documento 9, prodotto in primo grado, – Note operative – procedura fidi e garanzie – ove si precisa che le agenzie di 4 categoria non hanno autonomia contabile e che costituiscono quindi un settore/segmento della filiale nell’ambito da cui dipendono. La corte territoriale non aveva neanche preso in considerazione il fatto che da due testimonianze di dipendenti, raccolte in primo grado, era emerso che tali uffici erano privi di autonomia con riguardo alle attività Fidi e Garanzie, che i responsabili di tali settori di (OMISSIS) e (OMISSIS) non potevano concedere fidi di particolare importo, dovendo pur sempre far riferimento al direttore di (OMISSIS).

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza in relazione all’art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4 per inadeguata motivazione e per non aver valutato il doc. 10 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente, relativo ad una certificazione riguardante il funzionario S., poi sostituito da M., in cui il primo era indicato quale responsabile della la filiale di (OMISSIS) dal 1.6.1998 al 20.8.2000, descritta come sede con organico di 13 unità, comprensiva anche del personale distaccato nelle filiali di (OMISSIS) e (OMISSIS). I motivi, che possono esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, non meritano accoglimento, perchè in parte inammissibili e comunque infondati.

Va infatti rilevato che il ricorrente formula nel primo motivo un vizio di omesso esame di un fatto, individuato nel doc. n. 9 prodotto, che costituisce tuttavia una mera descrizione dell’assetto organizzativo delle agenzie della Banca; nel secondo motivo si denuncia un vizio di nullità della sentenza, consistente in realtà in una censura di mancanza di motivazione e di errata e mancata valutazione delle prove.

Già una tale impostazione delle censure si profila inammissibile perchè, quanto al primo motivo, l’omesso esame di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, fa riferimento ad un fatto storico “il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”(così Cass. 9866/2017, che richiama le SU n. n. 8053 e n. 8054 del 2014).

Nel caso in esame il ricorrente in realtà individua il fatto storico nell’ errata qualificazione data dalla corte di merito alle filiali di (OMISSIS) e (OMISSIS), ritenute agenzie di 4^ categoria con autonomia contabile, mentre tali non sarebbero state, in base alle definizioni contenute nelle “note operative – procedura e fidi e garanzia” di cui al documento 9 richiamato -che peraltro si trascrive nella parte descrittiva generale e dunque priva di decisività, perchè nessun collegamento ha con la situazione concreta degli uffici di (OMISSIS) e (OMISSIS).

Il secondo motivo lamenta un error in procedendo in termini di nullità della sentenza, per poi concretarsi in una censura al contesto motivazionale della sentenza impugnata che, secondo il ricorrente, avrebbe mal valutato il contenuto del documento n. 10 – inerente ad una certificazione di servizio relativa alla posizione del collega direttore della filiale di (OMISSIS) – a cui il M. era subentrato – indicata come sede composta da tredici addetti (e non solo da sei).

Ma comunque le doglianze non meritano accoglimento perchè tendenti sostanzialmente ad ottenere una nuova valutazione di merito, con riesame delle risultanze istruttorie, sia testimoniali che documentali, del tutto preclusa in sede di legittimità.

Il ricorso principale deve pertanto essere respinto, con assorbimento dell’incidentale condizionato, con condanna del ricorrente soccombente alla rifusione delle spese del grado, liquidate come da dispositivo a cui va aggiunto il pagamento anche del contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

la corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA