Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2962 del 07/02/2011

Cassazione civile sez. III, 07/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 07/02/2011), n.2962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4533/2006 proposto da:

ADRIA POLISTIROLO S.R.L. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore Sig.ra B.L., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato

TERZOLI VIRGILIO, rappresentata e difesa dall’avvocato TAMBORINI

MARIA GABRIELLA, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato ROMA

MICHELE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GALANTINI CARLO FRANCESCO, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2453/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Sezione Seconda Civile, emessa il 5/10/2005, depositata il

20/10/2005, r.g.n. 975/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’avvocato VIRGILIO TERZOLI (per delega dell’avvocato MARIA

GABRIELLA TAMBORINI);

udito l’avvocato MICHELE LONGO (per delega dell’avvocato MICHELE

ROMA);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d’appello di Milano ha respinto la domanda diretta dalla soc. Adria Polistirolo contro il P. per il risarcimento del danno subito dall’attrice a causa di un incendio che questa assumeva essersi propagato dal fondo limitrofo, laddove il convenuto esercitava attività di costruzione e riparazione di pallets di legno.

Propone ricorso per cassazione la società a mezzo di un solo motivo.

Risponde con controricorso il P.. La ricorrente ha depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Nel riformare la prima sentenza, la Corte milanese ha sostenuto che la società non aveva assolto all’onere probatorio impostogli, in quanto non v’erano elementi per affermare che l’incendio si fosse originato nei bancali di legno accatastati sul terreno del P.; piuttosto, nè i VV.FF., nè il consulente erano stati in grado di stabilire in quale dei terreni compresi nell’area interessata l’incendio abbia avuto inizio. Sulla base di questa argomentazione i giudici d’appello hanno assolto il P. dalla responsabilità dell’art. 2051 c.c..

Siffatta argomentazione viola la menzionata disposizione e trasgredisce ai principi dettati in tema dalla giurisprudenza di legittimità (che, pure, la sentenza dichiara di voler seguire).

La giurisprudenza di questa stessa Corte, difattì, chiamata a pronunciarsi in casi del tutto analoghi rispetto a quello di specie, ha avuto modo di affermare (Cass. n. 6121/99, nonchè n. 17471/07) che, per aversi imputazione degli effetti dannosi a norma dell’art. 2051 c.c., è necessario che il danno si sia verificato per lo sviluppo di un agente insito nella cosa e che il soggetto convenuto abbia, per il rapporto con la cosa stessa, l’obbligo di vigilare e di tenerla sotto controllo, onde impedire danni ai terzi (Cass. 4196/97).

Invece, in maniera affatto non pertinente, il giudice d’appello, come s’è visto, concentra la sua indagine intorno al punto in cui s’era originato l’incendio ed, accertata la mancanza di prova in ordine al fatto che ciò fosse avvenuto nel fondo del P., esclude la responsabilità di quest’ultimo per responsabilità da cosa in custodia.

Al contrario, per rispettare il precetto normativo, essendo indiscusso che le fiamme s’erano propagate proprio da quel fondo (verso il fondo della società), il giudice avrebbe dovuto accertare se, pur essendosi l’incendio sviluppato in altro fondo, il fondo del P. si trovava in una situazione obiettivamente idonea a determinare, di fatto, un processo dannoso che, alimentando con accentuato dinamismo la propagazione dell’incendio medesimo (per la presenza di materiale altamente infiammabile), avesse indiscutibilmente contribuito, sotto il profilo eziologico, alla produzione del danno.

Per queste ragioni, la sentenza impugnata deve essere cassata ed il giudice del rinvio si adeguerà al principio secondo cui: “In tema di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c., il proprietario di un fondo dal quale si propaga un incendio che si diffonde nel fondo limitrofo, invadendolo, è responsabile dei danni cagionati a quest’ultimo, qualora non dimostri il caso fortuito; assumendo rilievo, a riguardo, non la circostanza che in quel fondo si sia originato l’incendio, bensì la sua situazione obiettivamente idonea ad alimentare, con accentuato dinamismo, la propagazione delle fiamme”.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA