Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29616 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29616 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 5607-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore Centrale pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
IMMOBILIARE MONTESANTO 25 S.R.L. C.F.01994220789, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n.287, presso lo studio
dell’avvocato ANTONIO IORIO, rappresentata e difesa dall’avvocato
GIUSEPPE FALCONE;
– controricorrente avverso la sentenza n. 1857/3/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 13/10/2014;

Data pubblicazione: 11/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/10/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA
CRUCITTI.
Fatti di causa
La Commissione tributaria regionale della Calabria, con la
sentenza indicata in epigrafe, dichiarava l’appello proposto

aveva accolto il ricorso proposto dalla Immobiliare Montesanto-25
s.r.l. avverso avviso di accertamento relativo ad IVA ed IRAP
dell’anno di imposta 2004) inammissibile per non essere stata
depositata nei termini di legge la ricevuta di spedizione dell’appello,
eseguita per posta raccomandata. Dichiarava improcedibile per
carenza di interesse l’appello incidentale proposto dalla Società ed
accertava a carico dell’appellante principale l’obbligo di versare, a
titolo di contributo unificato, un ulteriore importo pari a quello
dovuto per l’impugnazione
Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto
ricorso affidato a due motivi.
La contribuente non ha svolto attività difensiva.
A seguito di proposta ex art.380 bis c.p.c. e di fissazione
dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente
comunicate, la controricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa
applicazione degli artt.53, comma 2, e 22, commi 1 del d.lgs.n.
546/1992, in relazione all’art.360, comma 1, n.4 c.p.c. laddove la
C.T.R. aveva dichiarato l’appello inammissibile, per non essere stata
tempestivamente prodotta la ricevuta di spedizione per
raccomandata a mezzo del servizio postale malgrado fosse stata
tempestivamente depositata copia dell’avviso di ricevimento della
relativa raccomandata.
Ric. 2015 n. 05607 sez. MT – ud. 26-10-2017
-2-

dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado (che

1.1. La censura è manifestamente fondata. Sulla questione
controversa sono, di recente, intervenute le Sezioni Unite di questa
Corte le quali con la sentenza n.13453 del 29 maggio 2017 hanno
affermato i seguenti principi di diritto:
<

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