Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2962 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 10/02/2010), n.2962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

G.E.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale dell’Emilia Romagna n. 75/4/06 depositata il 20 settembre

2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dei

giorno 15/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso aderendo alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Amministrazione ricorre per cassazione nei confronti della sentenza in epigrafe con la quale la CTR dell’Emilia e Romagna, riformando la decisione di primo grado, ha accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto opposto dall’ufficio in relazione ad istanze di rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 1998 al 2000.

L’intimato non ha svolto difese. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 15/12/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32 e 57 per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto tardiva l’eccezione proposta solo in appello dall’ufficio in relazione all’intervenuto condono. La censura è manifestamente fondato, avendo già la Corte ripetutamente affermato il principio secondo cui l’intervenuta cessazione della materia del contendere per adesione del contribuente al condono deve essere rilevata dal giudice d’ufficio (di recente ex multis Cassazione civile, sez. trib., 15 giugno 2007, n. 14007) per cui non è vincolata alla tempestività dell’eccezione di parte.

Con secondo motivo di ricorso l’Amministrazione censura l’impugnata decisione per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto che l’adesione del contribuente alla sanatoria di cui alla L. n. 289 del 2002 non escludesse la richiesta di rimborso di imposte relative al periodo condonato.

Anche tale censura è fondata avendo la Corte affermato il principio secondo cui “In tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto (nella specie, i.r.a.p.): il condono, infatti in quanto volto a definire “transattivamente” la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari;

conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria” (Cassazione civile, sez. trib., 16 febbraio 2007, n. 3682) ed essendo tale principio estensibile, per la rado, che lo ispira, anche nel caso di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 7.

L’accoglimento dei primi due motivi comporta l’assorbimento del terzo.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dal G. avverso il silenzio rifiuto opposto dall’ufficio in relazione ad istanze di rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 1998 al 2000. La natura della controversia e le pregresse incertezze giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dal G. avverso il silenzio rifiuto opposto dall’ufficio in relazione ad istanze di rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 1998 al 2000. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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