Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29618 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 16/11/2018, (ud. 10/05/2018, dep. 16/11/2018), n.29618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2213-2014 proposto da:

EURONOLEGGI S.N.C. DI M.A. & C., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CAIO MARIO 7, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA

BARBANTINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ALESSANDRO PELUCCHI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.K.B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

PIETRALATA 320, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO

GUARISO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

MOVEOLUX S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1484/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/12/2013 R.G.N. 714/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2018 dal Consigliere Dott. LAURA CURCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per inammissibilità, in subordine

rigetto;

udito l’Avvocato GIOVANNA MARTINO per delega Avvocato ALESSANDRO

PELUCCHI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La corte d’appello di Milano con sentenza del 21.12.2013 ha riformato la sentenza del tribunale di Milano del 20.1.210,che aveva respinto il ricorso di K.B.H.L. diretto a far accertare l’illegittimità del termine di un contratto stipulato da lavoratore con la società Euronoleggi srl per il periodo dal 2.7.2007 al 31.7.2007, oltre ad una serie di altre domande proposte nei confronti sempre della snc Euronoleggi, ed altresì la nullità del termine apposto al secondo contratto di lavoro intercoso tra il K. e la società MOVEOLUX SRL a far tempo dal 31.7.2007 sino al 31.6.2008; con condanna alla riammissione ed al pagamento delle retribuzioni maturate e maturande dal 4.8.2008 al giorno della riammissione.

La corte dopo aver respinto l’eccezionelie d’inammissibilità dell’appello, ha ritenuto che fosse fondato il motivo di gravame del lavoratore sulla nullità del termine apposto al primo contratto di lavoro stipulato da Autonoleggi e K. in 2.7.07 che prevedeva l’inquadramento di operaio C2 e mansioni di autista, con causale relativa a “esigenze dovute a intensificazione attività”.

In particolare la corte di merito ha ritenuto illegittima la causale perchè generica e perchè comunque non vi era stata prova dell’effettività delle esigenze dedotte, essendo la prova documentale prodotta – i bilanci del 2007 -, del tutto inidonea; ha poi disatteso l’eccezione della società Euronoleggi, accolta dal Tribunale, secondo cui il rapporto di sarebbe risolto per mutuo consenso, in ragione dell’accettazione da parte del K. del TFR e, quanto alle conseguenze risarcitorie, ha ritenuto applicabile la disciplina introdotta dalla L. n. 183 del 2010, art. 32 liquidando un’indennità di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto e condannando Euronoleggi alla riammissione in servizio del lavoratore e ritenendo assorbite tutte le altre questioni sollevate dalle appellanti.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Euro noleggi affidato a tre motivi, poi illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c., a cui ha resistito il L. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione a falsa applicazione art. 1372 c.c. in tema di risoluzione per mutuo consenso e comunque un’omessa insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo. La corte d’appello avrebbe errato nel ritenere non sussistente il mutuo consenso omettendo del tutto di valutare che nel caso in esame le parti, Euronoleggi e lavoratore, avevano risolto il 30.7.2007 consensualmente il primo contratto stipulato il 2.7.2007, ciò in quanto il L. aveva sottoscritto un secondo contratto con la società Moveolux srl, distinto dal primo. La corte milanese aveva quindi del tutto omesso ogni valutazione su tale risoluzione, limitandosi a considerare inspiegabilmente elementi, quali il pagamento del TFR, inidonei a comprovare la volontà risolutiva, così violando l’art. 1372 c.c.

Con il secondo motivo si deduce la violazione di norme di diritto con riferimento alla dichiarata nullità del termine del contratto stipulato con Euronoleggi. La corte non considerando consensualmente risolto il primo contratto a termine, lo ha erroneamente esaminato ritenendo generica e comunque non provata la causale, ma non avrebbe poi neanche preso in considerazione i mezzi istruttori dedotti, così non pervenendo ad un ragionamento esauriente e privo di contraddizioni.

Con il terzo motivo di deduce l’omessa ed insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 con riferimento alla errata e parziale valutazione della documentazione prodotta e dall’immotivato rigetto delle istanze istruttorie. Non avrebbe la corte esaminato la documentazione prodotta in sede di merito dalla società ricorrente, nè h motivato la decisione di non escutere i testimoni indicati in primo grado.

I motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili.

Dalla parte espositiva del ricorso sembra ricavarsi che la corte d’appello abbia omesso una corretta lettura degli atti e quindi dei fatti oggetto di causa, che avrebbe quindi portato all’ errata decisione di escludere una risoluzione consensuale del primo ed unico contratto a termine stipulato dalla Euronoleggi snc e dal L.. In particolare nel primo motivo si lamenta la violazione dell’art. 1372 c.c., facendo riferimento alla sentenza di primo grado ed alla relativa motivazione, nella quale era stata evidenziata la cessazione del primo contratto per volontà dei contraenti, che sarebbe stata desumibile proprio dalla stipulazione, in data 31.7.2007, di un secondo e diverso contratto a termine da parte di L. con la società Mveolux, pure convenuta in giudizio. La società ricorrente tuttavia non ha nè trascritto le parti rilevanti dei citati contratti a termine e neanche degli atti processuali – sentenza di primo grado e propria memoria di costituzione- così da consentire il controllo della decisività dei fatti dedotti, valutazione che per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità dovrebbe essere in grado non solo di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto di ricorso, ma poi comunque di verificare attraverso i documenti e gli atti richiamati, su cui appunto le deduzioni in ricorso si fondano, atti che devono quindi essere prodotti e di cui comunque deve essere esattamente indicata la collocazione nei fascicoli di parte, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 2, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4 a pena di inammissibilità.

Ma tale giudizio di inammissibilità deve formularsi anche per gli altri due motivi, atteso che alla mancanza di trascrizione dell’esatta causale dei contratti di lavoro e del loro deposito come prima ricordato, si aggiunge anche un’errata formulazione della censura stessa che, riferendosi all’iter argomentativo svolto dalla corte milanese, ne critica di fatto il processo motivazionale seguito, concretatosi per la ricorrente nella “mancata assunzione dei mezzi istruttori dedotti”, in termini dunque di mancato esame ed ammissione delle prove testimoniali, anche per accertare il dedotto mutuo consenso alla risoluzione del primo contratto.

Tuttavia una tale censura non è più ammissibile, perchè il vizio censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 novellato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012, consente soltanto di denunciare un vizio relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo – vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia – secondo l’insegnamento delle SU n. 8053 e n. 8054 del 2014. In sostanza, il motivo di ricorso deve riguardare la motivazione in ordine alla sussistenza di un fatto, che deve essere, a sua volta, controverso e decisivo, dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo (Così Cass. n. 9866/2017). La società ricorrente non ha indicato il fatto, nè, tanto meno, ha spiegato perchè sarebbe controverso e decisivo, ma ha lamentato una mancata o comunque ammissione delle istanze istruttorie, peraltro neanche riportate nell’atto di ricorso, che deve pertanto dichiararsi inammissibile, con condanna della società ricorrente, soccombente, alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del contro ricorrente L., liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4500 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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