Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29624 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29624 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29576/2016 R.G. proposto da
DEDUSHI CLIRIM, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
IPPOLITO NIEVO 61 SCALA D, presso lo studio dell’avvocato
MARCO CATANI, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI
SANTIONI, STEFANO SBORZACCHI;
– ricorrente contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, DEDUSHI ARTAN;
– intimati –

avverso la sentenza n. 539/2015 della CORTE D’APPELLO di
PERUGIA, depositata il 13/11/2015;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata
del dì 08/11/2017 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO;
rilevato che:

Data pubblicazione: 11/12/2017

Clirim Dedushi ricorre, affidandosi a tre motivi, per la
cassazione della sentenza n. 539 del 13/11/2015 della corte di
appello di Perugia, con cui è stato respinto il suo appello avverso la
reiezione della sua domanda di risarcimento dei danni patiti quale
trasportato sulla vettura di sua proprietà, proposta nei confronti del
conducente Artan Dedushi e dell’assicuratrice r.c.a. Milano ass.ni
(cui sarebbe subentrata in corso di causa la UnipolSai);

è formulata proposta di definizione – di manifesta infondatezza
– in camera di consiglio ai sensi del primo comma dell’art. 380-bis
cod. proc. civ., come modificato dal comma 1, lett. e), dell’art. 1bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre
2016, n. 197;
il ricorrente deposita memoria, invocando rifissarsi l’adunanza
nel rispetto del termine che individua in quaranta giorni. prima;
considerato che:

il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in
forma semplificata;
va respinta la richiesta del ricorrente formulata nella memoria,
visto che la norma applicabile alla fattispecie è l’art. 380-bis e non
l’art. 380.bis.1 cod. proc. civ., solo la seconda delle quali – dettata
essendo tale seconda per la procedura camerale in sezione
ordinaria e non dinanzi alla sezione per le pronunzie ex , art. 375
cod. proc. civ. e cioè alla sesta, come nella specie si evinceva dalla
stessa intestazione della proposta comunicata alla parte prevedendo il termine di quaranta, anziché di venti, giorni invocato
dal ricorrente: mentre la notifica a mezzo p.e.c. dell’avviso, avutasi
il 09/10/2017, è del tutto rispettosa del termine applicabile alla
specie, correttamente sussunta nella citata norma processuale;
il ricorrente si duole: col primo motivo, di «violazione e falsa
applicazione dell’art. 141 del D.Igs. 209/2005 e dell’art. 24, comma
1 Cost. ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.»; col secondo
motivo, di «violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e art.
Ric. 2016 n. 29576 sez. M3 – ud. 08-11-2017
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non espletano attività difensiva gli intimati;

132 n° 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1° n° 3 cpc»; col
terzo motivo, di «vizio di omessa motivazione ed omesso esame di
documenti in relazione all’art. 116 c.p.c. e art. 2699 c.c. ai sensi
dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.»;
il primo motivo è inammissibile, perché l’affermazione in diritto
censurata si rivela poi del tutto irrilevante ai fini della decisione,
con ogni evidenza fondata sull’esclusione della prova che l’attore

luogo dedotte, su cui la stessa gravata sentenza si’sofferma subito
dopo;
il secondo motivo è manifestamente infondato, perché la
motivazione pienamente sussiste in ordine all’inidoneità del
contenuto del rapporto dei CC a fondare un valido riscontro alle
unilaterali dichiarazioni dei soggetti direttamente interessati, in
base alla decisiva circostanza, evidenziata nella gravata sentenza,
della descrizione di quelli come conducente e trasportato solo de
relato, con esclusione quindi della pubblica fede normalmente
attribuita soltanto a ciò che è personalmente constatato dal
verbalizzante come avvenuto in sua diretta presenza;
il terzo motivo è del pari infondato, a vobv superare i dubbi di
ammissibilità indotti dalla mancata indicazione in ricorso dei
passaggi degli atti processuali in cui la tesi è stata sottoposta al
giudice del merito: infatti, la descrizione delle condizioni di un
infortunato al momento del suo ricovero, quand’anche congruente
con la causa da lui indicata, non fornisce già in astratto alcuna
prova della verità delle medesime quanto alle circostanze in cui
quelle si sono prodotte, sicché il punto o il documento di cui si
lamenta la pretermissione non è neppure decisivo;
e tutto questo a prescindere dal fatto che, nel loro complesso,
le censure tendono in modo non ammissibile a revocare in dubbio
le conclusioni della corte territoriale sulla carenza di prova
affidabile sulla presenza dell’attore a bordo del veicolo, le quali
costituiscono l’esito di apprezzamenti in punto di mero fatto, che
Rtc. 2016 n. 29576 sez. M3 – ud. 08-11-2017
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fosse trasportato sul suo veicolo nelle circostanze di tempo e di

sono scevri da quei soli gravissimi vizi ormai rilevabili in questa
sede di legittimità dopo la novella del n. 5 dell’art. 360 cod. proc.
civ., che ha ridotto al minimo costituzionale il controllo in sede di
legittimità sulla motivazione (Cass. Sez. Un. nn. 8053, 8054 e
19881 del 2014): rimanendo tali apprezzamenti, relativi alla
ricostruzione del fatto e di ogni aspetto ad esso relativo
istituzionalmente riservati al giudice del merito (per consolidato

20412, ove ulteriori riferimenti);
il ricorso, per l’inammissibilità del primo motivo e la manifesta
infondatezza del secondo e del terzo, va pertanto rigettato, ma non
vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità per
non avervi svolto attività difensiva gli intimati;
deve infine darsi atto – mancando la possibilità di valutazioni
discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte
altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei
presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17,
della I. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato
per i gradi o i giudizi di impugnazionei

p. q. m.
rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti •per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso da lui proposto, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma addì 08/11/2017.

insegnamento, su cui, per tutte, v. Cass. Sez. U. 12/10/2015, n.

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