Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29614 del 24/12/2020

Cassazione civile sez. I, 24/12/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 24/12/2020), n.29614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6621/2019 proposto da:

A.I., elettivamente domiciliato in Piacenza, viale Abbadia n. 8,

presso lo studio dell’avv. Anna Maria Galimberti, che lo rappresenta

e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 3118/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 18/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/09/2020 dal cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- A.I., originario del (OMISSIS), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Bologna avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure della protezione umanitaria.

Con provvedimento depositato in data 13 gennaio 2017, il Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso così presentato, rilevando che ricorrevano i presupposti per il riconoscimento dei presupposti della protezione umanitaria.

Il Ministero dell’Interno ha impugnato la decisione avanti alla Corte di Appello di Bologna. Che lo ha accolto, con sentenza depositata il 18 dicembre 2018.

2.- La Corte felsinea ha rilevato, in proposito, che i “fatti narrati dai quali sarebbe scaturita la necessità della partenza (aggressioni e uccisioni di alcuni familiari nel (OMISSIS) per l’appartenenza al partito politico all’epoca all’opposizione)” rappresentano “avvenimenti non solo estremamente risalenti, ma anche legati a un contesto politico oggi capovolto, dato che attualmente al governo vi è il partito al quale il richiedente appartiene”. Lo “stato dell’umore depresso e l’ansia oltre i limiti della norma, o la presenza di dispepsia ed ernia iatale, di cui ai certificati medici in atti, non costituiscono” – si è anche aggiunto “patologie così gravi da supportare da sole la domanda” di protezione. Del resto – si è concluso -, “in (OMISSIS) il richiedente ha oggi, e ha anche avuto in passato, un supporto familiare consistente, anche di tipo economico”.

3.- Avverso questa sentenza ricorre A.I., prospettando un motivo di cassazione.

Il Ministero non ha svolto difese nel presente grado del giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il motivo di ricorso assume “falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 T.U. immigrazione”.

La Corte di Appello si è limitata in modo sbrigativo – così si argomenta – ad “asserire che, attualmente, al governo vi è il partito al quale appartiene l’odierno ricorrente”. Le elezioni del gennaio 2018, in realtà, hanno portato al potere il partito (OMISSIS), mentre il partito (OMISSIS), in cui assume di riconoscersi il ricorrente, ha “dichiarato fasulle” le medesime, in quanto “pilotate dall’esercito”.

Peraltro, negli anni precedenti, il governo del partito (OMISSIS) aveva fortemente limitato l’esercizio dei diritti politici dei cittadini, con conseguenti rischi personali per tutti coloro che si opponevano a tale regime. Ciò aveva anche portato il ricorrente “a una condizione psicologica tale da necessitare un prolungato trattamento psicologico”.

In (OMISSIS) – aggiunge ancora il motivo – il ricorrente ha solo il padre e la madre: “pertanto il supposto “supporto famigliare” è pressochè inesistente”.

5.- Il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.

La decisione della Corte di Appello si è poggiata su due distinti aspetti: la “non attualità” delle problematiche legate al governo del (OMISSIS), come sollevate dal ricorrente; la “non sufficiente gravità” delle patologie fisiche e psichiche lamentate dal medesimo per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Quest’ultima ratio decidendi non risulta, per la verità, in alcun modo contestata dal ricorrente. Quanto alla prima, questi sembra volere intendere, e predicare, la sussistenza di una situazione di continuativa instabilità politica del (OMISSIS). L’assunto, tuttavia, rimane formulato in termini sostanzialmente generici: tanto sotto il profilo oggettivo (in punto di definizione, cioè, di una situazione politica, in via continuativa, gravemente instabile e destabilizzante); quanto sotto quello soggettivo, non venendo indicato, per il tempo attuale, il riflesso della stessa sulla specifica persona del richiedente e sulla vulnerabilità che in ipotesi ne sarebbe generata.

6.- Non ha luogo provvedersi alle determinazioni sulle spese del giudizio di legittimità, stante la mancata costituzione del Ministero.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020

 

 

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