Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29614 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29614 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GHINOY PAOLA

ORDINANZA
sul ricorso 26075-2016 proposto da:
PINTO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, V.
EMANUELE FILIBERTO 166, presso lo studio dell’avvocato
ANTONIO CORVASCE, rappresentato e difeso dagli avvocati
ANTONIO LACERENZA, ETTORE SBARRA;

– ricorrente contro
,\N(() DI NAPOLI seA, in persQua del Iegate

rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO VITTORIO l N1,1N LI I LI
Il 326, presso lo studio dell’avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO
SCOGNAMIGLIO;

controricorrente –

C

-t C

Data pubblicazione: 11/12/2017

avverso la sentenza n. 1575/2016 della CORTE D’APPELLO di
BARI, depositata 1’01/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;
rilevato che:

Tribunale della stessa città, rigettava l’impugnativa proposta da
Giuseppe Pinto avverso il licenziamento intimato in data 24 luglio
2008 dalla s.p.a. Banco di Napoli per giusta causa, a seguito di
contestazione disciplinare nella quale si addebitava al dipendente
quanto segue: “(…) In data 10 giugno 2008, in seguito al controllo
operato sulla sua cassa, è emerso un ammanco di e 17.834,35 nei valori
a Lei in carico, da Lei non dichiarato in sede di chiusura di cassa nei
giorni precedenti (…). Ella ha successivamente dichiarato che
l’ammanco di cassa sopra descritto risaliva sin dal 5 giugno 2008. I
suddetti fatti sono gravissimi”;
2. per la cassazione della sentenza Giusppe Pinto ha proposto
ricorso, a fondamento del quale deduce come primo motivo la
violazione e falsa applicazione della legge 20 maggio 1970 n. 300, artt.
7 e dell’ art. 12 delle preleggi, con riferimento alla ritenuta validità e
non genericità della contestazione disciplinare. Sostiene che la
contestazione disciplinare si limitava ad indicare i fatti nella loro
materialità, senza tuttavia chiarire quali fossero le responsabilità del
ricorrente in relazione

ammanco, ovvero quale violazione

disciplinare gli fosse addebitata, sicché l’unica azione disciplinare da
prendere in considerazione ai fini della valutazione di legittimità e
adeguatezza della sanzione era quella relativa alla tardiva segnalazione
del rilevato ammanco;

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1. la Corte d’appello di Bari, in rifotina della sentenza del

3. come secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione
della legge 20 maggio 1970 n. 300 art. 7 e dell’ art. 12 delle preleggi con
riferimento alla violazione da parte della Corte d’appello di Bari del
principio di immutabilità della contestazione disciplinare. Lamenta che
la Corte di merito al fine di valutare la gravità dell’addebito abbia

l’ammanco, che non era oggetto della contestazione disciplinare;
• 4. come terzo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione
della legge 20 maggio 1970 numero 300 art. 7, dell’ art. 2106 c.c., dell’
art. 12 delle preleggi, con riferimento alla violazione del principio di
proporzionalità tra fatto contestato e sanzione adottata. Lamenta che
nel ritenere la gravità dei fatti accertati (e così valorizzando l’ammanco,
la consapevolezza dello stesso, la condotta omissiva della mancata
denuncia di tale grave irregolarità, la condotta artificiosa tenuta al fine
di occultare l’ammanco, l’ammissione dell’ammanco cinque giorni
dopo solo perché scoperto in sede di controllo ad opera di altri
dipendenti della banca, l’ammissione di non aver dichiarato l’ammanco
intenzionalmente, sia pure per paura), la Corte d’appello avrebbe
ignorato fatti estremamente rilevanti quali la mancanza di addebiti nel
corso del lunghissimo rapporto di lavoro, i lusinghieri giudizi sempre
ottenuti, l’ elemento volitivo, il contratto collettivo di categoria che
non attribuisce particolare disvalore disciplinare agli ammanchi di
cassa, il ritardo nella denuncia di soli cinque giorni, tra i quali un sabato
e una domenica, l’insussistenza del danno, ed in sostanza l’inidoneità
del comportamento a non consentire la prosecuzione del rapporto;
inoltre, che in altri casi coevi di deficienze di cassa la datrice di lavoro
non aveva adottato alcuna sanzione disciplinare;
5. il Banco di Napoli S.p.A. ha resistito con controricorso;

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valorizzato anche la condotta artificiosa tenuta fine di occultare

6. le parti hanno depositato anche memorie ex art. 380 bis comma
2 c.p.c..
Considerato che:
1. il primo motivo di ricorso non è fondato. Il consolidato .
orientamento della giurisprudenza di legittimità nella materia delle

previa contestazione dell’addebito ha lo scopo di consentire al
lavoratore l’immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il
carattere della specificità, integrato esclusivamente qualora vengano
fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua
materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato
infrazioni disciplinari. L’accertamento relativo alla sussistenza di tale
requisito costituisce oggetto di un’indagine di fatto, incensurabile in
sede di legittimità, salva la verifica di logicità e di congruità delle
ragioni esposte dal giudice del merito (ex multis, Cass. 13/06/2013 n.
14880, Cass. 6 maggio 2011, n. 10015; Cass. 30 marzo 2006, n. 7546;
Cass. 16 dicembre 1988, n. 6877);
1.1. occorre peraltro puntualizzare che la contestazione
disciplinare deve delineare l’addebito così come individuato dal datore
di lavoro e quindi la condotta ritenuta disciplinannente rilevante, in
modo da perimetrare anche l’ambito dell’ attività difensiva del
lavoratore, diverso problema essendo il controllo, successivo,
dell’idoneità della condotta contestata a costituire giusta causa o
giustificato motivo soggettivo di recesso;
1.2. la Corte territoriale si è attenuta a tale principio, rilevando
(pgg. 3 e 4 ) che il fatto materiale addebitato al Pinto non consisteva
nella sottrazione o appropriazione dell’importo mancante, ma nella
volontaria, mancata tempestiva segnalazione dell’ammanco verificatosi
nei valori in carico al Pinto in qualità di cassiere, scoperto solo a
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sanzioni disciplinari, come regolata dall’art. 7 St. lav., è nel senso che la

seguito di un controllo ad opera di terzi, sicché esso appariva
adeguatamente indicato nella contestazione dell’addebito;
2. neppure il secondo motivo è fondato.
L’immutabilità della contestazione preclude al datore di lavoro di
far valere, a sostegno della legittimità del licenziamento stesso,

diversa valutazione dell’infrazione anche diversamente tipizzata dal
codice disciplinare apprestato dalla contrattazione collettiva, dovendosi
garantire l’effettivo diritto di difesa che la normativa sul procedimento
disciplinare di .cui all’art. 7 della legge n. 300 del 1970 .assicura al
lavoratore incolpato (Cass. n. 6499 del 22/03/2011, n. 17604 del
10/08/2007);
2.1. nel caso, la Corte di merito non ha valorizzato un fatto diverso
o ulteriormente qualificabile rispetto a quello contestato, ma ha
valutato tutte le risultanze di causa al fine di individúare l’effettiva
gravità della condotta contestata (mancata volontaria segnalazione
dell’ammanco) specie con riferimento all’ intensità e alla portata
dell’elemento intenzionale che, già nella descrizione contenuta nella
contestazione disciplinare, la sorreggeva;
3. parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso. •
In virtù di costante giurisprudenza di questa S.C., per giustificare
un licenziamento disciplinare i fatti addebitati devono rivestire il
carattere di grave violazione degli obblighi del rapporto di lavoro, tale
da lederne irrimediabilmente l’elemento fiduciario; la relativa
valutazione deve essere operata con riferimento agli aspetti concreti
afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione
delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni
del dipendente, al nocumento eventualmente arrecato, alla portata
soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del loro verificarsi, ai
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circostanze nuove rispetto a quelle contestate, tali da implicare una

motivi e all’intensità dell’elemento intenzionale o di quello colposo
(cfr., per tutte, Cass. n. 13149 del 24/06/2016, Cass. n. 25608 del
03/12/2014);
3.1. a tali principi si è attenuta la Corte di merito, che, nel valutare
l’incidenza della condotta contestata sul vincolo fiduciario, ha tenuto

particolare la delicatezza delle mansioni del Pinto, capo-cassiere,
nell’ambito del lavoro bancario, nel quale sia il datore di lavoro che il
pubblico devono poter riporre affidamento nella correttezza
dell’operato di coloro che hanno la disponibilità ed il controllo dei
movimenti di denaro, a prescindere dall’esistenza in concreto di un
danno, valutando anche la diversità del caso in esame dai precedenti
ammanchi verificatisi e sanzionati in modo più lieve;
4. per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del relatore,
il ricorso, manifestamente infondato, vA rigettato con ordinanza in
camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, comma 1, n. 5, cod. proc.
civ.;
5.

la regolamentazione delle spese processuali segue la.

soccombenza;
6. sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
• .
previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n.
115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge.24 dicembre 2012, n.
798
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 4.000,00 per compensi,
oltre ad C 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del
15% ed accessori di legge.
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conto di tutti gli elementi del caso concreto, ed ha valorizzato in

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.11.2017

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