Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29616 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 16/11/2018, (ud. 19/04/2018, dep. 16/11/2018), n.29616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9815-2013 proposto da:

G.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ROMANELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato NELLA GIOVANNA FERRARI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione

dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, EMANUELE DE

ROSE, CARLA D’ALOISIO e ANTONINO SGROI, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA NORD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 922/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 19/10/2012, R. G. N. 373/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Genova (sentenza de 19.10.2012), riformando la sentenza del Tribunale di Savona – che aveva respinto l’opposizione proposta da G.M. (nella sua qualità di socio della F.lli G. fu G. Impianti Industriali di G.G.e.M. s.n.c.) a due cartelle esattoriali per la mancata formazione dei modelli DM 10/V e per l’omesso pagamento di contributi all’Inps – ha rideterminato in Euro 3.892.420,98 l’importo dovuto da G.M. per i titoli vantati dalla parte opposta, confermando nel resto la gravata decisione;

la Corte territoriale ha spiegato che l’appello era fondato con riferimento al fatto, eccepito dalla ricorrente ed accertato dal consulente tecnico d’ufficio, che parte dei contributi che l’Inps aveva preteso dal G., quale socio della predetta società, risultava essere stata versata da quest’ultima o dall’organo della procedura di amministrazione straordinaria, nonchè con riguardo alla verificata prescrizione;

atteso che avverso tale decisione ricorre per cassazione G.M. con sette motivi, illustrati da memoria, cui resiste l’Inps con controricorso, mentre rimane solo intimata Equitalia Nord s.p.a..

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 4 per nullità della sentenza per omessa pronuncia nei confronti di due delle parti costituite nel processo, ovvero Equitalia Nord s.p.a. e la società di cartolarizzazione dei crediti Inps s.p.a. (S.C.C.I. spa);

tale motivo è infondato in quanto il titolare del credito opposto era l’Inps, mentre la società Equitalia Nord agiva per il recupero dello stesso e la società S.C.C.I. spa altro non era che la cessionaria di quel credito, per cui la pronunzia di accertamento dell’esistenza del contestato credito contributivo non poteva che riguardare direttamente l’Inps che ne reclamava il soddisfacimento, con la conseguenza che non era necessaria una specifica pronunzia anche nei riguardi degli altri due soggetti processuali che avevano operato nell’interesse dell’Inps, per cui non sussiste la lamentata omissione; col secondo motivo si denunzia la violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia in ordine alla domanda di chiamata di terzo proposta sia in primo che in secondo grado nei confronti dei soggetti indicati in atti;

tale motivo è inammissibile in quanto, in spregio al principio di autosufficienza che governa il giudizio di legittimità, il ricorrente non indica quali erano in concreto i soggetti ai quali avrebbe dovuto essere esteso il contraddittorio, nè spiega in quali termini fu formulata una tale richiesta e se in ordine alla stessa si sviluppò un contraddittorio, per cui non è consentito a questa Corte di verificare la fondatezza o meno della censura stessa;

col terzo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge ex art. 360, n. 3 in ordine alla omessa dichiarazione di nullità delle cartelle esattoriali notificate recanti i numeri (OMISSIS) e (OMISSIS);

tale motivo è infondato in quanto il ricorrente pretende di far derivare dalla decisione della Corte territoriale di rideterminazione dell’ammontare del credito contributivo la nullità di entrambe le cartelle esattoriali opposte, quando, invece, nella sentenza impugnata è ben specificato che la parziale fondatezza del gravame derivava esclusivamente dal fatto che parte del credito risultava già pagata o prescritta, per cui la somma della quale l’appellante era ancora debitore, a fronte dell’iniziale richiesta dell’Inps di Euro 7.344.117,57, era quella di importo inferiore di Euro 3.892.420,98 che non era stato in alcun modo criticato dal difensore;

oggetto del quarto motivo di doglianza è la violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 5 per errore in procedendo in relazione alla sentenza del Collegio sulla mancata contestazione da parte di G.M. alla C.T.U. documentata dalle osservazioni scritte formulate in ordine alla medesima dalla difesa G., nonchè verbalmente all’udienza di discussione del 3.10.2012; in particolare si evidenzia che la C.T.U. era stata contestata, tanto che il consulente chiese chiarimenti all’Inps sugli importi pagati dalla società F.lli G. s.n.c., chiarimenti che, però, non vennero forniti;

il motivo è inammissibile in quanto si traduce in una mera rivisitazione delle risultanze istruttorie debitamente vagliate dalla Corte di merito che non è consentita nel giudizio di legittimità allorquando, come nella fattispecie, la valutazione eseguita da quest’ultima, in quanto adeguatamente motivata ed immune da vizi logici o giuridici, sfugge al sindacato di legittimità; invero, la Corte d’appello ha posto in risalto che l’elaborato peritale conteneva l’analitico esame dei documenti prodotti in base ai quali il consulente aveva proceduto al nuovo conteggio sulla scorta di quanto richiestogli, pervenendo alla conclusione che il debito del quale l’appellante rispondeva ammontava ad Euro 3.892.420,98, somma, questa, non contestata;

col quinto motivo il ricorrente deduce la violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione di norme di diritto in ordine alla prescrizione dei crediti Inps ex L. n. 335 del 1995, ulteriore rispetto a quelli già riconosciuti prescritti nella relazione del CTU in fase d’appello, nonchè violazione di legge ex art. 115 c.p.c. in ordine alle regole del contraddittorio sulla mancata prova dei pagamenti ricevuti dall’Inps da parte dei F.lli G. snc;

col sesto motivo, dedotto per violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione dell’art. 2291 c.c., il ricorrente contesta quanto ritenuto dalla Corte d’appello in ordine alla responsabilità in solido di G.M. per le obbligazioni sociali della F.lli G. snc, perchè se è vero che il socio della società in nome collettivo è responsabile illimitatamente dei debiti sociali col proprio patrimonio, è altresì vero che nel caso in esame il socio era stato estromesso completamente dalla gestione sociale, essendovi una procedura pubblica, con organi terzi;

considerato che il quinto ed il sesto motivo possono essere esaminati per ragioni di connessione, si osserva che gli stessi sono inammissibili in quanto, sotto l’apparente denunzia di un vizio di violazione di legge, il ricorrente tenta invece di ridiscutere il merito della controversia in ordine alla questione della prescrizione, della prova del pagamento dei contributi e della mancata conoscenza della situazione debitoria della società atta a giustificare la responsabilità del socio; si rileva, infatti, che la Corte territoriale ha vagliato adeguatamente tali aspetti del merito, spiegando che il C.T.U. aveva verificato a quali dei contributi richiesti dall’Inps si riferissero gli atti di insinuazione al passivo fallimentare della società prodotti dallo stesso istituto che potessero valere ad interrompere la prescrizione ed aveva, altresì, accertato quali contributi, chiesti al G. quale socio della F.lli G. snc risultavano essere stati già pagati dalla società o dall’amministrazione straordinaria della procedura liquidatoria; inoltre, lo stesso giudice ha spiegato che per il resto l’appello era infondato in quanto la seconda cartella recava la dicitura, accanto all’intestazione della società, del socio G.M., la qual cosa rendeva evidente che la notifica era avvenuta nei confronti del socio, per far valere la sua responsabilità solidale;

col settimo motivo, proposto per violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’applicazione dell’art. 91 c.p.c. in merito alla liquidazione delle spese di soccombenza nella lite e di C.T.U., il ricorrente contesta di essere stato soccombente, come affermato dalla Corte di merito ai fini del governo delle spese, assumendo, invece, che avrebbe dovuto essere valorizzato l’aspetto del parziale accoglimento del gravame che aveva comportato una drastica riduzione delle pretese creditorie della controparte;

atteso che quest’ultimo motivo è infondato in quanto la Corte territoriale ha fatto riferimento proprio all’accoglimento parziale dell’appello nel decidere la compensazione per metà delle spese di giudizio e nel porre a carico dell’appellante, risultato debitore, la residua metà, con motivazione che, in quanto non illogica, nè erronea, sfugge ai rilievi di legittimità;

il ricorso va, pertanto, rigettato; le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo; quanto al contributo unificato non ricorrono i presupposti di applicazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese nella misura di Euro 12.200,00, di cui Euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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