Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29621 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29621 Anno 2017
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: OLIVIERI STEFANO

ORD INANZA
sul ricorso 14719-2016 proposto da:
CENTRO NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS, in persona del
legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROLA, VIA PO,
22, presso il Centro Nazionale Sportivo Libertas, rappresentato e
difeso dall’avvocato ANTONIO BALDACCHINO;

– ricorrente contro
GALASSO CATALDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA V.
VEN ETO,

7,

NIIN \LL. \,

presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA
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ALBERI:O DI VITO;

– con troricorrente contro

Data pubblicazione: 11/12/2017

BRACONE GIUSEPPE, ASSOCIAZIONE POLIGINICA
ALCIONE, FARO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E
RIASSICURAZIONI

IN

LIQUDAZIONE

COATTA •

AM-I\IINISTRATIVA;

avverso la sentenza n. 95/2016 della CORTE D’APPELLO di
CAMPOBASSO, depositata il 28/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/10/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLI VIERI.

Ric. 2016 n. 14719 sez. M3 – ud. 25-10-2017
-2-

– intimati –

Corte di cassazione
Sesta sezione civile – sottosezione Terza

Premesso

La Corte d’appello di Campobasso, con sentenza 28.4.2016 n. 95, in
riforma della decisione di prime cure: a) dichiarava improcedibile la
domanda di condanna al risarcimento danni proposta da Cataldo Galasso
nei confronti di FARO Compagnia Ass.ni e Riass.ni s.p.a in I.c.a.; b)
qualificato come contrattuale il rapporto tra l’atleta ed i convenuti,
condannava l’istruttore Giuseppe Bracone, l’Associazione Poliginnica
Alcione ed il Centro Nazionale Sportivo Libertas, al risarcimento dei danni
derivati da lesioni personali subite dal Galasso nel corso di un
allenamento di atletica pesante nella palestra della predetta
associazione, a causa di caduta seguita allo spostamento di uno dei
materassini, non correttamente allineato, che componevano la pedana
degli atleti (tatami)

La Corte territoriale in particolare rilevava che, oltre all’allenatore
Bracone ed alla associazione sportiva locale, anche il CNS Libertas
doveva ritenersi responsabile in quanto “struttura associativa complessa
costituita da una entità nazionale che ingloba in sé varie diramazioni
locali”

Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione il
CNS Libertas deducendo due motivi illustrati da memoria ex art. 380 bis
c.p.c.

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ric. Centro Nazionale Sportivo Libertas c/Galasso Cataldo+2

est.
SteìiÌivieri

IL COLLEGIO

-

Resiste con controricorso Cataldo Galasso che ha depositato anche
memoria illustrativa ex art. 380 bis c.p.c.

Non hanno svolto difese gli altri intimati cui il ricorso è stato notificato in
data 14.6.2016

Il primo motivo di ricorso con il quale si deduce il vizio di violazione degli
artt. 36 e 338 c.c., nonché il vizio di insanabile contraddittoria motivazione, è
inammissibile.
La ricorrente censura la sentenza laddove ha inteso riformare la decisione di
prime cure -che aveva riconosciuto il difetto di titolarità passiva della CNS
Libertas-, ipotizzando la esistenza di un’unica struttura organizzativa
complessa nella quale era inserita anche l’Associazione Poliginnica Alcione,
sebbene fosse stato accertato che quest’ultima era dotata di autonomia
patrimoniale nonchè della “limitata” soggettività giuridica propria degli enti non
personificati.
L’assunto difensivo opera interamente sul piano dell’errore di fatto e non
della violazione delle norme di diritto, in quanto investe l’accertamento della
fattispecie concreta esaminata dal Giudice di appello alla stregua delle
“produzioni documentali” del danneggiato. La Corte territoriale ha, infatti,
ritenuto che l’associazione sportiva Alcione fosse una mera “diramazione
periferica” della organizzazione del medesimo ed unico ente non personificato
costituito dal Centro Nazionale Sportivo “Libertas”. In tal senso deve
intendersi l’espresso richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, al
precedente di questa Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 15394 del 13/07/2011,
ed alla fattispecie ivi considerata della struttura organizzativa complessa nella
quale possono articolarsi anche le associazioni non riconosciute. La Corte
d’appello fonda tale accertamento sulla denominazione dell’ente associativo
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ric. Centro Nazionale Sportivo Libertas c/Galasso Cataldo+2

St

est.
livieri

OSSERVA

che ne denota la operatività sull’intero territorio nazionale, nonché sulle
circostanze documentali da cui emerge che il CNS Libertas gestisce
direttamente il tesseramento degli atleti e stipula in favore anche di questi
polizze assicurative, traendone la conclusione che le strutture locali, quali

diretta imputazione degli effetti e delle conseguenze nella sfera giuridica
dell’ente nazionale impersonificato.
Orbene tale accertamento non è correttamente impugnato dalla ricorrente
laddove, non evidenziando un “fatto storico decisivo”, discusso tra le parti e
dimostrato in giudizio, che la Corte d’appello abbia del tutto omesso di
valutare, e neppure individuando il contenuto delle prove documentali
esaminate dalla Corte territoriale, non ha assolto ai requisiti di ammissibilità
prescritti dagli artt. 366co1 n. 6 e 360co1 n. 5 c.p.c. nel testo riformato dal DL
n. 83/2012 conv. in legge n. 134/2012, applicabile “ratione temporis”, come
interpretato da questa Corte (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del
07/04/2014; id. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/09/2014; id. Sez. 3,
Sentenza n. 11892 del 10/06/2016).
La critica della ricorrente, che neppure evidenzia gli elementi di fatto dai
quali dovrebbe ravvisarsi nella specie la “autonomia” delle due associazioni,
locale e nazionale, e conseguentemente la distinta imputazione delle
conseguenze giuridiche delle rispettive attività svolte, si esaurisce, pertanto, in
una mera prospettazione alternativa della valutazione delle risultanze
istruttorie compiuta dal Giudice di appello, insindacabile in sede di legittimità.
Non rileva ai fini della ammissibilità del motivo in esame, il dedotto errore
in cui è incorso il Giudice pronunciando la condanna “anche” nei confronti di
Associazione Poliginnica Alcione, in quanto la condanna solidale implica una

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ric. Centro Nazionale Sportivo Libertas c/Galasso Cataldo+2

Stefan

livieri

l’Associazione Poliginnica Alcione svolgessero attività meramente esecutive con

pluralità soggettiva dei destinatari della statuizione che la Corte d’appello
avrebbe, invece, inteso escludere.
Al riguardo occorre premettere che le contrarie deduzioni svolte dal
controricorrente volte a giustificare la solidale responsabilità di entrambe le

interpretativo del precedente richiamato dalla Corte d’appello (15394/2011
cit.). In quel caso infatti, è stato ritenuto insindacabile il giudizio di fatto del
Giudice del merito che, al contrario di quanto ritenuto dall’attuale
controricorrente, aveva escluso una concorrente responsabilità della
associazione provinciale e della associazione nazionale, proprio in
considerazione del fatto che l’associazione locale non disponeva di alcuna
autonomia patrimoniale e finanziaria e di indipendenza amministrativa

(“in

assenza di un patrimonio di riferimento su cui si proietti la responsabilità
patrimoniale, e quindi nell’ottica di una mera autonomia di gestione di risorse
di cui agli organi locali hanno materiale disponibilità ma non la titolarità
effettiva”), con la conseguenza che la Corte chiamata al sindacato di legittimità
ha ritenuto che, in quel caso, non si era “in presenza di una figura associativa
unica per la quale risulti agevole ovviamente sostenerne l’autonoma
soggettività, non solo sulla base della normativa codicistica ma anche
costituzionale (con particolare riferimento all’art. 2 Cost.) come già affermato
da questa Corte (in particolare con la sentenza n. 8239/2000), ma si
evidenzia una struttura associativa complessa costituita da una entità
nazionale che ingloba in sè varie diramazioni “locali”, come del resto
individuata dai giudici di secondo grado anche in base alla denominazione di
detta struttura quale A.C.S.I. – Associazione Centri Sportivi Italiani; in
definitiva, ai fini della responsabilità in questione, la soggettività giuridica è
unica

e, di conseguenza,

spetta a quest’ultima, quale ente

sovraordinato, la legittimazione passiva nella presente controversia” (la
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Ste an

st.
livieri

associazioni non riconosciute, traggono origine da un manifesto equivoco

Corte ha dunque ravvisato un’unica figura soggettiva, l’ACSI, risultando le altre
associazioni, in quanto mere diramazioni locali, prive di autonoma
soggettività).
Non perspicua appare, quindi, la statuizione della sentenza impugnata che,

esclusiva: in tal senso deponendo l’espresso richiamo al precedente della SC n.
15394/2011, cit.- riferibilità della responsabilità all’associazione nazionale
“sovraordinata” nella quale era inglobata la struttura periferica, ha poi
condannato in solido anche una “struttura organizzativa interna” della
medesima associazione non riconosciuta, senza peraltro fornire nella
motivazione della sentenza alcuna giustificazione di una ipotetica duplicità
soggettiva.
Tuttavia, quando anche riscontrato, tale vizio -relativo alla inesplicata
affermazione di autonoma responsabilità di una “struttura organizzativa
interna”-, impinge nella sfera giuridica di una parte processuale diversa dalla
ricorrente, e dello stesso, pertanto, avrebbe potuto dolersi esclusivamente
l’Associazione Poliginnica Alcione, legittimata ad impugnare la relativa
statuizione di condanna. L’errore in questione non inficia, invece, la
motivazione che sorregge la affermazione di responsabilità del Centro
Nazionale Sportivo Libertas, e dunque risulta inammissibile per difetto di
interesse la censura svolta sul punto dalla ricorrente.

Il secondo motivo (violazione degli artt. 2043 e 1218 c.c.; nullità della
sentenza per mancanza di motivazione) non è fondato.
La Corte territoriale ha ritenuto che il Tribunale di Larino avesse inteso
ricondurre nell’ambito della responsabilità contrattuale il rapporto tra
l’associato-danneggiato ed il “gestore della palestra”, ed ha condiviso detta
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dopo aver riconosciuto i caratteri della organizzazione complessa e dunque la –

qualificazione giuridica traendone le conseguenze in tema di riparto dell’onere
probatorio.
La tesi della responsabilità contrattuale recepita dalla Corte d’appello è
diretta conseguenza della ricostruzione delle relazioni tra Associazione

articolata in strutture periferiche non dotate della limitata autonomia
riconosciuta agli enti non personificati dagli artt. 36 e 38 c.c.. Ed infatti, se è
unica l’associazione nazionale responsabile, è soltanto ad essa che devono
imputarsi le conseguenze dell’attività dannosa commessa dalle persone che
agiscono per conto della stessa (nella specie l’istruttore), trattandosi di attività
relativa alla gestione della palestra che comporta anche la verifica -a garanzia
dell’incolumità personale degli utenti- della funzionalità ed efficienza degli
attrezzi e delle altre strutture della palestra che vengono utilizzati dagli atleti.
Quanto alla qualificazione giuridica di tale responsabilità, osserva il Collegio
che, se non è dubbio che l’associazione non riconosciuta risponde con il fondo
comune dell’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e
risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi

(Corte

cassa Sez. 1, Sentenza n. 5089 del 21/05/1998), e se deve ritenersi ormai
acquisito che tale responsabilità patrimoniale non è confinata nell’ambito dei
soli rapporti contrattuali ma è estesa anche alla responsabilità aquiliana per
fatto illecito, essendo chiamata perciò l’associazione non riconosciuta a
rispondere con il proprio fondo comune (art. 37 cod. civ.) in virtù del rapporto
organico e del generale principio che rende responsabili le persone fisiche e gli
enti giuridici per l’operato dannoso di coloro che sono inseriti
nell’organizzazione burocratica o aziendale (Corte cass. Sez. 3, Sentenza n.
10213 del 26/07/2001; id. Sez. 3, Sentenza n. 858 del 17/01/2008

che ha esaminato il caso dei gestori di una palestra evocati in giudizio da un
associato a titolo di responsabilità per omessa custodia cui era conseguito un
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RG n. 1471912016
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eri

Poliginnica Alcione e CNS Libertas come unica associazione non riconosciuta

suo infortunio, quali titolari dell’associazione, in relazione all’omesso controllo
sulla sicurezza degli attrezzi in uso nella palestra), occorre altresì considerare il
percorso giurisprudenziale che è approdato a riconoscere la tutela di tipo
contrattuale anche a quelle relazioni tra soggetti non fondate su un titolo
contrattuale, ma che si caratterizzano per un previo contatto “qualificato” (in

diretto al perseguimento di uno scopo comune alle parti, e che si fondano su di
“un affidamento reciproco delle parti con la conseguente insorgenza di specifici
e reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione”,

la cui

violazione determina la responsabilità civile di cui all’art. 1218 c.c. (cfr.
amplius, da ultimo:

Corte cass.

Sez. 1, Sentenza n.

14188 del

12/07/2016).
Nella specie non sussiste sovrapposizione tra il rapporto associativo, da un
lato, ed il servizio -reso a favore degli associati- di gestione della palestra e
delle sue attrezzature, dall’altro (cfr.

Sez.

3,

Sentenza

n.

858 del

17/01/2008), ma la relazione associativa si pone come presupposto idoneo a
“qualificare” il distinto rapporto derivante dalla fruizione delle attività di
allenamento ed istruzione alla pratica sportiva effettuate all’interno della
palestra, così da far insorgere nell’atleta l’affidamento sull’adempimento da
parte della associazione nazionale, e delle persone che operano per essa, dei
doveri di protezione della incolumità personale degli associati.
In relazione a tale precisazione la qualificazione giuridica della responsabilità
contrattuale di CNS Libertas attribuita dalla Corte territoriale va esente da
errore.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata alla
rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
7

RG n. 14719/2016
ric. Centro Nazionale Sportivo Libertas c/Galasso Cataldo+2

Co
Stef

est.

ciò distinguendosi dalla fattispecie dell’illecito extracontrattuale), in quanto

rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente, delle spese
del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002 n. 115, inserito
dall’art. 1 comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 25/10 /2017

200,00, ed agli accessori di legge.

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