Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29614 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/12/2011, (ud. 13/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.L.V.S.I.G., elettivamente domiciliato in ROMA

VIA BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato RICCI SANTE, che lo

rappresenta e difende, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI CASTELLAMMARE DI STABIA, MINISTERO

DELL’ECONOMIA E FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 96/2007 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 04/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2011 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito per il ricorrente l’Avvocato SERPIERI, delega Avvocato RICCI,

che si riporta;

udito per il resistente l’Avvocato GENTILI, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

accoglimento per quanto di ragione del primo e quinto motivo,

assorbito il resto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. D.V.s.I.G. – ex dipendente del Banco di Napoli, iscritto al Fondo di Previdenza Complementare del Personale del Banco di Napoli (in sigla F.P.C.P.B.D.N.) – ricorre contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha respinto la sua domanda di rimborso della ritenuta fiscale operata sul capitale versatogli dal Fondo (denominato “zainetto”) in luogo delle prestazioni periodiche complementari mensili costituenti la pensione integrativa di cui era titolare.

La Commissione Tributaria Regionale ha disatteso le domande proposte dal ricorrente sia in tesi (esclusione del capitale in questione da qualunque imposizione tributaria) che in ipotesi (assoggettamento del medesimo capitale alla tassazione dei redditi da capitale, con aliquota al 12,5%), ritenendo invece legittimo l’assoggettamento di detto capitale alta tassazione separata D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 16, comma 1, lett. a), (e, dunque, alla medesima aliquota con la quale era stato tassato il TFR, applicata dal sostituto d’imposta nel calcolo della ritenuta alla fonte); al riguardo, nella parte motiva della sentenza gravata si legge che il pagamento del menzionato capitale è avvenuto “in attuazione di un’atipica fattispecie di riparto del Fondo di previdenza ISVEIMER (nel caso di specie Banco di Napoli) a seguito della messa in liquidazione di tale ente” e che “poichè la somma assegnata all’appellante è stata versata dopo il gennaio 1998, deve trovare applicazione il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 3 e successivamente sostituito dal D.Lgs. n. 56 del 1998, art. 4, con effetto dal 1 gennaio 1998, per cui le somme devono essere qualificate reddito da lavoro dipendente”.

Il ricorso del contribuente si fonda su otto motivi.

Col primo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 5, si denuncia l’omessa motivazione della sentenza gravata, assumendosi che in tale sentenza non sarebbe rinvenibile alcun supporto dell’affermazione della natura reddituale della somma della cui tassazione si discute.

Col secondo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 5, si denuncia l’omessa e insufficiente motivazione dell’affermazione della sentenza gravata che equipara la fattispecie in esame alla ripartizione del Fondo ISVEIMER. Col terzo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 5, si denuncia l’omessa motivazione della sentenza gravata sulla statuizione di rigetto del petitum subordinato, tendente all’affermazione della soggezione della somma in questione alla tassazione dei redditi da capitale.

Col quarto motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 4, si censura il vizio di omessa pronuncia in cui sarebbe incorsa la sentenza gravata omettendo di rispondere alle specifiche doglianze svolte nei confronti della sentenza di primo grado nell’atto di appello del contribuente.

Col quinto motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 4, si censura il vizio di omessa pronuncia in cui sarebbe incorsa la sentenza gravata nella parte in cui “(istruendosi dal petitum del ricorrente, converte il thema decidendum elusivamente sulla portata applicativa in termini di regime temporale del novellato art. 48 (ora D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51) (pag. 20, righi 5-7, del ricorso).

Col sesto motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, si censura la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, in cui sarebbe incorsa la sentenza gravata attribuendo alla somma in questione natura reddituale.

Col settimo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, si censura la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, lett. a), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 49 e 51 (già artt. 16, 48 e 50), in cui sarebbe incorsa la sentenza gravata attribuendo alla somma in questione natura di reddito da lavoro dipendente.

Con l’ottavo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 45, comma 4, (già D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4), in cui sarebbe incorsa la sentenza gravata ritenendo (implicitamente) prevalente, nella somma in questione, la natura di reddito da lavoro rispetto alla natura di reddito da capitale e, conseguentemente, disattendendo la domanda subordinata del ricorrente di assoggettamento della somma in questione alla tassazione dei redditi da capitale, con aliquota al 12,5%, ex art. 45, comma 4 (già D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4) e L. n. 482 del 1985, art. 6.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 13.12.11, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I primi tre motivi di ricorso sono inammissibili perchè pretendono di censurare con il mezzo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’inadeguatezza della motivazione in diritto della sentenza gravata, non già la omissione o insufficienza o contraddittorietà della motivazione degli accertamenti di fatto ivi contenuti (sul principio, assolutamente consolidato, che la censura di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 può investire soltanto la motivazione degli accertamenti di fatto, vedi, tra le tante, Cass. 22348/07); ne è riprova – e peraltro costituisce autonomo profilo di inammissibilità – il rilievo che tutti tali motivi non contengono la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o insufficiente, ma si concludono con un quesito di diritto.

Il quarto e quinto motivo di ricorso sono infondati, perchè questa Corte ha reiteratamente ribadito che ad integrare gli estremi della omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessario che sia completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile in riferimento alla soluzione del caso concreto: il che non si verifica quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione; vedi, in termini, le sentenze 5351 e 10696 del 2007; più in generale, vedi le sentenze 12984/99, 3435/01, 9545/01, 5562/04, 264/06, 868/10, e altre, sul principio che l’omessa pronuncia, quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che, ritualmente e incondizionatamente proposta, richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto; cosicchè tale vizio va escluso in relazione ad una questione esplicitamente o anche solo implicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza, che, quindi, è suscettibile di riesame nella successiva fase del giudizio. Nella specie la sentenza gravata ha espressamente respinto l’appello del contribuente e accolto quello dell’ufficio, sulla scorta di un’argomentazione che di per sè assorbe tutte le altre questioni proposte dal contribuente come censure della sentenza di primo grado.

Il sesto, settimo e ottavo motivo – che, per la loro intima connessione, vanno trattati congiuntamente – pongono la questione del regime fiscale delle somme corrisposte a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale erogato dal Fondo di Previdenza Complementare del Personale del Banco di Napoli.

Tale questione è stata già esamina da questa Corte con le sentenze nn. 868, 2921 e 11156 del 2010, rese in controversie perfettamente sovrapponibili alla presente.

Dapprima la sentenza 868/10 si è pronunciata affermando il principio che: “in tema di IRPEF, la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario effettui, forfetariamente a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di accordo transattivo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento, è soggetta a tassazione separata, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) (numerazione anteriore a quella introdotta dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344), trattandosi di somma che costituisce reddito da lavoro dipendente, come determinato dal D.P.R. n. 917 cit., art. 48, comma 1, e non già reddito di capitale, invece definito dall’art. 42, non rilevando che la stessa sia versata “tempo dopo” la cessazione del rapporto di lavoro, essendo il pagamento comunque effettuato “in dipendenza” di tale evento”; tale indirizzo è stato successivamente confermato dalla sentenza 2921/10 e, infine, si è consolidato con la sentenza 11156 del 2010, che ha stabilito che: “In tema di IRPEF, la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario (nella specie, il Fondo di Previdenza complementare per il Personale del Banco di Napoli) effettui, forfetariamente a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di un accordo transattivo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cosiddetto “zainetto”), costituisce, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, reddito della stessa categoria della “pensione integrativa” cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione. La base imponibile su cui calcolare l’imposta è costituita dall’intera somma versala dal fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, lett. a) (nel testo vigente fino al 31 dicembre 2003), gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge”.

Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dall’indirizzo fin qui riportato; in particolare, non appare utilmente richiamabile, nella presente fattispecie, l’orientamento espresso nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 13642/11 con riferimento alla posizione degli iscritti al fondo previdenziale FONDENEL/P.I.A., giacchè l’individuazione del trattamento fiscale applicabile alle somme erogate dai fondi di previdenza integrativa aziendale a titolo di liquidazione in capitale dei trattamenti pensionistici integrativi spettanti ai loro iscritti dipende dall’accertamento in fatto delle concrete caratteristiche di funzionamento di ciascun fondo, con particolare riguardo alla modalità di formazione delle somme pecuniarie erogate ai beneficiari.

Il ricorso va quindi respinto, essendo la sentenza gravata conforme all’interpretazione della legge indicata da questa Corte.

Le spese si compensano, perchè la giurisprudenza di legittimità si è formata in epoca successiva alla presentazione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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