Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29617 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29617 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 20765-2016 proposto da:
CIROCCO GIOVANNI ROCCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA, F. CESI n.44, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MOLINARO,
rappresentato e difeso dall’avvocato CAMILLO CANCELLARIO;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente avverso la sentenza n. 1083/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 10/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/10/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA
CRUCITTI.

CU

Data pubblicazione: 11/12/2017

c

Fatti di causa
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di
Giovanni Rocco Cirocco dell’avviso di accertamento, emesso ai sensi
dell’art.32 d.p.r. n.600/1973 e relativo a maggiore IRPEF per l’anno
d’imposta 2008, la Commissione Tributaria Regionale della
Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello

che, in parziale accoglimento del ricorso introduttivo, aveva ridotto il
reddito accertato, ritenendo che il contribuente avesse fornito la
prova della non imponibilità delle somme relativamente a sei
versamenti bancari.
Avverso la sentenza il contribuente ha proposto ricorso
affidandosi a due motivi.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
A seguito di proposta ex art.380 bis c.p.c. è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali
comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata.
Ragioni della decisione
1.11 primo motivo di ricorso, prospettante violazione di legge,
è infondato. Sulla questione controversa, costituita dall’applicabilità
dell’ultimo comma dell’art.12 della legge n.212/2000 (cd. Statuto
del contribuente) anche alle verifiche fiscali (quale quella in esame)
conseguenti ad accertamenti bancari ovvero ” a tavolino”, questa
Corte è intervenuta ripetutamente affermando che la suddetta
disposizione trova applicazione, come da espressa previsione
legislativa, solo nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria proceda
ad accessi, ispezioni, verifiche fiscali “nei locali destinati all’esercizio
di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali”
(v.tra le altre Cass.n.3142/2014; id n.13588/2014 la quale, peraltro,
richiama sul punto il tenore testuale della sentenza delle Sezioni
Unite di questa Corte n.18184/2013). A suffragare tale orientamento
sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza
Ric. 2016 n. 20765 sez. MT – ud. 26-10-2017
-2-

proposto dal contribuente, confermando la decisione di primo grado

n.24823/15) le quali hanno statuito il seguente principio: «
Differentemente dal diritto dell’Unione europea, il diritto nazionale,
allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione
fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti
del contribuente, in assenza di specifica previsione, un generalizzato
obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso

“non armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il
contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto,
sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto
obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi
“armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto
dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio
endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni
caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purchè, in
giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le
ragioni che avrebbero potuto far valere, qualora il contraddittorio
fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette
ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato
contraddittorio), si rilevi non puramente pretestuosa

e tale da

configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona
fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento
difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse
sostanziale, per le quali è stato predisposto». Il principio è stato, di
recente ribadito anche da Cass.n.10249 del 26/04/2017 la quale ha
puntualizzato che «in tema di accertamento delle imposte sui
redditi, la presunzione ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 consente
all’Amministrazione finanziaria di riferire “de plano” ad operazioni
imponibili i dati raccolti in sede di accesso ai conti correnti bancari
del contribuente, salva la prova contraria da parte di costui, e la
legittimità della utilizzazione degli elementi risultanti dalle
movimentazioni

bancarie

non

è

condizionata

alla

previa

instaurazione del contraddittorio con il contribuente sin dalla fase
dell’accertamento, posto che il citato art. 32 prevede quel
Ric. 2016 n. 20765 sez. MT – ud. 26-10-2017
-3-

di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi

contraddittorio alla stregua di mera facoltà, non di obbligo,
dell’amministrazione tributaria».
2. Anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la
violazione di legge (art.32 d.p.r. 600/1973) perpetrata dalla C.T.R.
per non avere scrutinato le singole giustificazioni addotte
dall’esponente, è infondato.
La

Commissione tributaria

regionale

ha,

infatti,

correttamente applicato i principi affermati in materia da questa
Corte in tema di prova a carico del contribuente ( cfr. Cass.n.15857
del 29/07/2016: << In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili»); mentre di contro, il motivo di ricorso, nei termini in cui è formulato, appare tendere inammissibilmente ad una diversa ricostruzione in fatto rispetto a quella effettuata dal Giudice di merito. 3. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ric. 2016 n. 20765 sez. MT - ud. 26-10-2017 -4- 2.1. Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese di questo giudizio liquidate in complessivi euro 2.500,00 oltre eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stesso articolo 13. pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 13i dello

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