Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2962 del 07/02/2020

Cassazione civile sez. I, 07/02/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 07/02/2020), n.2962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35376/2018 proposto da:

O.D., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Giuseppe Onorato e dell’avvocato Maria Paola Cabitza,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 887/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 22/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/11/2019 dal Cons. Dott. LUCIA TRIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Cagliari, con sentenza pubblicata il 22 ottobre 2018, respinge il ricorso proposto da O.D., cittadino della Nigeria, avverso l’ordinanza del locale Tribunale che ha respinto il ricorso del richiedente avverso provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. la Corte d’appello, per quel che qui interessa, precisa che:

a) con il primo motivo di appello si sostiene che il rigetto della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sarebbe fondato sull’erronea affermazione circa la possibilità del ricorrente di trasferirsi in una zona del Paese di origine diversa da quella di provenienza nonchè sulla omessa considerazione della situazione della Nigeria, connotata da violenza indiscriminata e frequenti attentati terroristici di gruppi estremistici islamici, tra cui (OMISSIS);

b) il motivo è infondato;

c) va rilevato al riguardo che il Tribunale ha ritenuto non credibile il racconto reso dal richiedente e nell’atto d’appello non è contenuta alcuna censura sul suddetto giudizio di non credibilità;

d) quanto alla situazione della Nigeria, sulla base sia di notizie aggiornate provenienti da fonti affidabili sia della giurisprudenza di legittimità, va ritenuto che le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria possano considerarsi sussistenti soltanto in favore dei cittadini nigeriani che provengono dalle parti Nord e Nord-Est del Paese, che sono le sole per le quali l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha rivolto un monito agli Stati affinchè non effettuino rimpatri forzati verso quelle zone del Paese;

e) il ricorrente è nato nell’Edo State e ha dichiarato di essersi poi trasferito nello Yobo State dal quale sarebbe fuggito;

f) peraltro, va condiviso il giudizio di non credibilità del racconto circa la permanenza del richiedente nello Yobo State, che comunque non è la zona di origine dell’interessato;

g) quanto alla richiesta del permesso di soggiorno per motivi umanitari, formulata senza alcuna argomentazione critica rispetto alla motivazione di rigetto contenuta nell’ordinanza appellata, va rilevato che non sono state neppure allegate o documentate dal ricorrente particolari condizioni di vulnerabilità per motivi personali o di salute che consentano di accordare la protezione umanitaria;

3. il ricorso di O.D. domanda la cassazione della suddetta sentenza per un unico motivo; il Ministero dell’Interno resta intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo di ricorso si denuncia omessa pronuncia sulla erroneamente ritenuta assenza dei presupposti per la protezione sussidiaria fondata sulla ipotetica possibilità dell’appellante di trasferirsi in altra regione del Paese di origine;

1.1. si sottolinea che il tribunale, dopo aver affermato la non credibilità del racconto del richiedente, ha aggiunto che in caso di rimpatrio l’interessato potrebbe decidere di trasferirsi in una regione della Nigeria diversa da quella di provenienza, visto che in questa permangono conflitti interni;

1.2. questa statuizione non è stata esaminata dalla Corte d’appello eppure, in base alla giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento del diritto ad ottenere lo status di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso, nel nostro ordinamento, in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d’origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, atteso che tale condizione, contenuta nell’art. 8 della direttiva 2004/83/CE, non è stata trasposta nel D.Lgs. n. 251 del 2007, essendo una facoltà rimessa agli Stati membri inserirla nell’atto normativo di attuazione della direttiva (si citano Cass. 16 febbraio 2012, n. 2294 e Cass. 10 luglio 23014, n. 15781;

2. l’esame delle censure porta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, per le ragioni di seguito esposte;

3. in primo luogo va osservato che la credibilità del racconto del richiedente è il presupposto indefettibile per la valutazione delle domande di protezione internazionale (o umanitaria);

3.1. nella specie, è pacifico che il Tribunale abbia escluso tale credibilità e che la Corte d’appello abbia rilevato la mancanza nell’atto d’appello di qualsiasi censura al riguardo;

3.2. nel presente ricorso per cassazione questa affermazione – che costituisce una ratio decidendi idonea da sola a sorreggere la sentenza nella sua integralità – non viene attinta dalle censure formulate le quali, invece, si indirizzano inammissibilmente su altri argomenti, che risultano privi di specifica attinenza con tale statuizione centrale nella sentenza di appello impugnata;

3.3. tale omessa impugnazione rende inammissibile, per difetto di interesse, le censure qui proposte, essendo la statuizione non impugnata divenuta definitiva e quindi non potendosi più produrre in nessun caso il relativo annullamento (vedi, al riguardo: Cass. 7 novembre 2005, n. 21490; Cass. 26 marzo 2010, n. 7375; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; Cass. 3 maggio 2019, n. 11706);

4. peraltro, va anche ricordato che, per costante e condiviso orientamento di questa Corte, la parte che impugna una sentenza con ricorso per cassazione per omessa pronuncia su una domanda o eccezione per il principio di specificità del motivi del ricorso ha l’onere, a pena di inammissibilità, di precisare in quale atto difensivo o verbale di udienza l’ha formulata, per consentire al giudice di verificarne la ritualità e tempestività, e quindi la decisività della questione perchè, pur configurando la violazione dell’art. 112 c.p.c., un error in procedendo, per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, non essendo tale vizio rilevabile d’ufficio, il potere-dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte interessata indicarli (Cass. 17 gennaio 2007, n. 978; Cass. SU 14 maggio 2010, n. 11730);

4.1. nella specie, invece, non solo il motivo è proposto con argomentazioni generiche e senza l’osservanza del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione, ma comunque la denuncia di omessa pronuncia riguarda una questione non decisiva – per quel che si è detto – il cui mancato esame espresso da parte della Corte d’appello è quindi irrilevante (arg. ex Cass. 2 agosto 2016, n. 16102);

5. in sintesi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

6. nulla si deve disporre per le spese del presente giudizio di cassazione, in quanto il Ministero intimato non ha svolto difese in questa sede;

7. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020

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