Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29621 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 16/11/2018, (ud. 29/05/2018, dep. 16/11/2018), n.29621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23928-2016 proposto da:

A.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

114, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO VALLEBONA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI MARIA

CACCIAPAGLIA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FERSERVIZI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3272/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/06/2016 r.g.n. 5176/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/05/2018 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONIO VALLEBONA;

udito l’Avvocato ENZO MORRICO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato la domanda di A.N. volta a ottenere l’accertamento dell’ingiustificatezza del recesso intimatogli dalla Ferservizi s.p.a. in data 11 marzo 2011 e la condanna della società al pagamento dell’indennità supplementare e al risarcimento del danno patrimoniale e biologico.

2. Il giudice di secondo grado ha in primo luogo affermato che al licenziamento del dirigente non trova applicazione la disciplina dettata dalla L. 15 luglio 1966, n. 604, artt. 1 e 3 poichè la nozione d’ingiustificatezza non coincide con quella di giustificato motivo disciplinata dal citato art. 3. Nel caso del licenziamento del dirigente occorre contemperare e coordinare i principi di correttezza e buona fede con quelli dettati in tema d’iniziativa economica dal quale consegue anche la garanzia da parte dell’imprenditore di poter scegliere discrezionalmente le persone chiamate a collaborare con lui ai massimi livelli. Inoltre con riguardo al licenziamento del dirigente per motivo economico ha rammentato che questo può essere ritenuto ingiustificato solo ove risulti arbitrario e sorretto da un motivo pretestuoso inteso solo a liberarsi della persona del lavoratore e non inteso a perseguire l’esercizio del potere organizzativo riservato all’imprenditore.

2.1. Quindi ha accertato che non era contestato che il licenziamento fosse conseguito a una reale ristrutturazione, che aveva comportato la soppressione di alcune posizioni nel contesto generale di una riduzione del personale della società (nella percentuale del 27%) ed anche di quello con qualifica dirigenziale (nella percentuale del 36,7%). Ha evidenziato che le censure s’incentravano piuttosto sul mancato adempimento dell’obbligo di repechage che, tuttavia, ha rammentato che non trova applicazione al licenziamento del dirigente. Ha precisato che era irrilevante l’affermazione, contenuta nella lettera di licenziamento, della mancanza di altre posizioni organizzative adeguate ed ha rilevato che la contrattazione collettiva applicabile al rapporto non conteneva alcuna indicazione in tal senso.

2.2. Conclusivamente ha escluso che il ricorrente avesse diritto a percepire l’indennità supplementare chiesta.

2.3. Con riguardo alle domande risarcitorie derivanti dal preteso illegittimo licenziamento, e con specifico riferimento al danno biologico conseguito, poi, la Corte di merito ha evidenziato che dalla documentazione allegata, non si evinceva un nesso di causalità tra le vicende lavorative e gli stati psicologici del lavoratore. Quanto al denunciato super lavoro svolto, dal quale sarebbe derivato il denunciato danno alla salute e un’invalidità accertata nella misura del 30%, la Corte ha posto in rilievo che si trattava di allegazioni riferite a un periodo risalente (dal 1994 al 1998) quando il lavoratore aveva subito un infarto da cui, tuttavia, era tfRM guarito tanto che lo stesso consulente di parte aveva accertato la novità delle manifestazioni patologiche evidenziatesi il 20.10.2011. A tal proposito la Corte territoriale ha poi verificato che non era stato neppure allegato che le modalità del licenziamento fossero state tali, per odiosità e ingiuriosità, da determinare quel disturbo cronico dell’adattamento e quella depressione dell’umore rispetto alla quale era stata accertata un’invalidità permanente nella misura del 20%.

3. Per la cassazione della sentenza propone ricorse A.N. affidato a quattro motivi ai quali resiste con controricorso la Ferservizi s.p.a.. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili.

4.1. Con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1173,1321 e 1324 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la Corte trascurato di considerare che la società aveva assunto unilateralmente l’obbligo di ricercare nell’ambito sociale allargato una posizione lavorativa per il dirigente prima di procedere ad un suo licenziamento. Tanto, ad avviso del ricorrente, risulterebbe dalla clausola contenuta nella lettera di licenziamento, con la quale si esplicitava che non era stata individuata all’interno di Ferservizi s.p.a. e nelle altre società del gruppo Ferrovie dello Stato un’altra posizione organizzativa adeguata alle specifiche professionali del dirigente.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 13241363,1366 e 1367 c.c.in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la Corte erroneamente interpretato la clausola dell’atto unilaterale con il quale era stato risolto il rapporto di lavoro sopra ricordata, dalla quale si sarebbe evinto che la società si era impegnata a verificare l’esistenza di possibilità alternative di utilizzazione del suo dirigente.

4.3. Osserva il Collegio che nel ricorso non è riprodotto il testo della lettera di licenziamento nè viene allegato dove la stessa sia reperibile.

4.4. Va qui ribadito che “il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione” (Cass. 11/05/2018 n.11418, 15/07/2015, n. 14784).

5. Il terzo motivo di ricorso, con il quale è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 22, comma 2 del c.c.n.l. 25.11.2009 per i dirigenti delle aziende produttrici di beni e servizi in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è infondato.

5.1. L’art. 22, comma 2 del c.c.n.l. impone al datore di lavoro di esplicitare le ragioni per le quali il rapporto di lavoro con il dirigente è risolto e nel caso in esame la Corte territoriale ha positivamente accertato che la lettera di licenziamento conteneva la indicazione delle ragioni che avevano determinato la risoluzione del rapporto. Quanto all’obbligo di motivare specificatamente sulla impossibilità di ricollocare il lavoratore, una volta confermata la statuizione della sentenza che ha escluso che la società si fosse obbligata, prima di licenziare, a ricercare altre posizioni disponibili, deve conseguentemente escludersi che vi fosse un obbligo di motivare le ragioni dell’impossibilità di reimpiego.

6. L’ultimo motivo di ricorso, con il quale è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 15 del c.c.n.l. 25.11.2009 per i dirigenti delle aziende produttrici di beni e servizi in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è inammissibile poichè per contrastare l’interpretazione data alle disposizioni collettive dalla Corte di merito allega per la prima volta l’Accordo sindacale del 30 ottobre 1998 che, dalla lettura del ricorso e della stessa sentenza, non risulta essere stato prima invocato.

7. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 5000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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