Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29623 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 25/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

I.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato TORRISI

MASSIMILIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato LA DELFA CONCETTA,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SODEXO ITALIA SPA (OMISSIS) in persona del Procuratore Generale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio

degli avvocati GIAMMARIA FRANCESCO e ANDREA MORDA’, che la

rappresentano e difendono, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

WYETH LEDERLE SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20,

presso lo studio dell’avv. MARIO ANTONINI, rappresentata e difesa

dall’avv. ANDRONICO FRANCESCO, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 756/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

22.10.09, depositata il 16/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BATTIMIELLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Concetta La Delfa che si riporta

agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRESA

che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

I.F., dipendente della Wyeth Lederle S.p.a., in data 1 agosto 1998 venne assunto dalla Sodexo Italia S.p.a. cui era stato dato in appalto il servizio mensa al quale egli era addetto. Chiese al G.L. del Tribunale di Catania la condanna in solido delle due società al pagamento del premio di produzione per l’anno 1999 previsto dal verbale di accordo del 2.12.1998 tra la Wyeth e la R.S.U. avente riferimento all’art. 16 del CCNL Chimici (Wyeth) rinnovato nel giugno 1998.

La domanda venne rigettata con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Catania.

La Corte, affermato che l’appellante I. non aveva impugnato nei confronti della Wyeth, ha tuttavia osservato nel merito che la pretesa al premio non poteva fondarsi sull’art. 16 perchè questo aveva natura meramente programmatica, essendo demandata alla contrattazione in sede locale la determinazione delle modalità e delle condizioni per la sua erogazione. L’accordo aziendale avente tale oggetto era stato stipulato tra la Wyeth – la quale con l’accordo 4.6.1998 si era impegnata a garantire il trattamento retributivo in atto – e la RSU in data 2.12.1998, successivamente all’assunzione del lavoratore da parte della Sodexo (contratto Turismo-Pubblici Esercizi). Neppure questa era tenuta al pagamento del premio perchè con l’accordo in data 28.7.1998 essa si era obbligata a corrispondere specifici emolumenti, tra i quali non era menzionato il premio in questione.

Ricorre I.F.. Resistono con controricorso Wyeth Lederle spa e Sodexo Italia spa.

A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione del ricorso in camera di consiglio.

Il ricorrente e la Sodexo hanno depositato memoria.

Il primo motivo, con il quale Lo I. lamenta la errata interpretazione del suo appello, è fondato. La Corte d’appello ha osservato che nessuna censura era stata mossa al “capo di sentenza con cui il Tribunale – muovendo dalla considerazione che il ricorrente non era più dipendente della Wyeth Lederle dall’1.8.1998 – ha escluso la fondatezza di qualsivoglia domanda nei confronti dell’ex datrice di lavoro, trattandosi di questione concernente il pagamento del premio di partecipazione per l’anno 1999, disciplinato dall’accordo aziendale Wyeth Lederle del 2.12.1998, successivo all’assunzione dell’appellante da parte della Sodexo Italia s.p.a.

Del resto l’appellante ha omesso di illustrare le ragioni giuridiche in forza delle quali la detta società dovrebbe, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, essere ritenuta obbligata in via solidale con la Sodexo Italia S.p.a., unico soggetto con cui intercorre il rapporto di lavoro dedotto.”.

Premesso che tutti i documenti sui quali il ricorso si fonda sono rinvenibili nei fascicoli delle fasi di merito, ritualmente depositati dal ricorrente, grazie all’indice degli atti ivi esistente, si osserva che il primo motivo dell’atto di appello dello I. (poichè tale atto deve trovarsi nel fascicolo di ufficio non vi è un onere di deposito ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4) si divide un due parti, la prima delle quali è dedicata all’accordo aziendale 4.6.1998 stipulato tra la Wyeth e la RSU. In base ad esso, nonchè all’art. 16 CCNL Chimici del 1.6.1998, il lavoratore afferma il diritto al premio. Nelle argomentazioni intorno all’accordo aziendale e alla norma collettiva nazionale ora menzionati si rinvengono le ragioni giuridiche di una rivendicazione portata anche nei confronti dell’ex datore di lavoro. E’ evidente che il soggetto obbligato altri non poteva essere che la controparte dell’accordo, e cioè la Wyeth. Onde, la manifesta illogicità del giudizio di acquiescenza al rigetto della domanda nei confronti di questa. Si aggiunga che nelle conclusioni dell’atto di appello viene chiesta la condanna in solido di entrambe le società, e quindi anche della Wyeth.

Il secondo motivo, con il quale si sostiene che il diritto al premio era acquisito ancor prima del passaggio da Wyeth a Sodexo, è infondato. La sentenza impugnata riferisce che l’art. 16 CCNL Chimici stabiliva che il premio dovesse essere contrattato con la RSU previa determinazione degli obiettivi e programmi concordati di produttività e di andamento economico. Alla contrattazione in sede locale era anche demandata l’individuazione dei parametri di erogazione, degli obiettivi concordati, dei criteri di valutazione e verifica dei risultati conseguiti, in relazione alle condizioni dell’impresa e del lavoro nonchè delle caratteristiche specifiche delle unità produttive. L’accordo aziendale costituiva quindi un momento essenziale del complesso iter contrattuale, senza del quale il lavoratore nulla avrebbe potuto pretendere. La complessa fattispecie contrattuale si è perfezionata solo con l’accordo del 2.12.1998, successivo al passaggio, onde esattamente la Corte di merito ha affermato che il diritto al premio non poteva fondarsi sul solo art. 16 CCNL chimici del 1.6.1998.

Con il terzo e quarto motivo il ricorrente critica l’impugnata sentenza per non avere considerato che dal complesso degli accordi si evinceva il diritto dei dipendenti passati alla Sodexo di fruire, anche in seguito, del trattamento retributivo dei chimici, come se gli stessi si trovassero ancora alle dipendenze della Wyeth. Inoltre, la Corte d’appello aveva ignorato che detta pretesa nei confronti della Wyeth derivava anche dalla sentenza, intervenuta nelle more del giudizio di appello, con la quale questa società era stata condannata a riassumerlo.

I suddetti motivi sono fondati in parte. Va evidenziato che la Corte d’appello, sia con riguardo all’accordo 4.6.1998 che vincolava la Wyeth, che in merito all’accordo 28.7.1998 che stabiliva gli obblighi della Sodexo, ha affermato che le due società si erano obbligate a garantire “il mantenimento dei livelli retributivi acquisiti alle dipendenze della Wyeth Lederle S.p.a. al momento del passaggio alle dipendenze della società appaltatrice e l’erogazione, a titolo di superminimo individuale assorbibile da futuri aumenti individuali o collettivi previsti da contratti nazionali del settore turismo, di tutte le differenze, esistenti e future, tra il trattamento economico previsto dal CCNL chimici e quello del CCNL turismo.”.

E’ con la previsione che anche i miglioramenti retributivi futuri dei chimici andassero a beneficio dei dipendenti transitati alla Sodexo che il ricorrente ritiene di poter superare l’obiezione che si fonda sulla posteriorità dell’accordo 2.12.1998 sul premio, rispetto all’assunzione presso l’appaltatore (1.8.1998). Ora, si deve riconoscere che al riguardo la Corte d’appello non fornisce alcuna motivazione.

Quanto alla sentenza sopravvenuta, lo stesso ricorrente ammette di averne fatta menzione solo nella memoria conclusiva. Se così è, la Corte d’appello non poteva tenerne conto senza violare la regola del contraddittorio.

In conclusione, il ricorso va accolto nei sensi innanzi specificati.

La sentenza impugnata va corrispondentemente cassata, con rinvio della causa, per nuovo esame, alla stessa Corte d’appello di Catania, in diversa composizione. Al Giudice di rinvio si rimette anche il regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA