Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29619 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 16/11/2018, (ud. 15/05/2018, dep. 16/11/2018), n.29619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19270-2013 proposto da:

L.B.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DORA 1, presso lo studio dell’avvocato PAOLA BISOGNO,

rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO DEFILIPPI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CECINA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SAVOIA, 72 c/o lo STUDIO LEGALE

CASO-CIAGLIA, rappresentato e difeso dall’avvocato RENZO GRASSI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LIVORNO, depositata il 25/06/2013

R.G.N. 1067/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/05/2018 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per inammissibilità del ricorso;

udito l’Avvocato RENZO GRASSI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Livorno, pronunciando sul reclamo proposto dal Comune di Cecina e su quello incidentale svolto da L.B.C. avverso il provvedimento emesso ex art. 700 c.p.c. dal giudice del lavoro dello stesso Tribunale – che aveva accolto il ricorso promosso da quest’ultima per la condanna dell’ente territoriale alla corresponsione di un contributo mensile di Euro 250,00 a titolo di indigenza economica, oltre che di un contributo a titolo di emergenza abitativa fino all’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica – ha dichiarato, in accoglimento del reclamo dell’ente territoriale ed in riforma del provvedimento reclamato, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, mentre ha dichiarato l’improcedibilità del reclamo incidentale in ragione della ritenuta carenza di giurisdizione.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso L.B.C. con tre motivi, cui resiste con controricorso il Comune di Cecina che deposita anche memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo del ricorso, proposto ai sensi dell’art. 111 Cost., L.B.C. deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 1 e 3 in relazione alla violazione e falsa applicazione della L. 8 novembre 2000, n. 328, artt. 1 e 2 quanto ai punti 10 – 14 – 15 18 – 19 e 20 del provvedimento impugnato, assumendo che aveva dimostrato, sia nella fase ex art. 700 c.p.c. che in quella del reclamo, che senza i contributi versati dal Comune di Cecina era privata dei più elementari bisogni umani per le sue condizioni di salute di assoluta emergenza. Quindi, secondo la ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto nel decreto impugnato, essendosi in presenza di prestazioni essenziali atte a garantirle i diritti fondamentali della persona, non poteva pretendersi che la pubblica amministrazione fosse investita della potestà amministrativa discrezionale, nè con riferimento all’an debeatur, nè al quid o al quomodo dell’erogazione delle suddette provvidenze;

conseguentemente la ricorrente chiede la cassazione del decreto impugnato e la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario.

2. Col secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione alla violazione e falsa applicazione della L. 8 novembre 2000, n. 328, artt. 1 e 2 quanto ai punti 24 – 25 – 26 del provvedimento impugnato, assumendo che, fermo restando che lo stesso Comune di Cecina aveva prodotto nella fase cautelare l’accordo riflettente le somme mensili che l’amministrazione comunale si era impegnata a versarle, la vicenda in esame non poteva che riguardare la riduzione e, al limite, la sospensione o l’estinzione dei contributi, ma non certamente l’assegnazione degli stessi per la prima volta.

3. Col terzo motivo, proposto per violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione alla violazione e falsa applicazione della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59, comma 1, la ricorrente richiama le decisioni di legittimità per le quali sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui sia in discussione, come nella fattispecie, non la fase antecedente all’erogazione della prestazione assistenziale, bensì la causa sopravvenuta di estinzione o di risoluzione del rapporto.

4. Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso un provvedimento privo dei caratteri della definitività e della decisorietà.

Si è, infatti, da ultimo ribadito (Cass. sez. 2, Ord. n. 20954 dell’8.9.2017, conforme a Sez. Un. n. 1245 del 23.1.2004) che ” Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, essendo in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale: donde l’inammissibilità dell’impugnazione con tale mezzo dell’ordinanza adottata dal tribunale in sede di reclamo avverso un provvedimento di natura cautelare o possessoria, ancorchè se ne deduca la “abnormità”, siccome recante statuizioni eccedenti la funzione meramente cautelare, trattandosi di decisione a carattere strumentale ed interinale, operante per il limitato tempo del giudizio di merito e sino all’adozione delle determinazioni definitive all’esito di esso, come tale inidonea a conseguire efficacia di giudicato, sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale.”

5. Pertanto, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Tenuto conto della situazione di grave indigenza economica ed abitativa della ricorrente, nonchè delle sue condizioni di salute, così come emerse dagli atti di causa, sussistono le gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese del presente giudizio tra le parti.

Non ricorrono i presupposti per la condanna della ricorrente, come da dispositivo, al pagamento del contributo unificato di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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