Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29622 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 14/11/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 14/11/2019), n.29622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25182/2017 proposto da:

E.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GOLAMETTO 4,

presso lo studio dell’avvocato LORENZO GIUA, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

SAIT S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FILIPPO VALCANOVER;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 25/2017 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 20/04/2017 r.g.n. 87/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/07/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità;

udito l’Avvocato LORENZO GIUA;

udito l’Avvocato CARLO BOZZI per delega verbale Avvocato ARTURO

MARESCA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 25/2017, pubblicata il 20 aprile 2017, la Corte di appello di Trento ha confermato la decisione di primo grado, con la quale il Tribunale della medesima sede aveva respinto il ricorso proposto da E.M. nei confronti di SAIT – Consorzio delle Cooperative di Consumo Trentine soc. coop., volto a ottenere l’accertamento della natura ritorsiva e, in subordine, della illegittimità del licenziamento intimatogli per giustificato motivo soggettivo in data 18/2/2015 per avere, essendo addetto all’Ufficio Acquisti, esercitato pressioni verso un’impresa fornitrice del Consorzio, a partire dal 2003 per sè e, dal 2012, anche a favore di un collega del medesimo ufficio, al fine di ottenere benefici non autorizzati, consistiti nella fruizione di uno skipass stagionale.

2. La Corte di appello, esclusa la tardività della contestazione e la natura ritorsiva del licenziamento, ha osservato come il dipendente si fosse costantemente preoccupato di ottenere il beneficio, sollecitandolo anno dopo anno: ciò che costituiva violazione del dovere di garantire l’imparzialità nella trattazione degli acquisti aziendali e rendeva giustificata la sanzione applicata, senza che potesse rilevare, per la evidente rilevanza della condotta, il fatto che essa non fosse stata prevista dal codice disciplinare, fermo restando il suo ripetersi anche dopo che sulla questione era intervenuta (nel 2012) una specifica disciplina aziendale.

3. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il lavoratore con cinque motivi, assistiti da memoria, cui il Consorzio ha resistito con controricorso.

4. All’udienza del 19 febbraio 2019 è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa, al fine di acquisire dalla Cancelleria della Corte di appello di Trento informazioni in ordine all’avvenuta comunicazione del testo integrale della sentenza impugnata.

5. In data 20 febbraio 2019 risultano acquisite le informazioni richieste.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo viene dedotta l’applicazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione alla L. n. 604 del 1966, art. 5 e L. n. 300 del 1970, art. 7, per avere la Corte di appello errato nella valutazione delle prove, documentali e testimoniali, offerte dal ricorrente.

2. Con il secondo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione alla L. n. 300 del 1970, art. 7, comma 1, per avere la Corte erroneamente ritenuto che il ricorrente non avesse sostenuto con idonee argomentazioni in fatto e in diritto la censura relativa alla mancata affissione del codice disciplinare.

3. Con il terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione agli artt. 2104 e 2105 c.c. e alla L. n. 604 del 1966, art. 3, per avere la Corte errato nella valutazione della proporzionalità della sanzione irrogata rispetto ai fatti oggetto di contestazione disciplinare.

4. Con il quarto viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione alla L. n. 300 del 1970, art. 7, comma 2, per avere la Corte erroneamente disatteso l’eccezione di tardività della contestazione.

5. Con il quinto viene dedotto il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 per avere la Corte omesso di esaminare l’eccezione proposta dal ricorrente con riferimento alla nullità del licenziamento in quanto ritorsivo/discriminatorio.

6. Il ricorso risulta inammissibile.

7. Si deve premettere che nella specie è applicabile il rito di cui alla L. n. 92 del 2012, il cui art. 1, comma 67, stabilisce che i commi da 47 a 66, che disciplinano il procedimento, “si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima”.

8. La presente controversia è stata introdotta con ricorso del 13 maggio 2015, con consegutnte operatività delle disposizioni del rito speciale, delle quali in particolare rilevano, ai fini in esame, il comma 62 (“Il ricorso per cassazione contro la sentenza deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se anteriore”) e il comma 64 (“In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l’art. 327 c.p.c.”).

9. Ne consegue che il c.d. “termine lungo”, di cui all’art. 327 c.p.c., può trovare applicazione nella sola ipotesi in cui non vi sia stata comunicazione o notificazione della decisione sul reclamo (commi 62 e 64).

10. La maggiore novità introdotta dalla L. n. 92 del 2012, rispetto alla disciplina di cui agli artt. 325 c.p.c. e segg. (disciplina che resta applicabile in tutti i casi in cui non opera la normativa speciale de qua), è data, quindi, dal rilievo processuale attribuito anche alla comunicazione del provvedimento ad opera della cancelleria del giudice che lo emette, mentre il Codice di rito non prevedeva alcuna decorrenza in caso di mera comunicazione della sentenza ma unicamente dalla notificazione, ovvero, in mancanza di questa, dal trascorrere del c.d. “termine lungo”.

11. Nel caso in esame, dall’attestazione in data 20/2/2019 della Cancelleria della Corte di appello di Trento e relativi allegati, trasmessi a seguito dell’ordinanza di questa Corte che aveva disposto il rinvio della causa a n. r., risulta che la sent. n. 25/2017, pubblicata in data 20 aprile 2017 e non notificata, è stata portata – nel suo testo integrale – a conoscenza, tramite PEC, sia dell’avv. Eleonora Stenico, difensore domiciliatario in grado di appello dell’odierno ricorrente, sia dell’avv. Filippo Valcanover, difensore del Consorzio appellato.

12. Il presente ricorso per cassazione, in quanto notificato il 19 ottobre 2017, oltre il termine (60 giorni) stabilito dal comma 62 della L. n. 92 del 2012, risulta, pertanto, tardivamente proposto.

13. A tale conclusione non osta l’art. 133 c.p.c., là dove dispone – con il comma aggiunto del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. n. 114 del 2014 – che “la comunicazione” della sentenza “non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325”.

14. Si richiama in tal senso Cass. n. 23526/2014 (conforme Cass. 10525/2016), per la quale “la novella dell’art. 133 c.p.c., comma 2, operata con il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni in L. 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c., è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni, solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme processuali, derogatorie e speciali (come l’art. 348 ter c.p.c., comma 3, nella parte in cui fa decorrere il termine ordinario per proporre il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado dalla comunicazione dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c.), che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria, senza che rilevi che la comunicazione sia integrale o meno”.

15. Si richiama altresì Cass. n. 19177/2016, per la quale “il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 62, decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento, trattandosi di previsione speciale, che in via derogatoria comporta la decorrenza del termine da detto incombente, su cui non incide la modifica dell’art. 133 c.p.c., comma 2, nella parte in cui stabilisce che la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c., norma attinente al regime generale della comunicazione dei provvedimenti da parte della cancelleria”; nonchè, fra le più recenti, Cass. n. 794/2017, ove ulteriori riferimenti giurisprudenziali.

16. Dalla inammissibilità del ricorso discende il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e la conseguente preclusione ad esaminare nel merito i motivi con lo stesso proposti.

17. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019

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