Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29623 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 16/11/2018, (ud. 29/05/2018, dep. 16/11/2018), n.29623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28204-2016 proposto da:

G.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato AMERIGA MARIA PETRUCCI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMMER TGS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIPRO, 46, presso lo studio

dell’avvocato VINCENZO NOSCHESE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIOVANNI AMBROSIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 117/2016 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 24/05/2016 r.g.n. 238/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/05/2018 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito l’Avvocato MARCO MENICUCCI per delega Avvocato GIOVANNI

AMBROSIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Potenza, con sentenza del 24 maggio 2016, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui era stato respinto il ricorso di G.A. nei confronti di Commer TGS Spa volto a far dichiarare l’illegittimità del licenziamento intimato il 26 luglio 2010 in quanto inidoneo alle mansioni di addetto alla produzione e stante l’intervenuta soppressione della postazione lavorativa provvisoria e l’effettiva impossibilità di affidargli diversa mansione compatibile.

2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso G.A. con 5 motivi. Ha resistito la società con controricorso, eccependo preliminarmente la mancanza di procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La pregiudiziale eccezione di nullità del ricorso per cassazione sollevata dalla società per difetto di idonea procura speciale conferita dalla controparte è fondata.

Nell’epigrafe del ricorso l’avv. Ameriga Petrucci dichiara di avere proposto il ricorso per cassazione sulla base della procura alle liti conferita da G.A. “giusta mandato a margine del ricorso di primo grado”.

Tuttavia è noto che la procura per proporre ricorso per cassazione deve essere speciale e non può essere rilasciata in via preventiva, dal momento che il requisito della specialità della procura implica l’esigenza che questa riguardi espressamente il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione della sentenza impugnata.

Ne consegue che la procura non può considerarsi speciale se rilasciata in data precedente a quella della sentenza da impugnare, sicchè è inammissibile un ricorso sottoscritto da difensore che si dichiari legittimato da procura a margine dell’atto introduttivo di primo grado (da ultimo, Cass. n. 27540 del 2017; ex plurimis, in tal senso, Cass. n. 2125 del 2006).

2. Pertanto il ricorso è in radice inammissibile e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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