Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29616 del 24/12/2020

Cassazione civile sez. I, 24/12/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 24/12/2020), n.29616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6573/2019 proposto da:

S.M., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e

difeso dall’avvocato Maria Caracciolo, in forza di procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

Procura Repubblica Lecce;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 03/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2020 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis S.M., cittadino della (OMISSIS), ha adito il Tribunale di Lecce – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito di essere di etnia (OMISSIS); di aver frequentato la scuola per dieci anni e di aver lavorato come cuoco, vivendo con la madre, dopo la morte del padre; di aver militato nel partito (OMISSIS) e di aver preso parte a manifestazioni; che in seguito ad una manifestazione svoltasi in periodo elettorale la casa della madre era stata distrutta e lui aveva lasciato il Paese, mentre la madre era tornata al villaggio ove aveva i parenti.

Con decreto del 3/1/2019 il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.

2. Avverso il predetto decreto, notificato l’8/1/2019, ha proposto ricorso S.M., con atto notificato il 7/2/2019, svolgendo cinque motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita solo con memoria del 20/5/2019 al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e s.m.i.

1.1. Il Giudice di merito avrebbe dovuto valutare l’assenza di pericolo di violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani, senza limitarsi alla mera descrizione dell’assenza di scontri armati nel Paese, confrontando la vicenda personale con il quadro del Paese di origine prospettato.

1.2. Giova ricordare che secondo la sentenza delle Sezioni Unite del 13/11/2019 n. 29460, che ha avallato l’interpretazione maggioritaria inaugurata da Sez. 1, n. 4890 del 19/02/2019, Rv. 652684 – 01, in tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito con L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali previsto dall’art. 1, comma 9 suddetto D.L..

Inoltre la stessa sentenza n. 24960/2019 delle Sezioni Unite, che in proposito ha aderito al filone giurisprudenziale promosso dalla sentenza della Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 – 01, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza.

Secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale, i seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali cui il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, sono accumunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.

La condizione di vulnerabilità può avere ad oggetto anche le condizioni minime per condurre un’esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standards minimi per un’esistenza dignitosa. Al fine di verificare la sussistenza di tale condizione, non è sufficiente l’allegazione di una esistenza migliore nel Paese di accoglienza, sotto il profilo dell’integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio.

Nè il livello di integrazione dello straniero in Italia nè il contesto di generale compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza del medesimo integrano, se assunti isolatamente, i seri motivi umanitari alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Da un lato, infatti, il diritto al rispetto della vita privata, sancito dall’art. 8 CEDU, può subire ingerenze da parte dei pubblici poteri per il perseguimento di interessi statuali contrapposti, quali, tra gli altri, l’applicazione e il rispetto delle leggi in materia di immigrazione, in modo particolare nel caso in cui lo straniero non goda di un titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che venga definita la sua domanda di determinazione dello status di protezione internazionale. Dall’altro, il contesto di generale compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza del richiedente deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente stesso, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la sua situazione particolare, ma quella del suo Paese di origine in termini generali e astratti, in contrasto con il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Il riconoscimento della protezione umanitaria al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato d’integrazione sociale in Italia, non può pertanto escludere l’esame specifico ed attuale della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine. Tale riconoscimento deve infatti essere fondato su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza (Sez.1, 23/02/2018, n. 4455).

1.3. La censura del ricorrente è assolutamente generica e pertanto inammissibile, poichè non indica alcun elemento fattuale da prendere in considerazione ai fini dell’auspicato riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, e questo tanto sul versante della vulnerabilità soggettiva individuale, quanto sul versante dell’integrazione socio-lavorativa in Italia.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti.

Secondo il ricorrente, il Tribunale aveva preso in considerazione la situazione di violazione dei diritti umani in (OMISSIS) scaturente dal durevole conflitto fra le etnie (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) copiando pedissequamente la memoria conclusionale del ricorrente ma non aveva attribuito alcuna rilevanza a tali circostanze, che in altre cause erano state invece valorizzate con conseguente vulnus alla certezza di diritto e alla parità di trattamento.

La censura è inammissibile: è lo stesso ricorrente a riconoscere che il Tribunale aveva esaminato e valutato gli elementi in questione e si limita a dissentire nel merito dalla valutazione, richiamando, fra l’altro in modo del tutto generico, precedenti di merito asseritamente favorevoli.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b).

Nel provvedimento impugnato emergerebbe la totale assenza dei parametri di cui alla norma citata in tema di pericolo di esposizione a trattamenti inumani o degradanti.

Il motivo ignora totalmente la ratio decidendi del provvedimento impugnato che ha affermato che il ricorrente, peraltro giudicato non credibile per numerose contraddizioni in cui era incorso, non aveva allegato alcun elemento di persecuzione personale e diretta nei suoi confronti (pag. 5, primo capoverso) e nel richiedere la protezione sussidiaria non aveva mai fatto riferimento ad una sua situazione personale (pag. 5, secondo capoverso).

Inoltre il ricorrente lamenta la mancata valutazione del pericolo di tortura o di trattamenti inumani o degradanti, dimenticando che il Tribunale gli ha contestato di non aver allegato il suo concreto pericolo di esservi sottoposto e comunque senza indicarlo nemmeno nel ricorso di legittimità.

4. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e s.m.i. e al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e lamenta la mancata comparazione tra l’integrazione sociale, testimoniata dal rapporto di lavoro in atto e dall’attività di studio e formazione professionale in Italia, e la posizione personale del ricorrente.

Il ricorrente riprende il tema del primo motivo e prospetta con assoluta genericità, basandosi su affermazioni autoreferenziali prive di riferimenti ad accertate evidenze probatorie, un preteso buon grado di integrazione in Italia, peraltro di per sè solo ininfluente, senza dimostrare di averlo dedotto e dimostrato nel giudizio di merito; il ricorrente inoltre non deduce una situazione di vulnerabilità personale che lo esporrebbe in caso di rimpatrio a una intollerabile violazione dei diritti umani, che parrebbe voler ritrarre solo dal divorzio precoce dei suoi genitori.

5. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 116 c.p.c. e al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 per l’assenza di riferimenti alla produzione documentale e alla mancata verifica dell’attendibilità prevista dalla norma citata.

Il motivo è palesemente infondato. La verifica di attendibilità del racconto del richiedente è stata effettuata e con esito negativo, a pagina 5 del decreto impugnato (4 e 5 capoverso).

6. Il ricorso deve quindi essere complessivamente rigettato.

Nulla sulle spese in difetto di rituale costituzione dell’Amministrazione.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020

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