Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2962 del 01/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 01/02/2022, (ud. 14/12/2021, dep. 01/02/2022), n.2962
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3870-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, UNICREDIT SPA, in persona dei rispettivi
legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in
ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell’avvocato MARIALUCREZIA
TURCO, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati
GIUSEPPE FRANCESCO LOVETERE, GIUSEPPA MARIA TERESA LAMICELA;
– controricorrenti –
contro
ASSICURAZIONI GENERALI SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 5501/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 17/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO
CROLLA.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
1. Vittoria Assicurazioni spa, Assicurazioni Generali spa (quale società incorporante l’Alleanza Toro Assicurazioni spa) e Unicredit spa, parti del giudizio civile conclusosi dinanzi alla Corte di Appello di Milano, con sentenza nr 1308 del 5/4/2016, di declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione giudiziale, le prime due, nella qualità di imprese assicuratrici della realizzazione di una nave da parte della Cantieri Navali Baglietto srl, la terza, in qualità di titolare del pegno sul credito all’indennizzo assicurativo vantato dall’impresa navale, impugnavano, con distinti ricorsi, gli avvisi di liquidazione con i quali l’Ufficio, recuperava l’imposta del Registro proporzionale riferita al predetto provvedimento giudiziale per un importo di Euro 381.300,00.
2. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, riuniti i ricorsi, disponeva la nullità dell’avviso nei confronti di Generali spa e rigettava per il resto.
3 Sull’impugnazione principale di Unicredit spa e Vittoria Assicurazioni spa e su quella incidentale dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia dichiarava l’inammissibilità dell’appello incidentale e accoglieva l’appello principale rilevando, per quanto di interesse in questa sede, che la sottoposizione dell’atto giudiziale ad imposta del registro proporzionale era illegittima in quanto la pronuncia di condanna resa dal Tribunale di Milano era stata riformata dalla sentenza della Corte distrettuale di cessazione della materia del contendere essendo tutte le parti addivenute ad una conciliazione della lite.
4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo. Vittoria Assicurazioni ed Unicredit spa si sono costituite depositando controricorso.
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 131 del 1986, art. 37, comma1 e della Tariffa, Parte Prima, art. 8, comma 1, lett. b), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che correttamente, contrariamente ai quanto ritenuto dalla sentenza della CTR, l’Amministrazione Finanziaria ha liquidato l’imposta del registro sulla base non della pronuncia del Tribunale di Milano ma in forza dell’assetto patrimoniale concordato dalle parti con gli atti transattivi richiamati dal verbale di conciliazione giudiziale posto a base della sentenza di cessazione della materia del contendere della Corte di Appello di Milano.
1.1 Va, preliminarmente, rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione essendo lo stesso tardivamente proposto. Ciò in quanto, secondo quanto sostenuto dai contribuenti, l’avviso di liquidazione relativo all’applicazione dell’imposta del registro non è atto impositivo ma di mera riscossione e, pertanto, resta esclusa l’applicabilità del regime di proroga dei termini sancita dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 11.
1.2 L’assunto è destituito di fondamento in quanto l’avviso di liquidazione dell’imposta del registro non è espressione di una semplice riscossione, a dispetto del nomen iuris utilizzato dalla norma, ma ha sostanziale valenza accertativa in quanto è il primo atto portato a conoscenza del contribuente con il quale l’Amministrazione finanziaria manifesta la propria pretesa creditoria tributaria.
1.3 Questa giurisprudenza ha ripetutamente affermato che un unico atto (cartella di pagamento) portato a conoscenza del contribuente con cui si rende nota la pretesa fiscale e non essendo preceduto da avviso di accertamento, è impugnabile non solo per vizi propri della stessa, ma anche per questioni che attengono direttamente al merito della pretesa fiscale ed ha, quindi, natura di atto impositivo (Cass. nr 32133/2017, n. 31055 del 2017; n. 28611 del 2017; Cass. n. 1296 del 2916; n. 1295 del 2016; n. 26997 del 2014; n. 22672 del 2014).
2 Venendo all’esame del ricorso il motivo è infondato.
2.1 Risulta pacifico, in punto di fatto: a) che tra le parti del giudizio civile sia intervenuta una prima transazione, nel processo di primo grado, in forza della quale le compagnie assicuratrici hanno corrisposto ad Unicredit spa la somma di Euro 12.000.000 a fronte di una richiesta risarcitoria di Euro 20.890.000,00 ed un secondo accordo transattivo nel giudizio di secondo grado avente ad oggetto il pagamento da parte delle compagnie assicuratrici dell’ulteriore somma di Euro 710.000,00 per spese giudiziali sostenute dalle controparti; b) che il giudizio di appello si è concluso con sentenza di cessazione della materia del contendere per effetto del verbale di conciliazione in cui si dava atto che le parti avevano provveduto a transigere la controversia in conformità con gli accordi transattivi già eseguiti.
2.2 Ciò premesso, recita il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, “Gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all’imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l’atto di conciliazione giudiziale e l’atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l’amministrazione dello Stato. 2. Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell’art. 77, all’ufficio che ha riscosso l’imposta”.
2.3 Il TUR, Tariffa, parte prima, art. 8, alle lett. dalla a) alla g), contiene un’elencazione tassativa dei suddetti atti, soggetti a registrazione, individuando altresì la relativa imposta. Dall’esame di tali atti si evince che i provvedimenti dall’Autorità Giudiziaria assoggettati a tassazione sono quelli che intervengono nel merito del giudizio.
2.4 Orbene la sentenza della Corte di Appello di Milano si è limitata a dichiarare la cessazione della materia del contendere; si tratta di una statuizione che non rientra tra quelle previste nell’elencazione di cui al TUR, Tariffa, parte prima, art. 8, alle lett. dalla a) alla g), in quanto ha posto fine al processo senza decidere nel merito.
2.5 Ne’, contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, è possibile la sottoposizione a tassazione del richiamato verbale di conciliazione, in quanto secondo la giurisprudenza di questo Collegio “il verbale di conciliazione giudiziale non rientra fra gli atti dell’autorità giudiziaria tassabili ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, allegata Tariffa, art. 8, perché non costituisce un provvedimento del Giudice, il quale vi interviene soltanto a fini certificativi ed esecutivi. Anche se redatto alla presenza e con la partecipazione del Giudice, il verbale di conciliazione continua quindi a rappresentare un’ordinaria manifestazione di autonomia negoziale (Cass. n. 5480 del 2008), la cui sottoposizione a tassazione dipende dall’effettivo contenuto di volta in volta assunto e non da valutazioni di tipo aprioristico ed astratto. Si vuole, cioè, dire che nonostante la sua peculiare collocazione, finalità ed efficacia, il verbale di conciliazione non assurge ad un ruolo tale da sovrapporsi ed assorbire qualsiasi antecedente, ma rimane un atto destinato a scontare l’imposta in base ai principi generali della materia. Se, dunque, il verbale di conciliazione costituisce titolo per il trasferimento di beni o diritti perché, per esempio, prima di allora non era stato concluso alcun accordo fra le parti ovvero le stesse erano giunte soltanto ad un’intesa di massima da perfezionare o dettagliare in seguito, sarà proprio esso e non le eventuali scritture a monte a dover essere tassato. Se, invece, il verbale di conciliazione non trasferisce alcunché, ma si limita a dare atto dell’avvenuta definizione della lite per effetto di un accordo già concluso prima, sarà quest’ultimo l’atto cui fare riferimento per quel che riguarda i termini e l’ammontare del pagamento (cfr. Cass. n. 27979/2011 e n. 9400/2021).
2.6 Alla luce di tali principi va osservato che nella fattispecie in esame la sentenza emessa dal Corte di Appello di Milano nel dichiarare la cessazione della materia del contendere non è entrata nel merito, ma si è limitata a dare atto della volontà delle parti, manifestata nelle rassegnate conclusioni, di transigere la causa alle condizioni di cui all’allegato verbale di conciliazione senza che tale atto risultasse inidoneo ad incidere sulla posizione giuridica delle parti processuali e a costituire presupposto del tributo ai sensi del citato art. 37.
2.6 La CTR ha fatto corretta applicazione di tali principi e il ricorso va, pertanto, respinto.
3 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
4 Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (Cass. Sez. 6- Ordinanza nr 1778 del 29/01/2016).
PQM
La Corte:
rigetta il ricorso.
Condanna l’Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 7.800,00 per compensi, Euro 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2022