Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29615 del 24/12/2020

Cassazione civile sez. I, 24/12/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 24/12/2020), n.29615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10326/2019 proposto da:

O.N., elettivamente domiciliato in Piacenza, viale

Abbadia n. 8, presso lo studio dell’avv. Anna Maria Galimberti, che

lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma,

via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato,

che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 449/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 08/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/09/2020 dal cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- O.N., originario della (OMISSIS) ((OMISSIS)), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Bologna avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure della protezione umanitaria.

Con provvedimento emesso in data 3 aprile 2017, il Tribunale ha respinto il ricorso così presentato. E’ seguita l’impugnazione da parte del richiedente avanti alla Corte di d’Appello di Bologna.

Con sentenza depositata in data 8 febbraio 2019, la Corte territoriale ha rigettato l’appello.

2.- La sentenza ha rilevato che la specifica vicenda narrata dal richiedente fa riferimento a fatti di natura meramente privati, “in quanto trattasi di questioni tra due contendenti un appezzamento di terreno per il quale vi è comunque già stata una decisione del capo villaggio”. Del resto, “avendo la matrigna abbandonato i luoghi, non vi sono più occasioni di attrito tra le parti o eventuali rischi”.

Come risulta dai più aggiornati siti EASO COI – si è anche riscontrato -, l'(OMISSIS) non è “attraversato da un conflitto armato in grado di produrre violenza indiscriminata tale da mettere in pericolo l’incolumità del richiedente in caso di rimpatrio”.

Quanto poi alla richiesta di protezione umanitaria, la Corte territoriale ha osservato che la specie non manifesta profili di vulnerabilità riferibili in modo diretto alla persona del richiedente, sì che non può ritenersi sufficiente la “dedotta buona integrazione nella piccola comunità ospitante, nè la buona volontà di integrazione nonostante la mancanza di un lavoro”.

3.- Avverso la sentenza, O.N. ricorre per cassazione, svolgendo due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorrente censura la pronuncia della Corte di Appello: (i) col primo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g. in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 perchè nel territorio di provenienza del richiedente “sono senz’altro configurabili presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, giacchè il rischio di danno grave deve essere correlato a forme di violenza indiscriminata, come nel caso di specie”; (ii) col secondo motivo, per violazione dell’art. 5, comma 6 T.U.I., perchè la Corte di Appello “non ha effettuato un giudizio comparativo tra la situazione del richiedente nel paese di origine e l’attuale livello di integrazione in Italia”.

5.- Il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.

Il primo motivo si sostanzia nella richiesta di una nuova valutazione degli elementi materiali della fattispecie, istando per una valutazione che non risulta per sè consentito al giudizio di questa Corte. Del resto, le pagine che il ricorrente dedica all’esame della (OMISSIS) non contengono alcun riferimento, o considerazione, alle specificità dell'(OMISSIS): nei confronti della quale regione, per contro, la Corte di Appello aveva indirizzato la propria attenzione in modo senz’altro corretto, attesa se non altro la vastità del territorio (OMISSIS).

Il secondo motivo non si confronta, in realtà, con la ratio decidendi della sentenza, posto che quest’ultima ha provveduto ad esaminare la situazione personale del richiedente, anche sotto il profilo della sua integrazione in Italia.

6.- Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che vengono liquidate nella misura di Euro 2.100,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020

 

 

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