Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29620 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 16/11/2018, (ud. 24/05/2018, dep. 16/11/2018), n.29620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2508-2017 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE

CLODIO, 14, presso lo studio dell’avvocato ANDREA GRAZIANI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati OTELLO DAL ZOTTO,

FEDERICO VIERO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

METRA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRO GRAZIANI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati STEFANO FERRANTE, ALESSANDRO DI

STEFANO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 643/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 02/12/201 r.g.n. 868/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANDREA GRAZIANI per delega verbale Avvocati OTELLO

DAL ZOTTO e FEDERICO VIERO.

udito l’Avvocato STEFANO FERRANTE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. con sentenza n. 643/2016, pubblicata il 2 dicembre 2016, la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale di Vicenza che, pronunciando in sede di opposizione nella causa promossa da P.G. nei confronti di Metra S.p.a., avente ad oggetto l’impugnazione del licenziamento comunicato il 30/6/2014, aveva ritenuto – come già il giudice della fase sommaria – che il ricorrente fosse decaduto dall’azione, L. n. 604 del 1966, ex art. 6, comma 2, per avere depositato il ricorso giudiziale oltre il previsto termine di 60 giorni dalla mancata adesione della società alla procedura di conciliazione.

2. La Corte, ricostruita la normativa applicabile, rilevava come detto termine, computati 20 giorni per il deposito di memoria da parte della società (decorrenti dalla richiesta di tentativo di conciliazione, trasmessa dalla parte il 25/7/2014, o dalla comunicazione della pendenza del tentativo da parte della Direzione provinciale del lavoro, ricevuta dal datore di lavoro il 4/8/2014) e aggiunti ulteriori 20 giorni previsti dall’art. 410 c.p.c., risultasse comunque ampiamente decorso il 5/12/2004, allorquando il ricorso giudiziale era stato depositato.

3. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il P. con unico motivo, assistito da memoria, cui ha resistito Metra S.p.A. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo proposto il ricorrente denuncia l’erronea interpretazione della L. n. 604 del 1966, art. 6 come modificato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32 per avere la Corte ritenuto che il lavoratore, ricevuta la comunicazione del licenziamento e impugnato l’atto nei sessanta giorni per evitare la decadenza, deve depositare il ricorso giudiziale entro centottanta giorni, oppure, sempre in tale termine, può avviare procedure arbitrali o conciliative presso la competente direzione provinciale del lavoro: sarebbe stato, invece, conforme alle complessive finalità della disciplina ritenere che la terza decadenza prevista (e cioè la decadenza che si compie in caso di omesso deposito del ricorso al giudice del lavoro nei sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo) potesse verificarsi soltanto nell’ipotesi in cui fosse già decorso il termine di centottanta giorni stabilito come secondo termine di decadenza, altrimenti realizzandosi un sistema di preclusioni connotato da manifesta irragionevolezza.

2. Il motivo è infondato.

3. Come già rilevato da questa Corte, la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1, nel modificare della L. n. 604 del 1966, l’art. 6 ha creato una nuova fattispecie di decadenza, costruita su una serie successiva di oneri di impugnazione strutturalmente concatenati tra loro e da adempiere entro tempi ristretti. L’ipotesi ordinaria – stante la facoltatività del tentativo di conciliazione – è quella del lavoratore che, dopo aver comunicato al datore di lavoro l’atto di impugnativa del licenziamento, proponga direttamente il ricorso al giudice: in tal caso, egli deve rispettare il termine di 180 giorni. Ma il lavoratore può liberamente scegliere di percorrere un’altra strada per impedire l’inefficacia dell’impugnazione stragiudiziale, alternativa alla prima, e cioè può far seguire detta impugnazione, sempre entro lo stesso termine di 180 giorni, “dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato”. In tal caso, tuttavia, il lavoratore soggiace ad un incombente ulteriore, ove si abbia un esito negativo del componimento stragiudiziale: deve, infatti, depositare il ricorso al giudice “a pena di decadenza entro sessanta giorni” dal rifiuto o dal mancato raggiungimento dell’accordo necessario all’espletamento della conciliazione o dell’arbitrato (Cass. n. 17253/2016; conforme Cass. n. 22824/2015).

4. Nel caso di specie non è in discussione che alla richiesta del tentativo di conciliazione non avesse fatto seguito il deposito del ricorso giudiziale nel termine di sessanta giorni dallo spirare del termine di venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta da parte della società senza che quest’ultima avesse depositato presso la commissione la memoria di cui all’art. 410 c.p.c., comma 7, lasciando così ciascuna delle parti “libera di adire autorità giudiziaria”.

5. La questione della legittimità costituzionale della L. n. 604 del 1966, art. 6 come modificato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1, risulta manifestamente infondata.

6. Il legislatore ha ragionevolmente scelto, nell’esercizio della propria discrezionalità, di affiancare ad uno schema procedimentale di base, costituito da un primo termine di sessanta giorni per l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento e da un termine di successivi centottanta giorni per il deposito del ricorso avanti al giudice di lavoro, una procedura accelerata, di cui è fondamentale atto di impulso la richiesta del tentativo di conciliazione o di arbitrato.

7. Tale accelerata sequenza è palesemente volta a procurare una condizione di certezza in ordine alla possibilità di un amichevole componimento della possibile lite futura ed è, quindi, nell’interesse di entrambe le parti e dei diritti di cui ciascuna è dialetticamente portatrice all’interno del rapporto di lavoro (artt. 4 e 41 Cost.).

8. Nè può configurarsi la violazione dell’art. 24 Cost., essendo stato fissato per il ricorso giudiziale, in caso di rifiuto del tentativo o mancato accordo, un termine la cui durata è sostanzialmente omologabile agli spazi temporali riconosciuti nella giurisdizione civile per la tutela dei diritti e che appare comunque congruo in rapporto alle diverse esigenze (di analisi del fatto, di ricerca della giurisprudenza, di individuazione delle possibili fonti di prova) in cui si realizza la possibilità di approntare un’adeguata ed efficace difesa.

9. La questione di legittimità costituzionale risulta poi irrilevante, là dove pone in evidenza come la norma, facendo maturare il termine di sessanta giorni (per il deposito del ricorso avanti al giudice del lavoro) “dal rifiuto o dal mancato accordo”, introduca un termine di decadenza il cui decorso sarebbe sottratto alla conoscibilità del lavoratore, non in grado di determinare il relativo dies a quo, avendo la Corte di merito accertato che “con comunicazione di data 30 luglio 2014” la Direzione territoriale “aveva avvisato” la società datrice “della pendenza del tentativo di conciliazione avviato nei suoi confronti dal lavoratore licenziato e della possibilità di aderire alla procedura mediante il deposito di apposita memoria” (nel termine dei successivi venti giorni) e che tale comunicazione era stata “ricevuta da entrambe le parti” (cfr. sentenza, p. 12, penultimo capoverso).

10. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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