Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29618 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 25/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avv. DE MARCO FRANCESCA, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

e

P.T., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DE MARCO

FRANCESCA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati CORETTI Antonietta, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1116/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 25.6.09, depositata il 22/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito per il controricorrente l’Avvocato Carla D’Aloisio (per delega

avv. Antonietta Coretti) che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRESA

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 25.6 – 22.10.2009, la Corte d’Appello di Catanzaro, decidendo, fra le altre, sulle impugnazioni riunite proposte dall’Inps avverso le sentenze di prime cure che avevano accolto le domande svolte da G.F. e P. T. di reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, ha rigettato le domande;

avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione i predetti G.F. e P.T.;

l’Inps ha resistito con distinti controricorsi;

a seguito di relazione e previa riunione dei ricorsi, siccome proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.), la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;

2. entrambi i ricorrenti si sono affidati ad un unico analogo motivo, lamentando vizio di motivazione e dolendosi, in particolare, che la Corte territoriale avesse tenuto conto, nonostante l’opposizione svolta, di documentazione prodotta tardivamente dall’Istituto, e ciò benchè essi ricorrenti avessero “prodotto ampia documentazione che è da considerarsi esaustiva ai fini della prova del rapporto di lavoro e tenuto conto della generica contestazione formulata dall’Inps”;

3. premesso che incombe a chi invoca il diritto alla reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli fornire la relativa prova, va osservato che secondo la giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione – in ragione del principio di “autosufficienza ” – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito, con la conseguenza che, nell’ipotesi in cui, con il ricorso per cassazione, venga dedotta l’incongruità, l’insufficienza o contradditorietà della sentenza impugnata per l’asserita mancata valutazione di risultanze processuali, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi, mediante integrale trascrizione della medesima, la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti, di delibare la decisività della medesima, dovendosi escludere che la precisazione possa consistere in meri commenti, deduzioni o interpretazioni delle parti (cfr, ex plurimis, Cass, nn. 13953/2002; 12362/2006;

15952/2007);

i ricorsi all’esame non rispettano il suddetto onere, stante la mancata indicazione (e tanto meno la riproduzione del loro contenuto) delle prove documentali che, asseritamente, avrebbero fornito la prova dei dedotti rapporti lavorativi in agricoltura;

4. in definitiva i ricorsi vanno rigettati;

non è luogo a pronunciare sulle spese, stante l’applicabilità, ratione temporis (in relazione alla data di deposito dei ricorsi introduttivi del giudizio) del disposto dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo previgente alla modifica introdotta con il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili; nulle, per le spese.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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