Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29618 del 11/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 29618 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 6298-2016 proposto da:
BANHACENE ALDJIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CARLO MIRABELLO 23, presso lo studio dell’avvocato
SIMONETTA CRISCI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente contro
ROMA CAPITALE, in persona del Commissario, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO, 28, presso lo studio
dell’avvocato FIORAVANTI- CARLETTI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato RODOLFO MURRA;

– controrkorrente nonchè contro
IMPRESA RUSSO SEBASTIANO;

Data pubblicazione: 11/12/2017

- intimata avverso la sentenza n. 5202/2016 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata 11 21/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/06/2017 dal Consigliere Dott. MARCO

DELL’UTRI.

Ric. 2016 n. 06298 sez. M3 – ud. 15-06-2017
-2-

rilevato che, con sentenza resa in data 21/9/2015, la Corte
d’appello di Roma, pur riqualificando la domanda ai sensi dell’art.
2051 c.c., ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo
grado ha rigettato la domanda proposta da Aldja Benhacene nei
confronti di Roma Capitale (che aveva, sua volta, chiamato in

alla persona subiti dall’attrice a seguito di una caduta asseritamente
provocata dal carattere dissestato della strada comunale percorsa;
che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha
ritenuto non adeguatamente assolto l’onere, incombente sull’attrice,
di fornire la prova del nesso di causalità tra i danni sofferti e il fatto
ascritto alla responsabilità dell’amministrazione pubblica convenuta;
che, avverso la sentenza d’appello, Aldja Benhacene propone
ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;
che Roma Capitale resiste con controricorso;
che Sebastiano Russo non ha svolto difese in questa sede;
che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla
proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis
c.p.c., le parti non hanno presentato memoria;
considerato che, con il primo motivo, la ricorrente censura la
sentenza impugnata per violazione degli artt. 2051 e 2697 c.c. (in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale
erroneamente escluso l’avvenuta dimostrazione, da parte dell’attrice
del nesso di causalità tra il fatto ascritto alla controparte e il danno
originariamente denunciato;
che, con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza
impugnata per violazione degli artt. 479 c.p., nonché degli artt. 2699
e 2700 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la
corte territoriale erroneamente escluso il valore probatorio del
verbale redatto dagli operanti della polizia municipale intervenuti sul

3

garanzia l’impresa di Sebastiano Russo) per il risarcimento dei danni

luogo del fatto in relazione all’intrinseca pericolosità del tratto di
strada percorso dall’attrice al momento del fatto;
che, con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza
impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso,

n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente
4.A4 governato il
istruttori
acquisiti Vrelazione
alla
degli
elementi
complesso
dimostrazione del nesso di causalità oggetto d’esame;
che tutti e tre i motivi – congiuntamente esaminabili in ragione
dell’intima connessione delle questioni dedotte – sono inammissibili;
che, al riguardo, è appena il caso di evidenziare come, attraverso
le censure indicate (sotto entrambi i profili di cui all’art. 360, nn. 3 e
5, c.p.c.), la ricorrente si sia sostanzialmente spinta a sollecitare la
corte di legittimità a procedere a una rilettura nel merito degli
elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i
limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall’art.
360 n. 5 c.p.c. (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della
motivazione;
che, in particolare, sotto il profilo della violazione di legge, la
ricorrente risulta aver prospettato le proprie doglianze attraverso la
denuncia di un’errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già
della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate
(operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all’art.
360, n. 3, c.p.c.), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica
della ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate
sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé
incontroverso, insistendo propriamente la Benhacene nella
prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto
a quanto operato dal giudice a quo;
che, quanto al profilo del vizio denunciato ex art. 360 n. 5 c.c., la
ricorrente si è spinta a delineare i tratti di un vaglio di legittimità
4

illogicità e contraddittorietà della motivazione (in relazione all’art. 360

esteso al riscontro di pretesi difetti o insufficienze motivazionali (nella
prospettiva dell’errata interpretazione o configurazione del valore
rappresentativo degli elementi di prova esaminati) del tutto inidonei a
soddisfare i requisiti imposti dal nuovo testo dell’art. 360 n. 5 c.p.c.;
che, con specifico riguardo al valore probatorio del verbale

del fatto, occorre evidenziare come la corte territoriale si sia
correttamente allineata al consolidato insegnamento della
giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale i verbali redatti dai
pubblici ufficiali fanno prova, ex art. 2700 c.c., dei fatti che il
verbalizzante attesti essere avvenuti in sua presenza, o essere stati
da lui compiuti, mentre le altre circostanze che egli indichi di avere
accertato, per averle apprese de relato, ovvero che siano frutto di sue
deduzioni, costituiscono materiale indiziario soggetto al libero
apprezzamento del giudice, il quale può valutarne l’importanza ai fini
della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio
accertamento (Sez. 3, Sentenza n. 10128 del 25/06/2003, Rv.
564567 – 01);
che, in ogni caso, la corte territoriale ha espressamente
sottolineato come, benché i verbalizzanti avessero manifestato
l’opinione che la situazione rilevata fosse pericolosa, il verbale dagli
stessi redatto non contenesse alcuna precisa descrizione
dell’anomalia stradale denunciata, non avendo gli stessi realizzato
alcun grafico, né avendo indicato l’entità del dislivello tra la
pavimentazione del marciapiede e il rialzo in questione (cfr. pag. 4
della sentenza impugnata), con il conseguente mancato superamento
delle evidenziate obiettive carenze istruttorie;
che all’inammissibilità del ricorso segue la condanna della
ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del
giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;

5

redatto dagli operanti della polizia municipale intervenuti sul luogo

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di
legittimità, liquidate in complessivi euro 2.200,00, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00,
e agli accessori come per legge.

Civile — 3, il 15 giugno 2017.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA