Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29620 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29620 Anno 2017
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: OLIVIERI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso 9435-2016 proposto da:
BUFANIO VALERIO, BUFANIO MIMÌ, BUFANIO ROSANNA,
BERNARDO FRANCESCA, elettivamente domiciliati in ROMA, V.
QUIRINO MAJORANA 140, presso lo studio dell’avvocato
GIOVANNA SALVIDIO, rappresentati e difesi dagli avvocati ANNA
TAVERNA, EMILIO GRECO;

– ricorrenti contro
BERNARDO ANITA FRANCESCA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA ILDEBRANDO GOIRAN, 23, presso lo studio
dell’avvocato UGO SARDO, che loarappresenta e difende unitamente
all’avvocato VITO CALDIERO;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 11/12/2017

avverso la sentenza n. 1659/2015 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO, emessa il 25/11/2015;
udita la relazione della catia svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/10/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO

OLIVI ERI.

Ric. 2016 n. 09435 sez. M3 – ud. 25-10-2017
-2-

Corte di (Tassazione
Sesta sezione civile – sottosezione Terza

Premesso

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza 30.12.2015 n. 1659, ha
rigettato l’appello proposto da Francesca Bernardo, Mimì Bufanio,
Rosanna Bufanio e Valerio Bufanio, confermando la decisione di prime
cure che aveva ritenuto provata, mediante testi, l’aggressione fisica
perpetrata dai predetti in danno di Francesca Anita Bernardo che, in
conseguenza delle lesioni personali subite, aveva riportato postumi
invalidanti quantificati all’esito delle espletate cc.tt.uu. medico legali nella
misura del 6% ed in giorni 7 di inabilità temporanea assoluta e gg.120 di
inabilità temporanea parziale

Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione
Francesca Bernardo ed i Bufanio deducendo due motivi

Resiste con controricorso e memoria illustrativa Francesca Anita
Bernardo

Ritenuto
Il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 196 c.p.c., nonché
omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360co1 n. 5 c.p.c.) è inammissibile.
Premesso che in primo grado il Tribunale aveva disposto il rinnovo della
c.t.u. (dott. Berghella) che veniva quindi espletata dal CTU dott. Loiacono, e
considerato che il secondo CTU perveniva alle medesime conclusioni raggiunte
nel precedente elaborato peritale, la censura di violazione dell’art. 196 c.p.c.

RG n. 9435/2016
ric. Bernardo Francesca +3 c/Bernanrdo Francesca Anita

Co est.
ivieri
Stefan

IL COLLEGIO

mossa alla sentenza della Corte d’appello è manifestamente inammissibile, in
quanto della norma processuale ha fatto applicazione esclusivamente il Giudice
di primo grado, con la conseguenza che il sindacato di legittimità viene
richiesto in relazione ad un parametro normativo inconferente.

del dott. Berghella, è appena il caso di rilevare come : 1-la rinnovazione della
consulenza è facoltà discrezionale attribuita al Giudice di merito (art. 196,
prima parte, c.p.c.), ed eventuali vizi di nullità della ordinanza con la quale
viene disposto il rinnovo, debbono essere fatti valere dalla parte interessata
alla udienza immediatamente successiva (art. 157, comma 2, c.p.c.), ben
potendo entrambe le consulenze, in relazione alle parti non incompatibili,
essere utilizzate ai fini della formazione del convincimento del Giudice; 2-la
sostituzione “per gravi motivi” del CTU già nominato (art. 196 1 seconda
parte, c.p.c.), richiede che il provvedimento del Giudice indichi le ragioni che
hanno indotto alla sostituzione: tuttavia la mancata esplicitazione dei gravi
motivi previsti dall’art. 196 cod. proc. civ. per disporre la sostituzione del
consulente tecnico d’ufficio già nominato, integra una nullità a rilevanza
variabile, ai sensi dell’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., la quale,
avendo natura relativa, deve essere fatta valere dalla parte interessata nella
prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso; pertanto, in
difetto di tempestiva eccezione, tale nullità non può essere denunciata,
“secundum eventum litis”,

come motivo di impugnazione della sentenza

dovendo peraltro, considerarsi che il provvedimento con cui il giudice dispone
la rinnovazione delle indagini non priva di efficacia l’attività espletata dal
consulente sostituito (Corte cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21149 del
17/09/2013).

In entrambi i casi rientra nei poteri discrezionali del giudice

di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive
o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico d’ufficio sulla
2
RG n. 9435/2016
ric. Bernardo Francesca +3 c/Bernanrdo Francesca Anita

Co4s. st.
Stefan
vieri

Quanto al richiamo operato nella sentenza di appello alla consulenza tecnica

relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o “in toto”, le indagini,
sostituendo l’ausiliare del giudice, e l’esercizio di tale potere, con ordinanza
emanata su istanza di parte o su iniziativa officiosa e revocabile “ex” art. 177,
comma secondo, cod. proc. civ., non é sindaca bile in sede di legittimità, ove ne

Sez. 3, Sentenza n. 27247 del 14/11/2008; id. Sez. 3, Sentenza n.
7622 del 30/03/2010).

Orbene l’assunto difensivo secondo cui il primo Giudice avrebbe disposto il
rinnovo della consulenza tecnica, affidandola ad un medico specializzato in
psichiatria, non soltanto perché dai convenuti Bernardo-Bufanio era stata
contestata la inadeguatezza della specializzazione in malattie respiratorie del
primo CTU -dovendo procedersi all’accertamento dei danni psichici lamentati
da Francesca Anita Bernardo-, ma in quanto avrebbe integralmente condiviso i
rilievi critici di merito formulati dai medesimi convenuti alle conclusioni cui era
giunta la prima c.t.u. (argomento dal quale gli attuali ricorrenti intenderebbero
desumere la contraddittorietà logica della motivazione della sentenza
impugnata che, a quelle conclusioni di merito, aderisce), costituisce una mera
anapodittica allegazione, priva di qualsiasi indispensabile riscontro, avendo
peraltro omesso gli stessi ricorrenti di trascrivere il contenuto delle
osservazioni critiche formulate dal CTP. Inoltre la tesi della contraddittorietà
della motivazione è smentita dalla chiara indicazione fornita dal Giudice di
appello delle ragioni per le quali le consulenze potevano essere valutate
congiuntamente, essendo pervenuti i consulenti alle medesime conclusioni in
ordine ai postumi accertati e persino nella determinazione del grado di
invalidità biologica.
Quanto alla censura formulata ex art. 360 col n. 5 c.p.c., la stessa è del
tutto inammissibile in quanto difetta dei requisiti prescritti dalla norma indicata
-modificata dall’art. 54 DL n. 83/2012 conv. in legge n. 134/2012, applicabile
3
RG n. 9435/2016
ric. Bernardo Francesca +3 c/Bemanrdo Francesca Anita

C
Stefa

t.
vieri

sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (Corte cass.

ratione temporis- secondo la interpretazione che della stessa è stata fornita da
questa Corte (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014;
id. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/09/2014; id. Sez. 3, Sentenza n.
11892 del 10/06/2016): la omessa trascrizione delle osservazioni critiche

esposizione della censura- di insufficienza degli esami diagnostici, prima ancora
che impingere nel merito, insindacabile da questa Corte, non assolvono ai
requisiti di cui all’art. 366co1 n. 6 c.p.c., venendo del tutto omessa la
individuazione del “fatto storico decisivo” che la Corte territoriale avrebbe
omesso di considerare.
Il secondo motivo (omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360co1 n. 5
c.p.c.) è

inammissibile in quanto difetta degli stessi elementi strutturali

richiesti dall’art. 366 c.p.c., atteso che si risolve nella esposizione della mera
conclusione logica -secondo la impostazione difensiva dei ricorrenti- rispetto
alle premesse svolte nel precedente motivo, sostenendo i ricorrenti che la
Corte d’appello, avendo aderito “illogicamente” alle conclusioni peritali,
avrebbe omesso di considerare che il danno non esisteva, ed in ciò
consisterebbe il “fatto decisivo” omesso: è appena il caso di rilevare il
paralogismo argomentativo ove si confonde il “fatto storico” accertato ma
trascurato nella considerazione probatoria del Giudice, con lo stesso risultato
della “attività di selezione e valutazione delle risultanze probatorie”, venendo
quindi a risolversi la censura nella mera prospettazione di una soluzione della
controversia diversa da quella cui è pervenuta la Corte d’appello, richiedendosi
a questa Corte una inammissibile rivalutazione del fatto.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le parti
ricorrenti vanno condannate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità,
liquidate in dispositivo.
4

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ric. Bernardo Francesca +3 c/Bernanrdo Francesca Anita

Con
Stef

st.
vieri

mosse al primo ed al secondo elaborato tecnico, e le mere allegazioni -nella

4R
.,gr.m

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore della controricorrente,
delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per

liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002 n. 115, inserito
dall’art. 1 comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis, dello stesso articolo 13 .
Così deciso in Roma il 25/10 /2017

compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi

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