Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29622 del 24/12/2020

Cassazione civile sez. I, 24/12/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 24/12/2020), n.29622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36637/2018 proposto da:

O.E., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Antonio Almiento, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 2671/2018 del TRIBUNALE di LECCE, depositato il

29/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2020 da Dott. FALABELLA MASSIMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Lecce del 29 ottobre 2018. Con quest’ultima pronuncia è stato negato che al ricorrente O.E. potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su sei motivi ed è corredato di memoria. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia la nullità del decreto e del procedimento per violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 avendo riguardo all'”omesso esame del ricorrente”.

Il secondo mezzo lamenta sia la nullità del decreto impugnato e del procedimento per la violazione del potere e dovere ufficioso del giudice di acquisire informazioni e documenti rilevanti in base al diritto vivente, al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e alla dir. 2004/83/CE, nonchè per il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, sia l’omessa, erronea o insufficiente valutazione (con riferimento alla situazione epidemica).

Col terzo motivo è opposta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14 in relazione al diritto alla concessione la protezione sussidiaria, in ragione delle attuali condizioni sociopolitiche del paese di origine.

Il quarto motivo censura il provvedimento impugnato per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 anche in relazione alle previsioni di cui al D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28, comma 1, alla L. n. 110 del 2017, all’art. 10 Cost. e art. 3 CEDU, per avere il Tribunale “errato a non applicare al ricorrente la protezione, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonchè essendo vietata l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese d’origine o che ivi possa correre gravi rischi”.

Il quinto motivo denuncia, infine, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 8 CEDU, nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo e la mancata valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

2. – Il ricorso è nel complesso infondato.

Il primo motivo poggia su di un evidente fraintendimento. Infatti, contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, la mancata videoregistrazione del colloquio avanti alla commissione non impone affatto al tribunale di procedere a una nuova audizione del richiedente (Cass. 28 febbraio 2019, n. 5973; cfr., in termini generali, sull’obbligo di audizione, Corte giust. UE, 26 luglio 2017, C-348/16, Moussa Sacko, e, di recente, Cass. 19 dicembre 2019, n. 33858 e Cass. 19 giugno 2020, n. 11924, secondo cui nemmeno in caso di racconto inattendibile e contraddittorio, e per di più variato nel tempo, può considerarsi nulla la sentenza di merito che rigetti la domanda senza che il giudice abbia proceduto a nuova audizione del richiedente per colmare le lacune della narrazione e chiarire la sua posizione).

La doglianza circa la mancata spendita, da parte del Tribunale, dei poteri officiosi è del tutto generica: a fronte delle fonti informative menzionate nel decreto, l’istante non si mostra in grado di indicare quali siano le notizie che lo stesso giudice del merito avrebbe dovuto, in concreto, acquisire per istruire la propria domanda di protezione internazionale. Destituita di fondamento è, poi, la censura con cui si imputa al Tribunale di essere incorso in un vizio motivazionale: il provvedimento impugnato non presenta, difatti, alcuna anomalia argomentativa riconducibile al “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” di cui è parola in Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054. Come è evidente, infatti, la rappresentazione di un quadro politico, con riferimento al paese di origine, contrassegnato dalla presenza di episodi di criminalità e finanche dalla consumazione di azioni terroristiche non può dirsi in sè incompatibile con l’accertata insussistenza delle condizioni per l’accesso alle diverse forme di protezione invocate. E il Tribunale ha dettagliatamente spiegato le ragioni per cui al ricorrente non potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato, nè potesse essergli accordata la protezione sussidiaria o quella umanitaria. Con riguardo alla presenza in (OMISSIS), di un fenomeno epidemico (febbre di Lassa) “potenzialmente idoneo a coinvolgere indiscriminatamente l’intera popolazione presente nell’area” è escluso che si ravvisi il vizio di cui all’art. 360, n. 5, consistente nell’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; infatti il Tribunale ha preso in considerazione tale manifestazione virale, escludendo, poi, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, che essa fosse produttiva di un pericolo di vita: e ciò tenuto conto dell’andamento decrescente dell’infezione, della avvenuta predisposizione di idonee misure di profilassi e della realizzazione di attrezzati centri sanitari. Anche il secondo motivo va dunque disatteso.

Infondato è il terzo, che oppone, in sostanza, la mancata considerazione, da parte del giudice del merito, della situazione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sarebbe presente in (OMISSIS). Il Tribunale, sulla base di fonti informative ben precise, indicate nel corpo del provvedimento, ha escluso che il grado di violenza che caratterizza l’area di provenienza del ricorrente ((OMISSIS)) raggiunga un livello così elevato da comportare per i civili presenti nella regione, un rischio effettivo. Si tratta di una affermazione che non evidenzia alcun errore di diritto e che si fonda su di un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. 12 dicembre 2018, n. 32064), suscettibile di essere censurato in sede di legittimità a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 21 novembre 2018, n. 30105), oltre che per assenza di motivazione (nel senso precisato da Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054).

Nemmeno il quarto e il quinto motivo colgono nel segno. Con riferimento alla domanda di protezione umanitaria il Tribunale ha rilevato che non erano stati rappresentati fattori soggettivi di vulnerabilità, inerenti alla mancanza, nel paese di origine, delle condizioni minime che garantissero al richiedente un’esistenza dignitosa, tale da non esporre lo stesso al rischio della privazione dei diritti fondamentali. Il rilievo appare corretto, dal momento che la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 28 settembre 2015, n. 19197; in senso conforme: Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336; Cass. 31 gennaio 2019, n. 3016). Nè l’istante può validamente raccordare la domanda di protezione umanitaria alle generali condizioni del paese di provenienza. Infatti, la situazione di vulnerabilità deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, quanto piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, in motivazione; Cass. 2 aprile 2019, n. 9304; cfr. pure Cass. Sez. U. 13 novembre 2019, n. 29459, sempre in motivazione). E non può, inoltre, attribuirsi rilievo esclusivo ad aspetti della vita del ricorrente che siano indicativi del suo inserimento nel tessuto sociale del nostro paese, giacchè il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non può basarsi su di un apprezzamento isolato ed astratto del livello di integrazione del richiedente in Italia (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072; ora anche Cass. Sez. U. 13 novembre 2019, n. 29459 cit.).

3. – Non vi sono spese da liquidare.

PQM

La Corte,

rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA