Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29622 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29622 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28241/2016 R.G. proposto da
QUARTA SILVIA, da considerarsi, in difetto di elezione di domicilio
in Roma, ivi domiciliata presso la Cancelleria della CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PIER MICHELE
QUARTA;
– ricorrente contro

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MERCURI n.
8, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MARIA GEMELLI,
rappresentato e difeso dall’avvocato ERNESTO TORINORODRIGUEZ;
– controricorrente nonché contro

Data pubblicazione: 11/12/2017

LAURETI DARIA, DEL ROSSO SIMONE, CILLI MANOLA e MAIONE
ANTONELLA;
– intimati avverso la sentenza n. 702/2016 del TRIBUNALE di PESCARA,
emessa il 28/04/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

rilevato che:
Silvia Quarta ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione
della sentenza del tribunale di Pescara pubblicata il 28/04/2016 col
n. 702, con cui è stata dichiarata inammissibile la sua domanda di
revocazione della sentenza n. 1556 ./14 di quel tribunale,
pronunciata in grado di appello sulla domanda da lei dispiegata per
il risarcimento dei danni patiti all’esito di sinistro stradale occorsole
il 29/05/2004 in Pescara, giudizio nel quale ella aveva coinvolto
dapprima tali Angelo Clerico, Gabriele Mascioli e la Cattolica
Assicurazioni, nonché, a seguito pure della riunione con altri giudizi
per il medesimo fatto, si sono trovati convenuti Simone Del Rosso,
“Daria Laureti, Manola Cilli, Paolo Croce, Antonella Maione e la
Aurora Ass.ni spa;
al riguardo, il giudice di pace aveva, rigettando la domanda
della Quarta, attribuito la collisione della sua vettura ed i
conseguenti danni da lei patiti alla stessa condotta di guida di lei,
valutata negativamente alla stregua dei primi due commi dell’art.
141 c.d.s. e per avere stabilito che il veicolo da lei urtato era fermo
prima che la curva iniziasse e, quindi, quando comunque vi era un
campo visivo sufficiente ad arrestare tempestivamente il proprio
rne770, corne aveva fattu itru pus e coinvolto nel
sinistro, tale Aliprandi;
dal canto suo, il giudice dell’appello aveva respinto invece i#
gravame sul presupposto di fatto che la vettura di essa Quarta
seguisse a breve distanza quella dell’Aliprandi, che invece era
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del dì 08/11/2017 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO;

riuscita ad avvedersi dell’ostacolo imprevisto e ad arrestarsi prima
di impattarvi, a tanto applicando la norma sulla distanza di
sicurezza di cui all’art. 149 c.d.s.;
a fondamento della revocazione, dispiegata con atto di citazione
notificato il 12/11/2015, la Quarta aveva prospettato l’inesistenza
del dato di fatto della distanza ravvicinata tra la vettura di essa
Quarta e quella dell’Aliprandi e la totale pretermissione delle

imprevedibilità dell’ostacolo;
resiste con controricorso la succeditrice di Aurora Ass.ni -spa,
UnipolSai ass.ni spa;
è formulata proposta di definizione – di inammissibilità – in
camera di consiglio ai sensi del primo comma dell’art. 380-bis cod.
proc. civ., come modificato dal comma 1, lett. e), dell’art. 1-bis d.l.
31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016,
n. 197;
la ricorrente deposita memoria ai sensi del secondo comma,
ultima parte, del medesimo art. 380-bis;
considerato che:

il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in
forma semplificata;
l’evidente ragione di inammissibilità del ricorso impone, nel
rispetto del principio della ragionevole durata del processo, di
definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva
integrazione, anche solo mediante rinnovazione della notifica del
ricorso, del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui
il ricorso non risulta notificato o ritualmente notificato, trattandosi
di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio
(Cass. Sez. U. 22/12/2015, n. 25772, che richiama la prima
pronuncia in tal senso di Cass. Sez. U. ord. 22/03/2010, n. 6826);
al riguardo, effettivamente i tre motivi [il primo, di «violazione
di norme di diritto in relazione all’art. 132, n. 4, c.p.c. per
motivazione soltanto apparente»; il secondo, di «omesso esame di
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circostanze di fatto che avrebbero attestato l’assoluta

circostanze di fatto decisive»; il terzo, di «violazione di norme di
diritto (art. 360, comma 1, n. 3, in relazione all’erronea
applicazione dell’art. 149 C.d.S. e dell’art. 2054, comma 2, c.c.) in
conseguenza della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.»] non
colgono l’espressa e chiaramente delineata – e quindi tutt’altro che
apparente – ratio decidendi della qui gravata sentenza circa la non
configurabilità di un errore rilevante ai fini del n. 4 dell’art. 395

stato sia l’esitò della ricostruzione tratta dal materiale istruttorio e
quindi di una attività di valutazione, sia un punto controverso su
cui i giudici si erano appunto pronunciati: ratio decidendi, per di
più, da definirsi ineccepibile alla luce dell’elaborazione consolidata
in dottrina e giurisprudenza (sulla quale ultima, per tutte, basti un
richiamo a Cass. Sez. U. 16/11/2016, n. 23306, soprattutto punti
da 7 a 15 della motivazione) sui presupposti della fattispecie
delineata dal n. 4 dell’art. 395 cod. proc. civ.;
né le ulteriori considerazioni svolte in memoria inficiano la
conclusione dell’identificazione, quale oggetto della pretesa istanza
di revocazione, del risultato di un procedimento valutativo del
complessivo materiale probatorio acquisito ed all’esito di operazioni
logiche di comparazione delle relative risultanze: ciò che appunto
implica la radicale inammissibilità della spiegata revocazione e la
correttezza della qui gravata sentenza;
il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per non avere
reso oggetto di censura la

ratio decidendi

della qui gravata

sentenza, con conseguente condanna della ricorrente, soccombente
anche in questa sede, alle spese del giudizio di legittimità;
deve infine darsi atto – mancando la possibilità di valutazioni
discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte
altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei
presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17,

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cod. proc. civ., per la dirimente duplice considerazione che esso è

della I. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato
per i gradi o i giudizi di impugnazione,
p. q. m.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al
pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in C 3.000,00 per compensi, oltre
alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. – n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso da lei proposto, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma addì 08/11/201_7,

liquidati in C 200,00 ed agli accessori di legge.

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