Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29619 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 14/11/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 14/11/2019), n.29619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11971/2015 proposto da:

P.E., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROSA MAURO;

– ricorrente –

contro

BANCA MEDIOLANUM S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATANASIO KIRCHER 7,

presso lo studio dell’avvocato STEFANIA IASONNA, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati ANTONELLO SILVERIO MARTINEZ,

ANTONIO TOFFOLETTO;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ESTER ADA

SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1255/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 11/11/2014 R.G.N. 545/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/07/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto;

udito l’Avvocato STEFANIA INSONNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1255/2014, pubblicata l’11 novembre 2014, la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado, con la quale il Tribunale della stessa sede, in accoglimento del ricorso di Banca Mediolanum S.p.A., respinte le domande tutte proposte in via riconvenzionale, aveva ritenuto che a P.E., già agente della Banca, non potessero riconoscersi le competenze di fine rapporto, essendosi egli dimesso senza preavviso in assenza di giusta causa; con la quale aveva inoltre escluso la natura subordinata del rapporto e condannato il P. a restituire la somma di Euro 42.896,71 corrispondente all’importo delle provvigioni anticipate e non maturate, oltre interessi.

2. In particolare, la Corte di appello ha ritenuto a sostegno della propria decisione che il rapporto si era risolto per iniziativa dell’agente, che aveva dato comunicazione in tal senso con lettera del 25/5/2004, posto che una precedente comunicazione di recesso della Banca (lettera del 18/11/2003, ricevuta il 25/11/2003) era stata revocata con lettera del 24/11/2003, anticipata a mezzo telegramma in pari data, e che l’agente aveva comunque riconosciuto il perdurare del rapporto nel tempo successivo e fino alla data delle dimissioni; ha poi ritenuto che del rapporto intercorso fra le parti non fosse stata provata la natura subordinata e ciò alla stregua delle risultanze istruttorie, che avevano dimostrato come il P. non fosse stato assoggettato al potere direttivo e disciplinare della Banca, il solo indice della (peraltro parziale) determinazione del compenso in misura fissa non potendo condurre a diversa conclusione.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il P. con tre motivi, cui ha resistito la società controricorso.

4. Risulta depositata procura speciale per l’I.N.P.S., già parte dei giudizi di merito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente, deducendo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2729,2697 e 1335 c.c., nonchè dell’art. 24 Cost., censura la sentenza per avere erroneamente riconosciuto valore probatorio al telegramma in data 24/11/2003, senza che la Banca preponente nulla avesse allegato e provato circa la ricezione, e quindi la conoscenza, dello stesso da parte dell’agente; con la conseguenza di avere considerato tempestivamente revocata la precedente comunicazione di recesso della Banca pervenuta al destinatario il 25/11/2003 e, quindi, ritenuto che il rapporto fra le parti si fosse risolto per effetto delle dimissioni dell’agente.

2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1751 c.c., nonchè denunciato il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la sentenza impugnata omesso l’esame delle domande riconvenzionali volte a ottenere il pagamento delle indennità di fine rapporto spettanti all’agente.

3. Con il terzo motivo viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., nonchè nuovamente denunciato il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la sentenza illegittimamente escluso la natura subordinata del rapporto, dando prevalenza agli elementi istruttori di segno contrario e tralasciando invece quelli a favore della subordinazione.

4. Il primo motivo è da ritenersi inammissibile.

5. Esso, infatti, non si confronta con quella parte della motivazione della sentenza, in cui la Corte di appello, sottolineando il carattere dirimente del comportamento del P., ha accertato come questi avesse riconosciuto il perdurare del rapporto di agenzia fra le parti con lettera del 9 gennaio 2004 (e, pertanto, successiva al telegramma e alla lettera di revoca, da parte di Banca Mediolanum S.p.A., della propria precedente comunicazione di recesso), unitamente ad altre molteplici circostanze di fatto coerentemente indicative di un’intervenuta sostanziale accettazione della stessa revoca (cfr. sentenza, pp. 4-5).

6. Il secondo motivo resta assorbito, non risultando validamente censurata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il rapporto si fosse risolto ad iniziativa dell’agente.

7. Il terzo motivo è parimenti inammissibile.

8. Si deve al riguardo osservare preliminarmente che la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, è preclusa in presenza di c.d. “doppia conforme”, ex art. 348 ter c.p.c., u.c.; nè il ricorrente, per evitare l’inammissibilità del motivo, ha indicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5528/2014; conformi, fra altre: n. 19001/2016; n. 26774/2016).

9. Il motivo in esame è comunque inammissibile in quanto, tendendo ad una rivisitazione e ad un diverso apprezzamento del materiale probatorio acquisito al giudizio, sollecita a questa Corte l’esercizio di un’attività che le è estranea e che è invece propria del giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllare l’attendibilità e la concludenza delle prove, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova (Cass. n. 25608/2013, fra le molte conformi).

10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019

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