Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29623 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 14/11/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 14/11/2019), n.29623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15682/2014 proposto da:

COMUNE DI SANTA MARGHERITA BELICE, in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 1, presso lo studio dell’avvocato SILVIA VALENTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ADRIANO MULE’ CASCIO;

– ricorrente –

contro

C.F., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato LORENZO IOVINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2871/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 27/12/2013 R.G.N. 53/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/07/2019 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per accoglimento del secondo

motivo, inammissibilità del primo motivo;

udito l’Avvocato ADRIANO MULE’ CASCIO;

udito l’Avvocato LORENZO IOVINO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Cassazione, in esito ad un doppio grado di giudizio in cui i giudici del merito avevano declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo rispetto alla domanda di ripetizione di indebito proposta dal Comune di Santa Margherita Belice per emolumenti non dovuti nei confronti della propria dipendente C.F., dichiarava viceversa, con sentenza n. 8984/2010 la giurisdizione ordinaria e rimetteva le parti davanti al Tribunale di Sciacca, ai sensi dell’art. 353 c.p.c. e art. 383 c.p.c., comma 3.

2. Il Tribunale di Sciacca, adito quindi dal Comune, dichiarava l’estinzione del processo, per essere stato lo stesso riassunto oltre il termine semestrale di cui all’art. 50 c.p.c., ritenuto applicabile in via analogica e comunque oltre il medesimo termine, da ritenere in ipotesi pertinente anche in applicazione analogica dell’art. 367 c.p.c., comma 2.

3. La sentenza è stata confermata dalla Corte d’Appello di Palermo, che, rigettata l’eccezione preliminare di nullità della sentenza per omessa lettura in udienza del dispositivo, ha mutato la sola motivazione di primo grado, ritenendo che, per richiamo contenuto nella stessa sentenza della Suprema Corte dichiarativa della giurisdizione, dovesse trovare applicazione il termine semestrale, ma da trarsi dall’art. 353 c.p.c..

4. Avverso la sentenza della Corte palermitana il Comune di Sciacca ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione, resistiti da controricorso della lavoratrice.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente sostiene, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, che si sarebbe avuta violazione degli artt. 429,161 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2, per non avere la Corte territoriale accolto l’eccezione formulata con l’atto di appello in ordine alla nullità della sentenza di primo grado per omessa lettura del dispositivo e della sentenza.

Nel motivo si afferma che all’udienza del 14.7.2011 il giudice del lavoro presso Tribunale di Sciacca, senza invitare le parti alla discussione, avrebbe riportato a verbale che “il G.L. decide come da separata sentenza”, poi affermando, nella sentenza, che all’udienza vi sarebbe stata discussione della causa e che il Tribunale “ha pronunciato la presente sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., comma 1” e ciò nonostante il medesimo giudice, assume il ricorrente, non avesse proceduto alla lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, contravvenendo così a quanto sancito e previsto dall’art. 429 c.p.c..

1.1 Il motivo è infondato.

1.2 Senza dubbio, quale che sia il modulo decisionale prescelto (lettura immediata di dispositivo e motivazione; lettura del dispositivo e successivo deposito della motivazione) nel rito del lavoro l’omessa lettura in udienza quanto meno del dispositivo è causa di nullità della sentenza.

Ciò in quanto solo in tal modo si rende tangibile l’osservanza dello scopo della norma, consistente nel fatto che la decisione giudiziale si formi irrevocabilmente in stretta consequenzialità con la discussione della causa.

E’ altrettanto indubbio che, di regola, il verificarsi della lettura dei provvedimenti è documentato, con efficacia di prova fino a querela di falso, attraverso il verbale di udienza, redatto ai sensi degli artt. 126 e 422 c.p.c..

Ciò non significa peraltro che, se il verbale non dia atto di tale lettura o se la formulazione di esso lasci dubbi rispetto a quanto in concreto accaduto, si debba concludere necessariamente nel senso che la lettura non vi sia stata.

Infatti, l’invalidità o la mancanza di una certificazione non può proiettarsi sull’attività processuale che ne costituisce l’oggetto, quando quest’ultima sia incontestata nella sua realtà storica e nel suo svolgimento o sia altrimenti dimostrata.

Si è detto in proposito che se, di regola, gli atti processuali devono essere documentati secondo le modalità e con le garanzie prescritte per la loro formazione dalle relative norme, questa non è insostituibile, giacchè, nell’assenza materiale o nella giuridica inesistenza di tale fonte documentativa, la prova del loro compimento in una data forma, a meno che non sussistano regole insuperabili (come è per la redazione per iscritto dei provvedimenti del giudice: arg. ex art. 133 c.p.c., comma 1 e art. 134 c.p.c.) può ricavarsi aliunde, direttamente o indirettamente (Cass. 10 febbraio 1997, n. 1232, ora ripresa anche da Cass. 14 febbraio 2019, n. 4429), in quanto documentata da un qualsiasi atto del medesimo processo o desumibile per implicito da altri determinati fatti (Cass. 16 giugno 1994 n. 5847 e Cass. 14 aprile 1987 n. 3713).

Pertanto va condiviso l’assunto secondo cui nelle controversie soggette al rito del lavoro la mancanza negli atti di causa del verbale dell’udienza di discussione non comporta di per se che debbano ritenersi non eseguite le formalità previste dall’art. 429 c.p.c. e non determina quindi alcuna nullità della sentenza, atteso che la relativa prova non deve necessariamente trarsi dalla documentazione formatasi a norma degli artt. 126 e 130 c.p.c. e fornita di fede privilegiata, ma può ricavarsi da atti dotati di analoga autorevolezza, quali le affermazioni contenute nella sentenza circa la pronunzia del dispositivo all’udienza, dopo la discussione della causa da parte dei difensori presenti (Cass. 1232/1997 cit.).

1.3 Nel caso di specie, secondo quanto si apprende dalla motivazione della decisione impugnata, il Tribunale, nel corpo della sentenza, aveva attestato di avere “pronunciato la presente sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c.”, dal che la Corte territoriale ha desunto che, per l’uso del termine “pronunziare”, ne restasse dimostrata l’effettuata lettura dell’intera decisione e quindi anche del dispositivo.

D’altra parte il Comune non risulta neppure abbia addotto un qualche concreto elemento in senso contrario rispetto a quanto avvenuto nel processo di primo grado e dunque la non implausibile argomentazione svolta nella sentenza impugnata è idonea ad attestare il raggiungimento della prova del rispetto, da parte del Tribunale, della forma processuale della “lettura” del dispositivo.

La questione di nullità della sentenza di primo grado ancora coltivata in questa sede va dunque disattesa.

2. Con i restanti motivi di ricorso il Comune di Sciacca afferma la violazione e falsa applicazione dell’art. 353 c.p.c. e art. 383 c.p.c., comma 3 (secondo motivo) e degli artt. 50 e 367 c.p.c. (terzo motivo), sostenendo che nessuna di tali norme regolerebbe la fattispecie oggetto di causa, che sarebbe invece disciplinata dall’art. 392 c.p.c..

I motivi, tra loro strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente e sono fondati.

2.1 La questione processuale oggetto di causa consiste nello stabilire quale sia il termine entro cui, in esito a sentenza della Corte di Cassazione che affermi la sussistenza della giurisdizione ordinaria precedentemente denegata dai giudici di merito, la causa debba essere riassunta e proseguita.

2.2 Non è intanto condivisibile l’assunto della sentenza impugnata secondo cui, avendo la Corte di Cassazione dichiarato la giurisdizione ordinaria e rinviato al giudice di primo grado a norma degli artt. 353 e 383 c.p.c., dovrebbe trovare applicazione il termine, di sei mesi nella versione ipoteticamente applicabile ratione temporis nel presente giudizio ed ora ridotto a tre mesi, stabilito dallo stesso art. 353 c.p.c., comma 2.

La norma riguarda infatti i casi in cui sia il giudice di appello a dichiarare la giurisdizione negata dal primo giudice, mentre qui è la Corte di Cassazione che, in ragione del disposto dell’art. 383 c.p.c., comma 3, ha effettuato analogo rinvio.

D’altra parte, il termine di cui all’art. 353 c.p.c., comma 2, decorrerebbe dalla notificazione della sentenza, quindi in esito a sollecito di parte, mentre nel caso di specie neppure è evidenziato che tale notificazione vi sia stata.

2.3 Errato è anche il richiamo, su cui aveva argomentato il Tribunale, al termine, ancora di sei mesi (poi ridotti a tre mesi), di cui all’art. 50 c.p.c., in quanto esso riguarda la riassunzione in esito a questioni di competenza tra più giudici ordinari e non quella in esito a decisione sulla giurisdizione. Nè può ammettersi l’applicazione analogica di tale norma, come è talora avvenuto (Cass. 31 maggio 2017, n. 13734; Cass. 7 ottobre 2015, n. 20105) allorquando, come è nel caso di specie e si dirà di seguito, in realtà sussiste una disposizione direttamente applicabile e dunque manca la lacuna cui si intenderebbe sopperire con l’analogia.

2.4 Così come errato è l’assunto di cui al controricorso secondo cui dovrebbe farsi applicazione della L. n. 69 del 2009, art. 59 e del termine trimestrale (dal passaggio in giudicato della pronuncia sulla giurisdizione) di cui al comma 2 di tale disposizione, in quanto si tratta di normativa inerente il caso in cui un giudice declini la propria giurisdizione a favore di un altro, mentre qui la Suprema Corte, quale giudice ordinario, ha affermato tout court la giurisdizione del giudice ordinario stesso.

2.5 E’ infine parimenti non corretto ipotizzare l’applicazione del termine semestrale di cui all’art. 367 c.p.c., comma 2, in quanto si tratta, come dimostra chiaramente il comma 1 della disposizione, di norma riguardante la riassunzione in esito a regolamento di giurisdizione, mentre il caso di specie riguarda una pronuncia ordinaria sulla giurisdizione, conseguente a declinatoria mano a mano impugnata per tutti i gradi del processo civile.

Ciò è del resto quanto affermato da Cass. 7 dicembre 1968, n. 3920, secondo cui “la riassunzione del processo conseguente all’affermazione della competenza giurisdizionale dell’A.G.O., fatta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in seguito a ricorso ordinario per motivo attinente alla giurisdizione, va effettuata nel termine di un anno, previsto in via generale dall’art. 392 c.p.c., e non in quello di sei mesi, stabilito dall’art. 367 c.p.c., comma 2, per l’ipotesi di pronuncia, affermativa della giurisdizione del giudice ordinario, in sede di regolamento di giurisdizione”.

2.6 Da quanto precede deriva che il termine applicabile alla riassunzione, nel caso di specie, era quello generale di cui all’art. 392 c.p.c., comma 1, proprio dell’ordinario giudizio di rinvio e pari, nella versione applicabile ratione temporis, ad un anno e ridotto a tre mesi dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 21, per i soli giudizi (L. n. 69 cit., art. 58, comma 1) instaurati successivamente alla sua entrata in vigore, quale non è quello di specie.

3.8 L’applicazione di un termine semestrale propugnata dai giudici dei gradi di merito è dunque errata e ciò comporta la cassazione della sentenza impugnata.

3.9 Va altresì fissato il seguente principio: “la riassunzione del processo di primo grado conseguente all’affermazione della competenza giurisdizionale dell’A.G.O., denegata nei gradi di merito e fatta dalla Corte di Cassazione in seguito a ricorso ordinario per motivo attinente alla giurisdizione, va effettuata nel termine previsto in via generale dall’art. 392 c.p.c., secondo la misura di esso ratione temporis stabilita, e non nel termine di cui all’art. 367 c.p.c., comma 2, riguardante l’ipotesi di pronuncia, affermativa della giurisdizione del giudice ordinario, resa in sede di regolamento di giurisdizione, nè in quello di cui all’art. 353 c.p.c., comma 2, nè infine nei termini stabiliti dall’art. 50 c.p.c. o L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 2”.

4. Alla cassazione della sentenza segue, come giustamente osservato dalla controricorrente, il rinvio al Tribunale di Sciacca, atteso che si è determinata un’erronea pronuncia di estinzione, per tardiva riassunzione, da parte del giudice di primo grado, sicchè trova applicazione il combinato disposto dell’art. 354 c.p.c., comma 2 e art. 383 c.p.c., comma 3 (v. Cass. 11 aprile 2014, n. 8600; Cass. 3 agosto 2002, n. 11659).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Sciacca, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019

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