Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29623 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29623 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28923/2016 R.G. proposto da
SARCONE GABRIELLA OLGA MARIA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA ALBERICO II n. 33V, presso lo studio dell’avvocato ‘1E110
LUDINI, rappresentata e difesa dall’avvocato VANESSA FALLICA;
– ricorrente contro

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. agente della riscossione per la
Provincia di Palermo – C.F. 00833920150, in persona del legale
rappresentante pro tempore, da considerarsi domiciliata per legge,
in difetto di elezione di domicilio in ROMA, ivi presso la. Cancelleria
della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato
MARIA ESPOSITO;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 11/12/2017

avverso la sentenza n. 2571/2016 del TRIBUNALE di PALERMO,
depositata il 09/05/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata
del dì 08/11/2017 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO;
rilevato che:

Gabriella Olga Maria Sarcone ricorre, affidandosi a due motivi e
con atto spedito per la notifica non prima del 06/12/2016, per la

Palermo, con cui è stato accolto l’appello proposto da Riscossione
Sicilia spa contro l’accoglimento, per riscontrata prescrizione del
diritto a seguito della ritenuta irritualità della notifica degli atti
presupposti, della sua opposizione alla esecuzione – proposta con
atto notificato il 06/03/2013 – basata su cartelle di pagamento a
loro volta relative ad ingiunzioni per sanzioni amministrative da
violazioni del codice della strada;
resiste con controricorso l’intimata;
è formulata proposta di definizione – per inammissibilità per
tardività del ricorso per applicata sospensione feriale nonostante la
qualificazione della domanda come opposizione ad esecuzione – in
camera di consiglio ai sensi del primo comma dell’art. 380-bis cod.
proc. civ., come modificato dal comma 1, lett. e), dell’art. 1-bis d.l.
31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottob sre 2016,
n. 197;
non sono depositate memorie ai sensi del secondo comma,
ultima parte, del medesimo art. 380-bis;
considerato che:

il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in
forma semplificata;
i motivi (di «violazione per omessa applicazione della I. 890/82
in relazione all’art. 8, comma secondo»; di «omesso esame circa
un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione
tra le parti») non possono essere neppure presi in considerazione
(pur non potendo escludersi che essi potrebbero definirsi infondati,
Ric. 2016 n. 28923 sez. M3 – ud. 08-11-2017
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cassazione della sentenza n. 2571 del 09/05/2016 del tribunale di

per la consolidata giurisprudenza di questa Corte sulla legittimità
della notifica ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 602/73 anche degli atti
prodromici della procedura esecutiva esattoriale), dovendo il
ricorso definirsi irrimediabilmente tardivo, in rapporto alla
qualificazione, desunta dallo stesso svolgimento del processo
indicato dal giudice dell’appello (che parla espressamente di
contestazione del diritto di procedere alla riscossione e quindi

(ove leggesi che la stessa ricorrente aveva dispiegato opposizione
ad esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ.), dell’azione
come opposizione ad esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.;
tanto sottrae la controversia dalla sospensione feriale dei
termini, tanto essendo previsto – pure per l’opposizione a precetto
(per limitarsi, tra le più recenti, alla pronuncia recante
affermazione del principio anche ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc.
civ., n. 1, pure con riguardo alle opposizioni a precetto: Cass. ord.
22 ottobre 2014, n. 22484; tra innumerevoli altre: Cass. n.
10874/05, 6103/06, 12250/07, 14591/07, 4942/10, 20745/09,
ordd. n. 9997/10, 7072/15, 19264/15, 6808/16 e3670/17);
pertanto, nella specie è stato violato il termine – ormai
semestrale, per essere il giudizio in primo grado iniziato dopo il
04/07/2009 – ex art. 325 cod. proc. civ., essendo decorsi più di sei
mesi dalla data di pubblicazione della sentenza qui gravata
(09/05/2016) e la notifica del ricorso per cassazione (06/12/2016);
al riguardo, il c.d. principio dell’apparenza (tra molte: Cass.
08/03/2017, n. 5810; Cass. 05/05/2016, n. 8958; Cass.
05/04/2016, n. 6563; Cass. 18/06/2015, ove richiami e riferimenti
alla giurisprudenza anche risalente; Cass. ord. 02/03/2012, n.
3338, resa ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.) si applica
anche agli effetti del regime della sospensione feriale,
indipendentemente dalla correttezza della qualificazionè del giudice
della sentenza da impugnare, dovendo l’impugnazione di un
provvedimento giurisdizionale essere proposta, in applicazione di
Ric. 2016 n. 28923 sez. M3 – ud. 08-11-2017
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all’esecuzione) e per la verità dall’esordio del medesimo ricorso

quello, nelle forme ed entro i termini previsti dalla legge rispetto
alla domanda così come qualificata dal giudice, le cui
determinazioni sul punto assumono, indipendentemente
dall’esattezza della relativa valutazione, funzione enunciativa della
natura della vertenza così da assicurare il massimo grado di
certezza al regime dei termini di impugnazione (con principio
affermato ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, cod. proc .civ.: Cass.

il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività e la ricorrente,
soccombente, condannata alle spese del giudizio di legittimità;
infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo
(tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass.
Sez. U. 27/11/2015, n-. 24245) – della _sussistenza dei presupposti
per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, inserito dall.’art: – 1, comma 17, della I. 24 dicembre
2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi
di impugnazione in caso di reiezione integrale, in rito o nel merito;
p. q. m.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al
pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in C 2.300,00 per compensi, oltre
alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi
liquidati in C 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso da lei proposto, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma addì 08/11/2017.

ord. 15/10/2010, n. 21363);

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