Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29621 del 24/12/2020

Cassazione civile sez. I, 24/12/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 24/12/2020), n.29621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36635/2018 proposto da:

Y.O., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Antonio Almiento, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 2666/2018 del TRIBUNALE di LECCE, depositato il

29/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2020 da Dott. FALABELLA MASSIMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Lecce del 29 ottobre 2018. Con quest’ultima pronuncia è stato negato che al ricorrente Y.O. potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su sei motivi ed è corredato di memoria. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo oppone la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 per avere il Tribunale sopravvalutato alcune imprecisioni del racconto del ricorrente e per la mancata applicazione del principio dell’onere probatorio attenuato.

Il secondo motivo denuncia la nullità del decreto e del procedimento per violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 avendo riguardo all'”omesso esame del ricorrente”.

Il terzo mezzo lamenta la nullità del decreto impugnato e del procedimento per la violazione del potere e dovere ufficioso del giudice di acquisire informazioni e documenti rilevanti in base al diritto vivente, al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e alla dir. 2004/83/CE, nonchè per il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

Col quarto motivo è opposta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14 con riferimento al diritto alla concessione la protezione sussidiaria in ragione delle attuali condizioni socio-politiche del paese di origine.

Il quinto motivo censura il provvedimento impugnato per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19 anche in relazione alle previsioni di cui al D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28, comma 1, alla L. n. 110 del 2017, all’art. 10 Cost. e art. 3 CEDU, per avere il Tribunale “errato a non applicare al ricorrente la protezione, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonchè essendo vietata l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese d’origine o che ivi possa correre gravi rischi”.

Il sesto motivo denuncia, infine, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 8 CEDU, nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo e la mancata valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

2. – Il ricorso è nel complesso infondato.

Il primo motivo è inammissibile. Il ricorrente assume che la credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non possa essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni dell’esposizione dei fatti su aspetti secondari e isolati, ma colloca tale censura su di un piano di totale astrattezza e manca quindi di misurarsi, in modo specifico e circostanziato, con il giudizio espresso, sul punto, dal Tribunale.

Il secondo motivo poggia su di un evidente fraintendimento. Infatti, contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, la mancata videoregistrazione del colloquio avanti alla commissione non impone affatto al tribunale di procedere a una nuova audizione del richiedente (Cass. 28 febbraio 2019, n. 5973; cfr., in termini generali, sull’obbligo di audizione, Corte giust. UE, 26 luglio 2017, C-348/16, Moussa Sacko, e, di recente, Cass. 19 dicembre 2019, n. 33858 e Cass. 19 giugno 2020, n. 11924, secondo cui nemmeno in caso di racconto inattendibile e contraddittorio, e per di più variato nel tempo, può considerarsi nulla la sentenza di merito che rigetti la domanda senza che il giudice abbia proceduto a nuova audizione del richiedente per colmare le lacune della narrazione e chiarire la sua posizione).

La doglianza circa la mancata spendita, da parte del Tribunale, dei poteri officiosi è del tutto generica: a fronte delle diverse fonti informative menzionate nel decreto, l’istante non si mostra in grado di indicare quali siano le informazioni che lo stesso giudice del merito avrebbe dovuto, in concreto, acquisire per istruire la propria domanda di protezione internazionale. Destituita di fondamento è, poi, la censura con cui si imputa al Tribunale di essere incorso in un vizio motivazionale: il provvedimento impugnato non presenta, difatti, alcuna anomalia argomentativa riconducibile al “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” di cui è parola in Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054. Come è evidente, infatti, la rappresentazione di un quadro politico, con riferimento al paese di origine, contrassegnato dall’instabilità, dalla presenza di episodi di criminalità e finanche dalla consumazione di azioni terroristiche non può dirsi in sè incompatibile con l’accertata insussistenza delle condizioni per l’accesso alle diverse forme di protezione invocate. E il Tribunale ha dettagliatamente spiegato le ragioni per cui al ricorrente non potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato, nè potesse essergli accordata la protezione sussidiaria o quella umanitaria. Anche il terzo motivo va dunque disatteso.

Infondato è il quarto, che oppone, in sostanza, la mancata considerazione, da parte del giudice del merito, della situazione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sarebbe presente in (OMISSIS). Sul punto va considerato che il Tribunale ha escluso, sulla base di un accertamento di fatto, non sindacabile nella presente sede, che il ricorrente potesse ritenersi provenire dalla regione di (OMISSIS), “caratterizzata da una significativa violenza e conflittualità” (e quindi – deve intendersi – da una violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato o internazionale atta a determinare una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona). Nè appare conferente il fatto che la protezione dovrebbe essere concessa a prescindere dalla possibilità del richiedente di trasferirsi in altra area del paese di origine: e ciò in quanto tale considerazione sarebbe pertinente ove la minaccia grave derivante dalla violenza indiscriminata fosse presente nella regione di provenienza del richiedente (che non è quella di (OMISSIS)), non nel caso opposto. Questa Corte ha del resto di recente evidenziato, se pure con riguardo allo status di rifugiato politico, che il correlativo riconoscimento va escluso nell’ipotesi in cui il pericolo di persecuzione non sussista nella parte di territorio del paese di origine dalla quale proviene il richiedente, essendo tale ipotesi diversa da quella prevista dall’art. 8 della direttiva 2004/83/CE, non recepita nel nostro ordinamento, in cui il pericolo di persecuzione sussiste nel territorio di provenienza, ma potrebbe tuttavia essere evitato con il trasferimento in altra parte del territorio del medesimo paese in cui tale pericolo non sussiste (Cass. 7 novembre 2018, n. 28433; cfr. pure Cass. 15 maggio 2019, n. 13088).

Nemmeno il quinto e il sesto motivo colgono nel segno. Con riferimento alla domanda di protezione umanitaria il Tribunale ha evidenziato che non erano stati rappresentati fattori soggettivi di vulnerabilità, inerenti alla mancanza, nel paese di origine, delle condizioni minime che garantissero al richiedente un’esistenza dignitosa, tale da non esporre lo stesso al rischio della privazione dei diritti fondamentali. Il rilievo appare corretto, dal momento che la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 28 settembre 2015, n. 19197; in senso conforme: Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336; Cass. 31 gennaio 2019, n. 3016). Nè l’istante può validamente raccordare la domanda di protezione umanitaria alle generali condizioni del paese di provenienza. Infatti, la situazione di vulnerabilità deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, quanto piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, in motivazione; Cass. 2 aprile 2019, n. 9304; cfr. pure Cass. Sez. U. 13 novembre 2019, n. 29459, sempre in motivazione). E non può, inoltre, attribuirsi rilievo esclusivo ad aspetti della vita del ricorrente che siano indicativi del suo inserimento nel tessuto sociale del nostro paese, giacchè il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non può basarsi su di un apprezzamento isolato ed astratto del livello di integrazione del richiedente in Italia (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072; ora anche Cass. Sez. U. 13 novembre 2019, n. 29459 cit.).

3. – Non vi sono spese da liquidare.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020

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