Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2962 del 07/02/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 2962 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 7915-2015 proposto da:
BARSANTI MACCHINE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO
PREVENTIVO in persona del Liquidatore e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio
dell’avvocato ROCCO AGOSTINO, che la rappresenta e
2017
3420

difende unitamente all’avvocato GIULIO GUARNIERI,
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

CONTI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA,

Data pubblicazione: 07/02/2018

VIALE GLORIOSO 13, presso lo studio degli avvocati
ANDREA BUSSA, LIVIO BUSSA che lo rappresentano e
difendono, unitamente all’avvocato ALFREDO MALFATTI,
giusta delega in atti;
– controricorrente

di GENOVA, depositata il 30/12/2014 R.G.N. 431/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per
inammisssibilità o in subordine rigetto;
udito l’Avvocato GIULIO GUARNIERI;
udito l’Avvocato ALFREDO MALFATTI.

avverso la sentenza n. 546/2014 della CORTE D’APPELLO

RG 7915/15

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Roberto Conti appellava la sentenza del Tribunale di Massa che aveva
respinto la sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento della
titolarità in capo alla società “Barsanti macchine” s.p.a. del rapporto di
lavoro a suo dire solo formalmente intestato alla “A.G. Servizi” s.a.s.,
nell’ambito del quale egli aveva lavorato dal gennaio 2002 al febbraio

una procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale
con esternalizzazione di alcuni servizi tra cui quello della gestione del
personale, servizio di cui egli si era sempre occupato e continuato ad
occuparsi anche dopo la sua formale assunzione dal parte della “AG
servizi” sino al licenziamento da parte di quest’ultima.
Il Tribunale respingeva anche le altre sue domande, conseguenti alla
reintegrazione nel posto di lavoro presso la “Barsanti macchine”, e di
risarcimento del danno da parte di quest’ultima, nessuna domanda
essendo stata svolta dall’attore nei confronti della “AG Servizi”.
Il Tribunale, all’esito dell’espletata istruttoria, affermò che il contratto
di appalto stipulato dalla “Barsanti macchine” con la ” AG Servizi” per
la elaborazione delle buste paga del personale della prima, nel cui
ambito si era inserita l’attività svolta dal Conti, valutato alla stregua dei
principi posti dagli artt. 27 e 29 del d.lgs. 276 del 2003, era legittimo
siccome comportante in capo alla appaltatrice una effettiva assunzione
del rischio d’impresa relativo all’obbligazione assunta e l’esercizio del
potere direttivo e organizzativo nei confronti del lavoratore utilizzato
nell’appalto.
Ad avviso del Conti la sentenza impugnata aveva male interpretato le
risultanze istruttorie, da cui sarebbe emersa l’effettiva titolarità del
rapporto in questione in capo alla società ‘Barsanti macchine’.
Quest’ultima si costituiva resistendo al gravame.
Con sentenza depositata il 30.12.14, la Corte d’appello di Genova, in
riforma della sentenza appellata, dichiarava che tra l’appellante e la
‘Barsanti macchine’ era tuttora in essere un rapporto di lavoro
subordinato, condannando l’appellata a corrispondere all’appellante le

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2004 dopo essere stato licenziato dalla “Barsanti macchine” all’esito di

RG 7915/15

retribuzioni dalla costituzione in mora (26.4.11) all’epoca della
sentenza, respingendo ogni altra domanda proposta dall’attore.
Ad avviso della corte di merito dalle risultanze istruttorie era emerso
che il passaggio del Conti alle dipendenze della “AG servizi” consistette
in un mero mutamento formale dell’intestazione del rapporto, che
rimase sempre in capo alla società Barsanti.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso quest’ultima, affidato

Resiste il Conti con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e\o falsa
applicazione degli artt. 2697 c.c., 421, 115 e 116 c.p.c., oltre
all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato
oggetto di discussione tra le parti.
Sintetizzato il quadro probatorio a suo avviso emerso nella fase di
merito, lamenta che la sentenza impugnata lo valutò erroneamente,
basandosi unicamente sulla deposizione del teste Grassi e per il resto
su meri argomenti di prova, quali emergenti ad esempio
dall’interrogatorio libero delle parti.
Il motivo è inammissibile.
Deve infatti considerarsi che in tema di ricorso per cassazione, il vizio
di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art.
360, comma 1, n. 3 c.p.c., ricorre o non ricorre a prescindere dalla
motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai
di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione (id est: del
processo di sussunzione), sicché quest’ultimo, nell’ambito del sindacato
sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone
la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata (ipotesi non
ricorrente nella fattispecie); al contrario, il sindacato ai sensi dell’art.
360, primo comma n. 5 c.p.c. (oggetto della recente riformulazione
interpretata quale riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di
legittimità sulla motivazione: Cass. sez.un. 7 aprile 2014, n. 8053),
coinvolge un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti (ipotesi
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a sei motivi, poi illustrati con memoria.

RG 7915/15

ricorrente nel caso in esame). Ne consegue che mentre la sussunzione
del fatto incontroverso nell’ipotesi normativa è soggetta al controllo di
legittimità, l’accertamento del fatto controverso e la sua valutazione
(rimessi all’apprezzamento del giudice di merito: cfr. Cass. n. 8293\12,
Cass. n. 144\08, Cass. n. 21965\07), ineriscono ad un vizio motivo,
pur qualificata la censura come violazione di norme di diritto, vizio
limitato al generale controllo motivazionale (quanto alle sentenze

all’omesso esame di un fatto storico decisivo, in base al novellato art.
360, comma 1, n. 5. c.p.c.
Deve allora rimarcarsi che “..Il nuovo testo del n. 5) dell’art. 360 cod.
proc. civ. introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne
l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui
esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che
abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere
decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito
diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori non
integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto
storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione
dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le
risultanze probatorie. La parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso
rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e
all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia
stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti
l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto
sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto
stesso” (Cass. sez.un. 22 settembre 2014 n. 19881).
Il ricorso non rispetta il dettato di cui al novellato n. 5 dell’art. 360,
comma 1, c.p.c., limitandosi in sostanza a richiedere un mero ed
inammissibile riesame delle circostanze di causa, ampiamente valutate
dalla Corte di merito.
2.-Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un
fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le
parti, e cioè la genesi e natura del contratto di appalto tra BM e AG

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impugnate depositate prima dell’11.9.12) e successivamente

RG 7915/15

(facente capo al Sig.Grassi), assolutamente genuino e non diretto al
mero mutamento fittizio del datore di lavoro.
Anche tale motivo è inammissibile per le stesse ragioni svolte sub 1),
avendo la sentenza impugnata accertato, all’esito dell’istruttoria svolta
e delle circostanze di fatto da essa emergenti, che il nuovo contratto si
risolse nel mero mutamento di nome del datore di lavoro.
3.- Con il terzo ed il quarto motivo la ricorrente denuncia sempre

di discussione tra le parti, e cioè gli accertamenti ispettivi compiuti
dalla DTL circa la correttezza dell’inquadramento e delle retribuzioni
goduti dal Conti presso lo Studio Grassi (AG), effettivamente operante
sul mercato e circa la etero direzione e subordinazione del Conti
rispetto allo Studio Grassi.
Anche tali motivi, da trattarsi congiuntamente stante la loro
connessione, sono inammissibili alla luce delle considerazioni sopra
svolte, risultando peraltro irrilevante l’effettiva presenza sul mercato
dello studio Grassi, rilevando piuttosto, questo il fatto decisivo,
l’effettività o meno del rapporto di lavoro del Conti con la ridetta
società AG (Grassi) ovvero con la BM, adeguatamente accertato dalla
sentenza impugnata. Deve inoltre considerarsi che, non essendovene
traccia nella sentenza impugnata, sarebbe stato onere della attuale
ricorrente dedurre e dimostrare quando ed in quali termini la questione
della valutazione dei verbali ispettivi sarebbe stata ritualmente
sottoposta al giudice del gravame (cfr. Cass. n.7149\2015, Cass.n.
23675\2013).
5.- Con il quinto ed il sesto motivo la società denuncia ancora l’omesso
esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti, e cioè i rimborsi spese ed i buoni pasto, oltre
agli incrementi stipendiali che, ad erroneo avviso della sentenza
impugnata, sarebbero stati concordati direttamente tra il Conti e la BM.
Lamenta parimenti l’erronea valutazione della circostanza dell’uso del
PC, di proprietà BM, da parte del Conti.
Anche tali motivi, da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili,
essendo diretti ad un nuovo apprezzamento delle circostanze di causa

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l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto

RG 7915/15

già esaminate dalla sentenza impugnata in base alle emergenze
istruttorie.
6.- Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.

P.Q.M.

pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida
in €.200,00 per esborsi, €.4.000,00 per compensi professionali, oltre
spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi dell’art.
13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L.
24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per
il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1 bis dello stesso art.13.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13 settembre 2017

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al

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